Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31732 del 02/07/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 31732 Anno 2014
Presidente: IPPOLITO FRANCESCO
Relatore: CITTERIO CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LUINO FABIO N. IL 16/12/1977
avverso la sentenza n. 51587/2012 CORTE DI CASSAZIONE di
ROMA, del 19/09/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 02/07/2014

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1

CONSIDERATO IN FATTO
1. Con ricorso straordinario ex art. 625 bis c.p.p., proposto il 5.2.2014
avverso la sentenza della Seconda sezione di questa Corte suprema (deliberata il
19.9.2013 e depositata il 7.10.2013), Fabio Luino enuncia due motivi di “errore di
fatto in punto ricognizione dei presupposti per la configurazione del giudizio di

(primo motivo), nonché Y) e W) – estorsione ed usura – (secondo motivo).
Secondo il ricorrente la Corte di cassazione avrebbe omesso di esaminare i
motivi contenuti nell’originario ricorso, in particolare ponendo a base della conferma
della sua responsabilità per il reato associativo i fatti di cui al reato sub H (e il
rapporto con Musella e Rea) per il quale invece era intervenuta assoluzione,
un’erronea interpretazione delle conversazioni intercettate, i fatti di cui ai capi B),
C) e D) per i quali nulla era stato a lui contestato, nell’irrilevanza delle condanne
per i capi Y) e W) a fondare anche la prova del delitto associativo. Quanto a tali
ultimi capi, la Corte suprema avrebbe ignorato i giudicati cautelari favorevoli al
ricorrente, richiamando il contenuto della motivazione d’appello invece sottoposto a
specifiche censure quanto alle dichiarazioni discordanti e imprecise di Cutolo
Antonio e Francesco Pilogallo.

RAGIONI DELLA DECISIONE
2. Il ricorso è manifestamente infondato, sicchè deve essere deciso con rito
camerale non partecipato, ai sensi dell’art. 625-bis c.p.p. quarto comma prima
parte.
Il ricorrente ripropone i motivi dell’originario ricorso (puntualmente indicati a
p. 7 ed 8 della sentenza 41142/13 di questa Corte, impugnata con l’odierno ricorso
straordinario). La struttura della motivazione indica che la Corte di cassazione ha
preso in esame (p. 7 ed 8) e valutato tutte le censure (p. 21ss e in particolare 27
quanto al secondo motivo di ricorso afferente la partecipazione associativa, anche
indicando, attraverso richiamo puntuale a punto specifico della sentenza d’appello,
il senso del recupero di fatti materiali che nella loro storicità, e prescindendo dalla
loro rilevanza ai fini dell’affermazione penale per quel singolo reato del capo H,
rilevavano per il quadro associativo; p. 38 quanto al primo e terzo motivo di ricorso
originario), ancorché con motivazione succinta. La contestazione dell’adeguatezza
della motivazione della Corte suprema esula dalle nozioni di errore materiale o di

responsabilità in relazione” ai delitti contestati al capo A) – reato associativo –

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fatto, quando, come nella specie, se ne contesti l’esaustività e la persuasività (dal
punto di vista del ricorrente): ciò che solo rileva è che vi sia stato apprezzamento
autonomo, nell’ambito dei limiti rigorosi che l’art. 606 lett. E) c.p.p. assegna alla
cognizione della Corte di cassazione.
E’ del resto significativo che, già nella loro esposizione, anche le odierne
censure si risolvano in critica di merito all’idoneità delle prove originarie.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1500 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 2.7.2014

della somma di euro 1500, equa al caso, in favore della Cassa delle ammende.

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