Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31730 del 26/06/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 31730 Anno 2014
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
1. Erjon Seranj, nato in Albania 29/03/1977
avverso l’ordinanza del 11/05/2014 della Corte d’appello di Roma
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Petruzzellis;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi
Riello, che ha concluso in principalità per l’accertamento sulla richiesta dello
Stato estero, in subordine per l’annullamento senza rinvio del provvedimento
impugnato;
udito l’avv. Angela Porcelli che si è riportato al ricorso, alla memoria depositata
ed alla documentazione prodotta in data odierna;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 11/05/2014 il consigliere delegato della Corte
d’appello di Roma ha convalidato l’arresto di Erjon Seranj, ricercato a seguito di
emissione di mandato di arresto europeo a fini processuali emesso da parte
dell’autorità giudiziaria di Hospitalet de Llobregat (Spagna), che procede nei suoi
confronti per partecipazione ad associazione finalizzata allo spaccio di
stupefacenti ed importazioni della sostanza illecita.
2. La difesa di Seranj ha proposto ricorso con il quale si deduce violazione
degli artt. 273-274 cod. proc. pen., che si rinviene nella genericità
dell’illustrazione dei fatti, per effetto della quale non si può escludere la loro
astratta riconducibilità alla diversa fattispecie per cui si procede in Italia.
Si osserva inoltre la scarsa concretezza della valutazione del pericolo di
fuga, considerato esistente solo in forza della gravità astratta degli addebiti,
senza approfondire la piena conoscenza che l’interessato aveva del procedimento

Data Udienza: 26/06/2014

a suo carico in Spagna, la sua presenza sul nostro territorio agli arresti
domiciliari, con braccialetto elettronico dal luglio 2013, in assenza di tentativi di
fuga, oltre che la possibilità, secondo il diritto spagnolo,che la misura sia
revocata in caso di presentazione spontanea dell’interessato dinanzi all’autorità
procedente, situazione che lo aveva indotto a negare il consenso al trasferimento
coatto.

dell’arresto l’interessato si trovava sottoposto alla misura degli arresti domiciliari,
nell’ambito di un procedimento italiano, reso possibile a seguito
dell’accoglimento di un M.A.E. processuale richiesto dal nostro Stato alla Grecia,
ove l’interessato all’epoca si trovava, mentre il reato per il quale è stato richiesto
dalla Spagna risulta consumato in epoca antecedente alla richiesta di consegna
formulata dal nostro Stato, elementi di fatto che impediscono l’esecuzione della
consegna richiesta ai sensi dell’art. 25 I. 22 aprile 2005 n. 69.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso é fondato.
2. L’esame degli atti ha consentito di verificare che, all’atto dell’esecuzione
del MAE richiesto dall’autorità spagnola, l’odierno ricorrente era agli arresti
domiciliari, misura eseguita con presa in consegna dello stesso all’arrivo a
Fiumicino. La difesa ha altresì prodotto copia del provvedimento dell’a.g.

greca alla quale risulta sollecitata la consegna da parte dell’a.g. italiana, per
procedere nei confronti del Seranj in ordine a reati concernenti gli
stupefacenti, che, secondo quanto è stato ricavare dalla lettura di quel
provvedimento, risulterebbero parzialmente commessi in Spagna.
3. Il complesso di tali elementi, sia pure successivamente acquisiti, impone
di valutare la ricorrenza dell’ipotesi di cui all’art. 9 comma 6 I. 22 aprile 2005 n.
69 in quanto porta ad accertare la sussistenza di possibili cause ostative alla
consegna, quale quella prevista dall’art. 18 comma 1 lett. o) I. cit., o il generico
divieto di consegnare ad uno Stato estero la persona ottenuta in consegna da
altro Stato per il perseguimento del reato commesso in Italia, mancando nella
fattispecie il previo assenso della Corte d’appello che ha disposto l’emissione del
MAE in Italia, secondo quanto previsto dall’art. 25 I.cit.
4. La condizione descritta impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata,
senza rinvio, e immediata liberazione del ricorrente, ove non detenuto per altra
causa.
La Cancelleria è tenuta agli adempimenti esecutivi di cui all’art. 626 cod.
proc. pen.

2

Cassazione sezione VI penale, rg. 22152/2014

3. Con memoria depositata nei termini la difesa deduce che all’atto

P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone l’immediata liberazione
di Serani Erjon se non detenuto per altra causa.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 626 cod. proc. pen.

Così deciso il 26/06/2014.

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