Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31728 del 19/05/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 31728 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MUTOLO GIORGIO N. IL 24/04/1965
avverso l’ordinanza n. 1826/2013 GIP TRIBUNALE di TRAPANI, del
10/06/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI
DEMARCHI ALBENGO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Data Udienza: 19/05/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Mutolo Giorgio propone ricorso per cassazione contro l’ordinanza del
gip di Trapani, che ha rigettato l’ordinanza di restituzione nel termine
per l’opposizione a decreto penale, per violazione dell’articolo 175,
comma 2, del codice di procedura penale, nonché mancanza della
motivazione; lamenta il ricorrente che il gip abbia motivato con

codice di procedura penale e non invece al caso di pronuncia di un
decreto penale di condanna, in relazione al quale si chiede la
restituzione nel termine per proporre opposizione (articolo 175,
comma 2, del codice di procedura penale).
2. Il secondo comma dell’articolo 175 richiede come presupposti – dice il
ricorrente – l’effettiva conoscenza del provvedimento e la volontaria
rinuncia a proporre opposizione (elementi sui quali il ricorrente ha
argomentato ed adempiuto l’onere di allegazione), mentre il giudice
ha fatto erroneamente riferimento al primo comma della norma, che
disciplina il differente caso della restituzione nel termine per caso
fortuito o forza maggiore. Lamenta, infine, la mancata adozione del
rito camerale partecipato, invece della decisione de plano.
3. Il procuratore generale presso questa suprema corte, dottor Fraticelli,
ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, atteso
che nel caso di specie non è applicabileea norma speciale dell’articolo
175, comma 2, essendo certa la conoscenza del decreto penale da
parte dell’attuale ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato; pur nella consapevolezza di
orientamenti giurisprudenziali, sul punto, non univoci, e di una norma
non certo chiarissima, occorre fare riferimento, nell’attività interpretativa
della norma, non solo al singolo comma, ma all’intero contesto
normativo e, soprattutto, al comma 2bis, che stabilisce i requisiti
“processuali” della domanda.
2. Orbene, facendo un passo indietro, si deve rilevare che la
formulazione letterale dell’articolo 175, comma 2, sembra richiedere, per

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riferimento all’ipotesi di cui al primo comma dell’articolo 175 del

la reiezione della richiesta di rimessione in termini, la compresenza dei
due requisiti indicati (mancata conoscenza del provvedimento e
volontaria rinuncia all’impugnazione), soluzione suggerita dall’utilizzo
della congiunzione “e”. In questo senso si possono citare, tra le altre,
Sez. 3, Sentenza n. 837 del 10/12/2008, Rv. 242161: In tema di
restituzione in termine, condizione ostativa alla restituzione è la
coesistenza di tutte le condizioni previste dalla legge, ovvero la
conoscenza del procedimento, la rinuncia volontaria a comparire e la

giudice deve accogliere la richiesta; Sez. 1, Sentenza n. 15543 del
11/04/2006, Rv. 233879: In tema di restituzione nel termine per
impugnare una sentenza contumaciale, il giudice, ove abbia motivo di
dubitare delle allegazioni dell’interessato, deve compiere gli opportuni
accertamenti per verificare se il soggetto istante abbia avuto effettiva
conoscenza del procedimento (o del provvedimento conclusivo) e se
abbia o meno volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre
impugnazione. Nel caso in cui sia stata verificata l’esistenza di entrambi i
presupposti il giudice respinge la domanda, mentre in caso contrario – e
cioè quando faccia difetto anche uno solo dei presupposti suindicati,
come si desume dall’uso della congiuntiva “e” – deve restituire il
richiedente nel termine per proporre impugnazione.
3. In senso contrario, e cioè per la necessaria compresenza dei due
requisiti per l’accoglimento (e non per il rigetto) dell’istanza, si ricorda
Sez. 1, Sentenza n. 32984 del 15/06/2010, Rv. 248008: Ai fini della
restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale, è
necessario che sussistano simultaneamente le condizioni della (…)
mancata conoscenza del provvedimento, accompagnata dalla mancanza
di volontaria rinunzia ad impugnare. Ne consegue che ad impedire
l’attivazione del rimedio è sufficiente il difetto di una soltanto di tali
condizioni.

