Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3173 del 18/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3173 Anno 2016
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: BONI MONICA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CASADEI LUIGI ARMANDO N. IL 05/01/1975
avverso l’ordinanza n. 104/2015 GIUD. SORVEGLIANZA di
VITERBO, del 05/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;
n
Data Udienza: 18/11/2015
Ritenuto in fatto
1.Con ordinanza resa il 5 febbraio 2015 il Magistrato di Sorveglianza di Viterbo
rigettava il reclamo proposto da Luigi Armando Casadei, col quale si era dedotta
l’illegittimità della disposizione in forza della quale i detenuti presso la Casa circondariale
di Viterbo dovevano affrontare l’esborso di 1,90 euro per l’acquisto da impresa
appaltatrice di ricarica di gas per alimentare i fornelletti impiegati per scaldare il cibo e
l’acqua per le abluzioni, prezzo ritenuto superiore a quello praticato in altri istituti e
analoghi prodotti a prezzo più conveniente.
2.Avverso l’indicato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l’interessato
personalmente, chiedendone l’annullamento in quanto l’utilizzo dei fornelletti era
necessario per sopperire alla mancanza di acqua calda e quindi le ricariche dovevano
essere considerate “extra mod. 72” sin quando la direzione non provvederà ad effettuare
i lavori per disporre di acqua calda nelle celle.
Considerato in diritto
L’impugnazione è inammissibile, in quanto basata su motivi manifestamente
infondati.
1. Va premesso che, come affermato da costante orientamento della giurisprudenza
di questa Corte (Cass. sez. 1, n. 296 del 20/1/1997, Guido, rv. 207343; Sez. U, n. 25079
del 26/02/2003, Gianni, rv. 224603; sez. 1, n. 21704 del 21/05/2008, Renna, rv.
239885; sez. 7, n. 23379 del 12/12/2012, X., rv. 255490; sez. 7, n. 23377 del
12/12/2012, Aparo, rv. 255489) e dalle pronunce della Corte Costituzionale nr. 26 del
1999 e nr. 266 del 2009, contro i provvedimenti assunti dal magistrato di sorveglianza
che abbiano deciso, respingendolo, un reclamo generico del detenuto su determinazioni
discrezionali assunte dall’amministrazione penitenziaria, non incidenti su diritti soggettivi
del condannato, non è consentito il ricorso per cassazione.
1.1 Nel caso in esame l’impugnazione è stata diretta contro provvedimento che,
seppur manoscritto, indica chiaramente che il prezzo praticato dall’impresa appaltatrice
del servizio di fornitura dell’articolo oggetto del reclamo è inferiore a quello disponibile
all’esterno nell’area di competenza dell’ufficio di sorveglianza di Viterbo, sicchè non
sarebbe possibile avvalersi di altro fornitore, praticante condizioni migliori. La pretesa del
ricorrente di rivolgersi a produttore piemontese perché richiedenti prezzi inferiori non è
basata su alcun elemento probatorio, così come non risulta dimostrata la necessità di
impiegare il fornelletto per riscaldare l’acqua con la quale lavarsi per la mancata
somministrazione di acqua calda nei bagni delle celle. Il rilievo dirimente per la soluzione
del caso risiede nella constatazione che l’istanza originaria e disattesa non riguarda -un
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comunque eccessivo anche per il rifiuto dell’amministrazione di reperire fornitori di
diritto soggettivo, che, infatti, non viene nemmeno precisato dall’interessato. In altri
termini, egli ha contestato una disposizione, assunta dalla Direzione dell’istituto
nell’ambito delle determinazioni discrezionali dall’amministrazione, non suscettibili di
incidere in senso negativo su diritti fondamentali e quindi tali da non consentire
l’intervento dell’autorità giudiziaria, secondo le pronunce giurisprudenziali dallo stesso
ricorrente citate.
Il ricorso è dunque inammissibile e comporta la condanna del ricorrente al
proposizione di siffatta impugnazione, della somma che si stima equo determinare in
euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2015.
pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa insiti nella