Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31730 del 19/05/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 31730 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CAMPANARO FIDELMINO N. IL 17/05/1970
avverso l’ordinanza n. 2120/2013 TRIBUNALE di COSENZA, del
29/10/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI
DEMARCHI ALBENGO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difen Avv.;

Data Udienza: 19/05/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Campanaro Fidelmino propone ricorso per cassazione contro
l’ordinanza emessa il 29 ottobre 2014 del tribunale di Cosenza, con la
quale è stata rigettata l’istanza relativa alla richiesta di sospensione
del procedimento per messa alla prova; il ricorrente lamenta erronea
applicazione degli articoli 464 bis e quater del codice di procedura

richiesta difensiva per l’assenza del programma di trattamento, senza
attendere la predisposizione del predetto programma da parte
dell’UEPE di Cosenza.
2. Il procuratore generale presso questa suprema corte, dottor Galli, ha
concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. L’articolo 464 bis, comma 4, primo periodo,
come introdotto dalla legge 67-2014, prevede testualmente che
“All’istanza e’ allegato un programma di trattamento, elaborato
d’intesa con l’ufficio di esecuzione penale esterna, ovvero, nel caso in
cui non sia stata possibile l’elaborazione, la richiesta di
elaborazione del predetto programma”; ciò significa che la domanda
è rituale non solo quando è accompagnata dal programma di
trattamento, bensì allorché, non potutosi predisporre tale
programma, ne sia stata comunque svolta specifica istanza, come nel
caso di specie, all’ufficio di esecuzione penale.
2. Non è consentito, invece, al giudice decidere prima di avere visionato
tale programma, dal momento che l’articolo 464 ter, comma 3,
prevede che “La sospensione del procedimento con messa alla prova
e’ disposta quando il giudice, in base ai parametri di cui all’articolo
133 del codice penale, reputa idoneo il programma di trattamento
presentato e ritiene che l’imputato si asterra’ dal commettere
ulteriori reati. A tal fine, il giudice valuta anche che il domicilio
indicato nel programma dell’imputato sia tale da assicurare le
esigenze di tutela della persona offesa dal reato”; tale disposizione
implica necessariamente che il giudice, prima di decidere, abbia
preso visione del programma di trattamento.
1

penale e 168 bis del codice penale, laddove il giudice ha rigettato la

3. Consegue a quanto esposto l’annullamento del provvedimento
impugnato ed il rinvio al tribunale di Cosenza per nuovo esame sul
punto.

p.q.m.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al tribunale di
Cosenza per nuovo esame.

Così deciso il 19/05/2015

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