Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3173 del 27/11/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 3173 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: GENTILE DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SALADINO ALESSANDRO N. IL 01/04/1968
SALADINO MICHELE N. IL 25/06/1959
avverso la sentenza n. 216/2011 CORTE APPELLO di PALERMO, del
26/11/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile,Avv
Uditi difensor Av

Data Udienza: 27/11/2013

Udito il Sostituto Procuratore Generale dott. Antonio Gialanella che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso ;
Udito il Difensore della parte civile, che ha concluso come da note scritte;
Udito il Difensore dell’imputato , che ha concluso per raccoglimento del ricorso;
Letti il ricorso ed i motivi proposti.

SALADINO ALESSANDRO
SALADINO MICHELE
1.1)-ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo
in data 26.11.2012 di conferma della decisione del Tribunale di Termini Imerese del
17.07.2010, che lo aveva condannato per il reato di cui agli arti : 61 n.7, 81 cpv,
110, 646 co.3 CP , perché in concorso con Saladino Michele , nell’ambito del rapporto
di collaborazione lavorativa con l’Agenzia Milano Assicurazioni – Divisione La
Previdente , di Termini Imerese, si appropriavano in più occasioni delle somme di
denaro versate a titolo di premio assicurativo dai clienti dell’Agenzia, per l’importo
di Lire 182.955.489, di cui avevano il possesso essendo stati incaricati della gestione
amministrativa della predetta Agenzia assicurativa; fmo al gennaio 2001;

2.0)-MOTIVI ex art. 606 ,1° co , lett. b) c) e) c.p.p
2.1)-Nullità della sentenza per violazione di legge ed illogicità della motivazione,
avendo la Corte di appello omesso di disporre la prova decisiva di una perizia
contabile sul conto corrente dell’Agenzia assicurativa finalizzata ad accertare l’entità
delle somme versate su tale conto dai fratelli Saladino;
-a parere dei ricorrenti era illogica la decisione impugnata nella parte in cui aveva
rigettato tale richiesta istruttoria assumendo che l’analisi delle risultanze del conto
corrente non sarebbe stata idonea a confutare il dato oggettivo delle rilevanze
contabili e nominative , emerse all’esito dell’esame delle annotazioni contenute nei
brogliacci e nei fogli di cassa;
-i ricorrenti deducono l’erroneità di tale motivazione atteso che la discrasia tra i
nominativi dei clienti indicati nei brogliacci ed i fogli di cassa non costituirebbe la
prova dell’appropriazione indebita del singolo premio;
-a favore della necessità della perizia militavano, invece, le dichiarazioni della parte
civile Di Salvo Giuseppe, di Gioacchino Caponetto e dello stesso Consulente del PM,
dott. Cirino, che non erano stati in grado di quantificare le somme versate dagli
imputati sul conto corrente;
-Al ricorso sono allegati i verbali di udienza che i ricorrenti ritengono dimostrativi
della propria tesi.
CHIEDONO l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è totalmente infondato .
3.1)-1 ricorrenti propongono interpretazioni alternative delle prove, richiamando
una diversa valutazione dei fatti che risultano vagliati dalla Corte di appello con una
sequenza motivazionale congrua e coerente con i principi della logica, sicchè non

1

RITENUTO IN FATTO

3.2)-Contrariamente a quanto sostenuto nei motivi di ricorso, la Corte territoriale ha
congruamente motivato sulle ragioni per le quali ha ritenuto provata la penale
responsabilità dei fratelli Saladino in ordine al reato ascritto, richiamando le
argomentazioni del Tribunale e sottolineando :
-che il fatto andava inquadrato nell’ambito del rapporto societario intercorso tra
Saldino Alessandro e la persona offesa Di Salvo Giuseppe;
-che la prova del reato appropriativo rinveniva dalle dichiarazioni della predetta
persona offesa Di Salvo nonché dagli accertati artifici contabili che avevano
consentito agli imputati – in concorso tra loro – di appropriarsi della soma di circa 200
milioni di lire;
-che tali artifici erano rilevabili dall’esame delle “schede di riconciliazione dei fogli di
cassa e dei brogliacci giornalieri” da cui emergeva come una parte degli incassi non
veniva registrata e restava nella disponibilità dei Saladino che se ne appropriavano,
con la conseguenza di lasciare scoperti i clienti che ritenevano di avere ottenuto il
rinnovo della polizza avendo pagato il relativo premio; (pag.5 sent.appello)
-che le accuse della persona offesa erano del tutto credibili , avendo ricevuto riscontro
dall’ispezione compiuta dall’Ispettore della Compagnia assicurativa, Caponnetto
(pag. 6) , nonché dalla relazione del CTP del PM, dott. Cirino (pag.8) .
3.3)-Si tratta di una motivazione e di una valutazione in fatto del tutto congrue
perché aderenti ai fatti di causa ed esenti da illogicità manifesta, a fronte delle quali le
deduzioni difensive risultano inammissibili in quanto fondate su interpretazioni
alternative delle medesime prove già analizzate dai giudici del merito, interpretazioni
che, ove ben motivate come nella specie risultano non censurabili in questa sede, ove
il giudice di legittimità non è chiamato a sovrapporre la propria valutazione a quella
compiuta dai giudici di merito in ordine alla affidabilità delle fonti di prova, essendo
piuttosto suo compito stabilire — nell’ambito di un controllo da condurre direttamente
sul testo del provvedimento impugnato — se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli
elementi a loro disposizione, se ne abbiano fornito una corretta interpretazione, dando
esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, se abbiano analizzato il
materiale istruttorio facendo corretta applicazione delle regole della logica, delle
massime di comune esperienza e dei criteri legali dettati in tema di valutazione delle
prove, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate
conclusioni a preferenza di altre. Cassazione penale , sez. IV, 29 gennaio 2007, n.
12255

