Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31728 del 26/06/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 31728 Anno 2014
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
1. Ioan Cristian Negroiu, nato a Codlea Brasovil (Romania) 29/04/1976
avverso l’ordinanza del 31/03/2014 della Corte d’appello di Roma
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Petruzzellis;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Lugi
Riello, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio del provvedimento
impugnato;
udito l’avv. Fabio Amato per il ricorrente che si è riportato al ricorso ed alla
documentazione depositata in data odierna;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 31/03/2014 il consigliere delegato della Corte
d’appello di Roma ha convalidato l’arresto di Ioan Cristian Negroiu ricercato a
/
seguito di emissione di mandato di arresto europeo per l’esecuzione della pena
residua, rispetto a quella di anni cinque di reclusione comminatagli a seguito
dell’accertamento della consumazione del delitto di rapina, intervenuto con
sentenza del Tribunale di Brasov divenuta definiva nel 2003.
2. La difesa di Negroiu ha proposto ricorso con il quale si deduce
violazione di legge per non avere la Corte territoriale considerato che la pena
inflitta risulta prescritta sia secondo la legge rumena, che in forza di quella
italiana, e conseguentemente rileva che il provvedimento restrittivo è stato
emesso in violazione della disposizione di cui all’art. 10 della convenzione
europea di estradizione sottoscritta dai due paesi, applicabile nella specie, in
ragione dell’epoca del commesso reato.

Data Udienza: 26/06/2014

Si osserva infatti che il termine decennale decorre dal passaggio in giudicato
della pronuncia, che deve intendersi maturato nel giugno 2013.
2. Si contesta con ulteriore motivo violazione di legge processuale, per
essere stato omesso l’avviso dell’udienza camerale di comparizione in favore del
difensore di fiducia nominato tempestivamente dall’interessato, così realizzando
una violazione del suo diritto di difesa. In particolare, il difensore di ufficio nulla

essendo questo documentabile, poiché ha ottenuto il ricongiungimento con la
sorella, con il cui nucleo familiare convive.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Richiamata la circostanza di fatto che il presente ricorso deve valutare
con giudizio prognostico la fondatezza della domanda di estradizione in corso di
presentazione, nella fase preliminare dell’imposizione di una misura cautelare,
deve rilevarsi che la mancanza agli atti della sentenza straniera alla cui
esecuzione è funzionale la misura applicata, mancanza del tutto fisiologica
nell’attuale stato della procedura, non permette neppure di accertare l’effettiva
data di irrevocabilità della sentenza, dalla quale deve decorrere il termine utile
per la prescrizione della pena ai sensi dell’art. 172 comma 4 cod. proc. pen.
richiamato dalla disposizione successiva, in materia di estinzione della pena, la
cui maturazione impedirebbe, ai sensi dell’art. 714 comma 3 cod. proc. pen.
l’applicazione della misura.
A tale momentanea carenza documentale non ha sopperito la difesa con la
produzione della sentenza straniera, né a tal fine può utilizzarsi l’accertamento
svolto nella fase di merito, sulla base del provvedimento di concessione degli
arresti presso il domicilio in favore dell’estradando, prodotto dalla difesa in data
odierna, in quanto in esso si dà conto della distanza temporale dei fatti rispetto
alla data odierna, ma nulla risulta verificato quanto alla data dell’intervenuto
accertamento definitivo, come si è detto rilevante al fine della verifica del
decorso del tempo, secondo quanto richiamato dall’art. 13 comma 1 lett f)
D.leg.vo n. 161 del 7 settembre 2010.
3. Infondato risulta inoltre il rilievo in rito, riguardante la mancata difesa
tecnica dell’interessato durante l’udienza di convalida. Pacifico in fatto
l’intervento della nomina del difensore di fiducia presso l’ufficio matricola il
giorno antecedente alla comparizione per la convalida, di cui non

stata

assicurata la presenza in quella sede, si deve rilevare che l’interessato è stato
assistito dal difensore di ufficio, ed in quella fase nulla ha osservato al riguardo,

2

Cassazione sezione VI penale, rg. 17887/2014

ha dedotto quanto al radicamento del ricorrente nel nostro territorio, pur

così non adempiendo all’onere di immediata deduzione della nullità di cui all’art.
182 comma 2 cod. proc. pen. nel termine fissato a pena di decadenza (Sez. 5, n.
10637 del 12/02/2009 – dep. 10/03/2009, Caushi, Rv. 243164 e più
recentemente Sez. 5, Sentenza n. 50581 del 07/11/2013, dep. 13/12/2013,
imp. Parisi, Rv. 257820). L’assistenza assicurata con il difensore di ufficio,
esclude per contro la presenza di una nullità assoluta ai sensi dell’art. 178 lett.c)

4.

Per l’effetto il ricorso deve essere rigettato, con condanna

dell’impugnante al pagamento delle spese processuali, in applicazione dell’art.
616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 26/06/2014.

cod. proc. pen.

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