Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31733 del 16/07/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 31733 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: FIDELBO GIORGIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Adriano Elvano, nato a Erchie (BR) il 13.7.1968
avverso la sentenza del 30 maggio 2014 emessa dalla Corte d’appello di
Lecce,
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Giorgio Fidelbo;
udito il sostituto procuratore generale Aldo Policastro, che ha concluso
chiedendo l’inammissibilità del ricorso,

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avvocato Massimo Roberto Chiusolo, che ha insistito per l’accoglimento
del ricorso.

Data Udienza: 16/07/2014

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RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di Lecce ha
ritenuto sussistenti le condizioni per la consegna di Adriano Elvano all’autorità

febbraio 2012 emesso sulla base del provvedimento restrittivo di natura
cautelare adottato il 19 novembre 2011 dalla Pretura di Karlsruhe per una
serie di truffe attribuite al consegnando.
Trattandosi di cittadino italiano la consegna è stata subordinata alla
condizione prevista dall’art. 19 comma 1 lett. c) legge n. 69 del 2005.

2. L’avvocato Massimo Roberto Chiusolo, nell’interesse di Adriano Elvano,
ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d’appello,
deducendo, con un unico motivo, la violazione degli artt. 6, 17 comma 4 e 18
comma 1 lett. t) legge n. 69/2005 per la mancata allegazione al mandato
d’arresto europeo del provvedimento cautelare adottato dall’autorità
giudiziaria tedesca, omissione che, secondo il ricorrente, impedirebbe la
valutazione della sussistenza in concreto delle condizioni richieste dalla legge
italiana per la consegna.
Inoltre, si lamenta nel ricorso che dal mandato d’arresto europeo non risulti
una sufficiente indicazione delle condotte contestate e che non siano neppure
menzionate le fonti di prova.
Infine, il ricorrente evidenzia come con la consegna all’autorità giudiziaria
tedesca Adriano Elvano, che attualmente si trova agli arresti domiciliari,
potrebbe subire una aggravamento della misura cautelare al di fuori delle
ipotesi di cui all’art. 299 comma 4 c.p.p.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è manifestamente infondato.
3.1. Questa Corte ha in più occasioni affermato che non è ostativa alla
consegna la omessa acquisizione da parte della Corte di appello del
provvedimento restrittivo interno – sia esso il provvedimento cautelare (Sez.

giudiziaria tedesca, che lo ha richiesto con mandato d’arresto europeo del 28

VI, n. 45668 del 29/12/2010, Chaoui; Sez. VI, n. 4054 del 23/01/2008,
Vasiliu, Rv. 238394; Sez. VI, n. 16942 del 21/04/2008, Ruocco,) o la
sentenza di condanna (Sez. VI, n. 15223 del 03/04/2009, Burlacu; Sez. F., n.
33389 del 13/08/2009, Duroi) – se il controllo affidato all’autorità giudiziaria
italiana possa essere comunque effettuato sulla documentazione trasmessa
dallo stato di emissione.

documentazione trasmessa e soprattutto in base al contenuto del mandato
d’arresto europeo, di effettuare quel “controllo sufficiente” richiesto dalla
decisione quadro del 2002.
Infatti, con riferimento al presupposto dei gravi indizi di colpevolezza,
richiesto dall’art. 17 comma 4 della legge n. 69 del 2005 la Corte di appello ha
puntualmente verificato che il mandato di arresto europeo emesso nei
confronti del ricorrente risultava fondato su un compendio indiziario che
l’autorità giudiziaria emittente aveva ritenuto seriamente evocativo di un
fatto-reato commesso dalla persona di cui si chiede la consegna (Sez. Un., n.
4614 del 30/01/2007, Ramoci). Compendio indiziario, nella specie,
consistente nelle indagini condotte attraverso accertamenti bancari e camerali
compiuti dall’autorità giudiziaria tedesca nei confronti dell’Adriano, nonché nei
controlli eseguiti sulla società da lui rappresentata e sui conti correnti a lui
intestati, indagini che hanno consentito di ricostruire, allo stato, le condotte
truffaldine poste in essere attraverso l’invio ad un gran numero di
commercianti di lettere contenenti offerte di pubblicazione della registrazione
in una banca dati, attività che avrebbe fruttato un profitto illecito ammontante
ad euro 128.428.
Tali elementi indiziari contenuti nel mandato europeo soddisfano il controllo
demandato sul punto al giudice nazionale, esulando dai suoi poteri qualsiasi
valutazione in ordine all’adeguatezza del materiale indiziario posto alla base
del provvedimento cautelare, trattandosi di compito di competenza esclusiva
del giudice dello Stato di emissione.
3.2. Infine, non ha alcuna rilevanza in questo procedimento la doglianza,
formulata peraltro in termini del tutto vaghi e generici, in ordine alla
possibilità che Adriano Elvano possa subire, una volta consegnato, un
aggravamento della misura cautelare.

3

Nel caso in esame, la Corte d’appello è stata in grado, sulla base della

:

4. Per le considerazioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato
inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento alla cassa delle ammende della somma
che si stima equo quantificare in euro mille.
La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 22 comma 5 delle

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22 comma 5
della legge n. 69 del 2005.
Così deciso il 16 luglio 2014

Il Consig re estensore

legge n. 69 del 2005.

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