Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31729 del 19/05/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 31729 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PAPALE CIRO N. IL 10/05/1961
avverso l’ordinanza n. 7848/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di
NAPOLI, del 15/04/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI
DEMARCHI ALBENGO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Udit i difensor

Data Udienza: 19/05/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Papale Ciro propone ricorso per cassazione contro il provvedimento
emesso dal tribunale di sorveglianza di Napoli con il quale è stata
respinta la richiesta di liberazione anticipata relativamente ai
semestri di detenzione espiati dal 18 febbraio 2004 al 18 dicembre
2006 e dal 5 aprile 2011 al 5 aprile 2012; lamenta il ricorrente

nonché, in generale, mancanza o manifesta illogicità della
motivazione per mancato accertamento in concreto della qualità dei
collegamenti con la criminalità organizzata.
2. Il procuratore generale presso questa suprema Corte, dottor
Gialanella, ha concluso per l’annullamento del provvedimento
impugnato con rinvio al tribunale di sorveglianza di Napoli per nuovo
esame.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato; sulla richiesta di liberazione anticipata, il
tribunale di sorveglianza di Napoli aveva rigettato la richiesta con una
prima ordinanza del 20 novembre 2012, che era stata annullata dalla
Corte di cassazione per mancata indicazione delle specifiche circostanze
di fatto dell’attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata.
2. Il giudice di rinvio sembra incorrere nel medesimo errore, senza
tener conto delle indicazioni fornite dalla prima sezione di questa Corte,
in ordine all’accertamento in concreto ed all’indicazione degli specifici
elementi di fatto sintomatici di una perdurante e qualificata pericolosità
del detenuto.
3. In particolare, il provvedimento impugnato fornisce indicazioni
soltanto in merito alle fonti su cui il tribunale ha basato il proprio giudizio
circa l’attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata, ma non
indica gli elementi fattuali da cui dovrebbe emergere tale dato.
4. Inoltre, il riferimento all’estorsione del 2009 non può essere
considerato indice di pericolosità del prevenuto, con riferimento al
periodo 2011-2012, in mancanza di elementi ulteriori circa la
permanenza dell’attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata.
1

mancanza assoluta di motivazione con riferimento al primo periodo,

5. Infine, poiché il reclamo proposto dal Papale aveva ad oggetto
anche un periodo dal 2004 al 2006, non può che rilevarsi la assoluta
mancanza di motivazione con riferimento a tale lasso temporale.
6. Ne consegue l’annullamento del provvedimento impugnato, con
rinvio al tribunale di sorveglianza di Napoli per nuovo esame.

p.q.m.

di Napoli per nuovo esame.
Così deciso il 19/05/2015

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di sorveglianza

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