Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31731 del 19/05/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 31731 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CHIERCHIA GIUSEPPE N. IL 01/10/1966
avverso l’ordinanza n. 28/2014 CORTE APPELLO di ROMA, del
29/09/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI
DEMARCHI ALBENGO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi di rSor ~.;

Data Udienza: 19/05/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Chierchia Giuseppe propone ricorso per cassazione contro l’ordinanza
della corte d’appello di Roma del 29 settembre 2014 che dichiarava
inammissibile l’istanza di revisione della sentenza di condanna
emessa dalla corte di assise di appello di Napoli e divenuta
irrevocabile il 27 marzo 2012. In particolare, il ricorrente deduce

quanto alla necessità di revisione del processo per conformarsi ad
una sentenza emessa dalla corte europea dei diritti dell’uomo (Ocalan
contro Turchia); il motivo della richiesta di revisione dovrebbe
rinvenirsi nel fatto che l’imputato ha subito il processo mentre si
trovava sottoposto ad un regime detentivo che prevedeva limitazioni
delle possibilità di colloqui, in forza di una norma successivamente
dichiarata incostituzionale dalla consulta con la sentenza numero 143
del 2013, che ha eliminato l’articolo 41 bis nella parte in cui poneva
limitazioni al diritto di colloqui con i difensori per i detenuti sottoposti
alla sospensione delle regole di trattamento in virtù del secondo
comma del citato articolo 41 bis della legge 354-1975. Le limitazioni
subite dall’imputato, per sua stessa allegazione, sarebbero relative al
fatto che egli beneficiava di colloqui di un’ora per un massimo di tre a
settimana, oltre a tre colloqui telefonici a settimana della durata di
10 minuti ciascuno.
2. Contesta, poi, il fatto che la sentenza, in quanto emessa dalla corte
europea dei diritti dell’uomo nei confronti di Stato membro diverso
dall’Italia, non sia immediatamente applicabile nel nostro Stato,
quale sentenza pilota.
3. Il procuratore generale presso questa suprema corte, dottor Galli, ha
concluso per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è in/fondato; c/ome correttamente osserva il sostituto
procuratore generale delle sue conclusioni, anche a volersi ritenere
l’astratta riconducibilità dei motivi proposti all’ipotesi di revisione
introdotta dalla sentenza 113-2011 della corte costituzionale (che ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 630 del codice di

1

violazione dell’articolo 630, comma 1, del codice di procedura penale

procedura penale nella parte in cui non prevede un diverso caso di
revisione della sentenza del decreto penale di condanna al fine di
conseguire l’apertura del processo per conformarsi ad una sentenza
definitiva della corte europea dei diritti dell’uomo che abbia accertato
l’assenza di equità del processo rilevarsi che il ricorrente ritiene
l’estensibilità al suo caso della nota sentenza Ocalan contro Turchia, nel
rilievo della sostanziale natura di sentenza pilota della stessa. Tuttavia è
proprio la natura di sentenza pilota che difetta nel caso di specie, dal

della normativa sulle cosiddette sentenze pilota si giustifica, invero, con
la necessità di indicare misure generali che impongano allo stato
convenuto di far fronte ad analoghi problemi, sorti a livello nazionale,
con adozione di misure di carattere generale che si conformino alla
decisione nell’ambito della sua esecuzione. Infine, non si può non
rilevare che l’invocata decisione della corte europea dei diritti dell’uomo
nel caso Ocalan contro Turchia non compie alcun accertamento di una
situazione di contrasto della normativa interna italiana con quella
esplicitata nella convenzione europea, trattandosi di decisione che ha ad
oggetto un caso specifico verificatosi in Turchia, che non si basa invero
esclusivamente su un limitato numero di colloqui tra il difensore e
l’imputato (cfr. Sez. 6, n. 46067 del 23/09/2014, Scandurra, Rv.
261690: La nuova ipotesi di revisione introdotta dalla Corte
Costituzionale con la sentenza additiva n. 113 del 2011 presuppone che
la decisione della Corte Edu cui sia necessario conformarsi sia stata resa
sulla medesima vicenda oggetto del processo definito con sentenza
passata in giudicato, oppure abbia natura di “sentenza pilota”
riguardante situazione analoga verificatasi per disfunzioni strutturali
sistematiche all’interno del medesimo orientamento giuridico).
2. Consegue a quanto esposto la correttezza del ragionamento operato
della corte d’appello di Roma e conseguentemente la infondatezza del
presente ricorso, che va pertanto rigettato; ai sensi dell’art. 616
c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che
lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del
procedimento.

p.q.m.

2

momento che lo Stato italiano non era parte in quella decisione; la logica

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Così deciso il 19/05/2015

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