Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31733 del 26/05/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 31733 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA

sui ricorsi proposti da
1. Valeria Giovanna, nata a Licata il 23/04/1971
2. Valeria Carmela, nata a Licata il 25/10/1968

avverso l’ordinanza del 12/03/2015 del Tribunale del riesame di Agrigento

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alberto
Cardino, che ha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento
impugnato;
udito per le imputate l’avv. Massimiliano Carbone in sostituzione dell’avv.
Gaetano Timineri, che ha concluso per l’accoglimento dei ricorsi;

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Data Udienza: 26/05/2015

RITENUTO IN FATTO

Con il provvedimento impugnato veniva confermata l’ordinanza del Giudice
di pace di Licata del 16/02/2015, con la quale era disposto il sequestro
preventivo, fino all’ammontare di € 37.013,36, di crediti vantati nei confronti
della società cooperativa Parnaso da Giovanna Valeria e Carmela Valeria, tratte a
giudizio per il reato di cui all’art. 595 cod. pen., contestato come commesso in
danno di Maria Pira.

presupposti del sequestro; lo stesso riguarderebbe somme prive dei requisiti
della liquidità, della certezza e dell’esigibilità, essendo oggetto di richieste in via
giudiziaria per emolumenti non corrisposti a Giovanna Valeria dalla Parnaso, e
peraltro non riguardanti la posizione di Carmela Valeria e sequestrabili, in quanto
voci retributive, solo nella misura del quinto; non vi sarebbe motivazione sulle
ragioni del sequestro, sugli indizi di colpevolezza e sull’esigenza cautelare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato nei seguenti termini.
Il Tribunale riteneva correttamente precluso, in conseguenza dell’emissione
del decreto di citazione a giudizio, il tema della sussistenza di indizi a carico delle
imputate (Sez. 5, n. 51147 del 02/10/2014, Figari, Rv. 261906; Sez. 2, n. 805
del 12/11/2003, dep. 2004, Tuzzolo, Rv. 227802). Il provvedimento impugnato
era poi adeguatamente motivato, sulle ragioni cautelari, nel riferimento
all’insufficienza del patrimonio delle imputate ai fini della garanzia delle
obbligazioni nascenti dal reato (Sez. U, n. 51660 del 25/09/2014, Zambito, Rv.
261118), derivante dalle precarie condizioni economiche delle stesse a seguito
del licenziamento da parte della Parnaso; mentre altrettanto correttamente la
pendenza del procedimento giudiziario con riguardo ai crediti non era considerata
ostativa al sequestro, legittimo anche laddove disposto a tutela di un credito il
cui importo non sia determinato, ma determinabile con qualche approssimazione
(Sez. 5, n. 35525 del 25/06/2010, Dal Pozzo, Rv. 248494; Sez. 5, n. 28268 del
08/05/2009, Turku, Rv. 244201).
L’ordinanza impugnata è invece totalmente priva di motivazione sulla
questione relativa alla sequestrabilità dei crediti in misura superiore al quinto,
proposta con i motivi depositati all’udienza di riesame. Tale carenza
motivazionale è rilevante, avendo questa Corte costantemente ed anche
recentemente affermato la ricorrenza, in materia di sequestro conservativo di
2

Le imputate ricorrenti deducono violazione di legge sulla sussistenza dei

crediti retributivi, dei limiti previsti dall’art. 545 cod. proc. civ. per l’esecuzione
del pignoramento, espressamente richiamati dall’art. 316 cod. proc. pen. (Sez.
6, n. 16168 del 04/02/2011, De Biase, Rv. 249329). L’unico aspetto dibattuto
nella giurisprudenza sul punto è quello relativo alla proponibilità della questione
in sede di esecuzione civile (Sez. 5, n. 42244 del 14/10/2010, Ricci Maccarini,
Rv. 248891), in ordine alla quale si è peraltro rilevato come sarebbe
irragionevole non riconoscere al giudice che procede prima, ed al tribunale del
riesame poi, il potere di verificare il rispetto del limite di sequestrabilità, nel
momento in cui il citato art. 316 impone testualmente già al pubblico ministero
di chiedere il sequestro dei beni nei limiti in cui la legge ne consente il
pignoramento (Sez. 6, n. 2033 del 22/05/1997, Lentini, Rv. 209111).
Il provvedimento impugnato deve pertanto essere annullato con rinvio al
Tribunale di Agrigento per un nuovo esame sulla rilevata lacuna motivazionale.

P. Q. M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Agrigento per nuovo
esame.
Così deciso il 26/05/2015

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