3.4)-1 ricorrenti censurano la sentenza per non avere acquisito la prova decisiva della
perizia contabile, ma il motivo non coglie nel segno perché la motivazione formulata
sul punto dalla Corte di appello risulta logica e non censurabile , avendo sottolineato
che la perizia non era necessaria ai fini della decisione, essendo i fatti sopra esposti
sufficienti ai fini della decisione;
-si tratta di una motivazione del tutto conforme ai principi già espressi dalla
Giurisprudenza di legittimità, laddove si è affermato:
-per un verso, che il mancato espletamento di un accertamento peritale non può
costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. d) c.p.p.,

2

risulta possibile in questa sede procedere ad una rivalutazione di tali elementi probatori
senza scadere nel terzo grado di giudizio di merito.

in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di
un mezzo di prova “neutro”, sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla
discrezionalità del giudice, laddove il citato art. 606, attraverso il richiamo all’art. 495,
comma 2, c.p.p., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere
di decisività. Cassazione penale, sez. N, 04/05/2011, n. 33734

3.5)-1 motivi di ricorso articolati collidono con il precetto dell’art. 606 lett.e) c.p.p. in
quanto trascurano di prendere in considerazione aspetti sostanziali e decisivi della
motivazione del provvedimento impugnato , proponendo soluzioni e valutazioni
alternative, sicché sono da ritenersi inammissibili.
L’inammissibilità dei motivi proposti in diritto ed in fatto riverbera i suoi effetti anche
riguardo al motivo relativo alla dedotta prescrizione del reato, atteso che
l’inammissibilità del ricorso per cassazione conseguente alla manifesta infondatezza dei
motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la
possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 c.p.p.
ivi compreso l’eventuale decorso del termine di prescrizione nelle more del giudizio di
legittimità. (Cassazione penale, sez. Il, 21 aprile 2006, n. 19578)
Corre infatti l’obbligo di osservare che al momento della sentenza di appello il reato
non era ancora prescritto per come emerge dalla stessa motivazione impugnata laddove
ripercorre le sospensioni dovute alle richieste di parte. (pag.9-10 sentenza appello)
Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. , con il provvedimento che dichiara inammissibile il
ricorso, gli imputati che lo hanno proposto devono essere condannati al pagamento
delle spese del procedimento , nonché —ravvisandosi profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità— ciascuno al pagamento a favore della
Cassa delle Ammende, della somma di £.1000,00 , così equitativamente fissata in
ragione dei motivi dedotti.
Segue la condanna degli imputati al rimborso delle spese proceSSuali sostenute rid
grado dalla parte civile, liquidate come in dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e, ciascuno, della somma di e 1.000,00 alla Cassa delle Ammende, nonché
alla rifusione delle spese sostenute in questo grado dalla parte civile Di Salvo
Giuseppe liquidate in €3.500,00 oltre accessori come per legge.
Così deliberato in Roma il 27 novembre 2013

-per altro verso, che la richiesta di rinnovazione parziale del dibattimento può essere
diretta solo a provocare, eventualmente, l’iniziativa ufficiosa del giudice, qualora
l’acquisizione della prova sia assolutamente necessaria, vale a dire quando il giudice si
trovi nell’impossibilità di decidere allo stato degli atti. Cassazione penale, sez.
07/03/2007, n. 16932

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