Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31732 del 19/05/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 31732 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SPIEZIA STEFANO N. IL 05/04/1957 parte offesa nel procedimento
c/
DE CICCO GIOVANNI N. IL 05/12/1974
SALZANO CIRO N. IL 05/01/1963
avverso il decreto n. 3953/2014 GIP TRIBUNALE di TORRE
ANNUNZIATA, del 22/05/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI
DEMARCHI ALBENGO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi dif-e-nsor Avv.;

Data Udienza: 19/05/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Spiezia Stefano propone ricorso per cassazione contro il decreto di
archiviazione reser dal giudice delle indagini preliminari del tribunale
di Torre Annunziata il 22 maggio 2015. Il gip aveva dichiarato
l’inammissibilità dell’opposizione proposta dalla persona offesa per
mancata indicazione specifica dell’oggetto delle indagini suppletive e

pertanto aveva disposto l’archiviazione con provvedimento de plano,
su richiesta del Pubblico ministero.
2. Il ricorrente censura il provvedimento impugnato, senza indicare in
modo esplicito la violazione rilevante ai sensi dell’articolo 606 del
codice di procedura penale, nella parte in cui ha anticipato il giudizio
sulla capacità dimostrativa degli elementi indicati e sulla infondatezza
della notizia di reato.
3. Il procuratore generale presso questa suprema corte, dottor Salzano,
ha concluso per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile; il giudice delle indagini preliminari, nel
provvedimento impugnato, ha indicato che la persona offesa si era
limitata a chiedere l’interrogatorio degli indagati, che doveva ritenersi
privo di concreta incidenza sulle risultanze dell’attività compiuta nel
corso delle indagini preliminari, ritenendone così la assoluta irrilevanza ai
fini del giudizio.
2. Or bene, sebbene il giudice per le indagini preliminari, in caso di
opposizione, debba solamente valutare la pertinenza delle indagini
suppletive richieste, egli non può dirsi privo di un superficiale controllo di
rilevanza delle prove richieste, cosicchè, nel caso di specie, non può dirsi
che il giudice abbia esorbitato dai limiti imposti al controllo
sull’ammissibilità dell’opposizione.
3. Consegue a quanto detto la inammissibilità del ricorso per
manifesta infondatezza; alla declaratoria di inammissibilità segue, per
legge (art. 616 c.p.p.), la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali nonché (trattandosi di causa di inammissibilità
1

dei relativi elementi di prova in termini di pertinenza e di rilevanza e

determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso: cfr. Sez. 2, n.
35443 del 06/07/2007, Ferraloro, Rv. 237957) al versamento, a favore
della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo
determinare in Euro 1.000,00.

p.q.m.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al

favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 19/05/2015

pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 a

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