4. La situazione non è migliorata per effetto della modifica normativa
operata con la legge 67 del 2014, non essendo certa la sua natura
interpretativa (o chiarificatrice) della precedente norma; al contrario,
le prime pronunce di questa corte sembrano negare tale natura,
affermando l’effetto parzialmente abrogativo sulla previgente
formulazione dell’art. 175, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. 2,
n. 23882 del 27/05/2014, Asan, Rv. 259634).

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rinuncia volontaria ad impugnare, sicchè, in difetto di una sola di esse, il

4. In ogni caso, considerato che il decreto penale di condanna
oggetto del presente giudizio è del 2.10.2013 ed è stato notificato il 24
marzo 2014 (e la richiesta di remissione in termini è del 24 aprile 2014),
l’art. 11, comma sesto, della legge 28 aprile 2014, n. 67 non è
evidentemente applicabile al caso in esame (sul punto v. Sez. 2, n.
28942 del 12/06/2014, Modena, Rv. 260261, secondo cui la legge n. 67
del 2014, non è applicabile, per il principio “tempus regit actum” di cui
all’art. 11 preleggi, nei confronti di imputati condannati con decreto

Sez. 2, n. 23882 del 27/05/2014, Asan, Rv. 259634).
5. In tale contesto normativo e giurisprudenziale, compito di questa
corte, nell’esercizio della sua funzione nomofilattica (e considerato che il
contrasto non sembra radicato, anche perché gran parte delle sentenze
citate, pur affermando principi apparentemente generali, avevano in
realtà sempre ad oggetto casi in cui l’imputato non aveva avuto
tempestiva conoscenza del provvedimento, ma solo del procedimento), è
quello di cercare una soluzione interpretativa non solo corrispondente
alla lettera legis, ma anche sistematicamente coerente, in un’ottica di
ragionevolezza legislativa.
6. Orbene, due sono gli elementi che fanno propendere questo
collegio per l’interpretazione più restrittiva; in primo luogo, occorre
rilevare che il comma 2bis precisa che “La richiesta indicata al comma 2
è presentata, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni da quello
in cui l’imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento”. Ciò
significa che il comma due – di cui il comma seguente costituisce una
sorta di regola processuale attuativa – non può che disciplinare il solo
caso della mancata conoscenza del provvedimento finale, dando ragione
a quella giurisprudenza che riteneva rilevante la mancanza di volontaria
rinuncia all’impugnazione solo nel caso di non conoscenza del
provvedimento. Con la conseguenza che, ove il provvedimento sia stato
conosciuto, perde rilievo la mancanza di volontarietà della rinuncia,
potendosi al più invocare, in tal caso, la disposizione generale del comma
I, che si riferisce al caso fortuito od alla forza maggiore. Ma che la
negligenza del difensore non possa configurare caso fortuito, è dato
ormai acquisito dalla giurisprudenza di questa Corte ed affermato più
volte anche da questa stessa sezione (In tema di restituzione nel
termine per impugnare, l’inadempimento o l’inesatto adempimento del
difensore al mandato di proporre impugnazione non costituisce ipotesi di

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penale notificato nella vigenza del pregresso regime normativo; v. anche

caso fortuito o forza maggiore, anche perchè grava sull’imputato l’onere
di vigilare sul corretto svolgimento dell’incarico conferito (Sez. 4, n.
11173 del 27/02/2014, Zanoni, Rv. 262087; conff. Sez. 4, Sentenza n.
31408 del 09/05/2013, Rv. 255952; Sez. 2, Sentenza n. 12922 del
09/03/2007, Rv. 236389).
7. Infine, a giustificare la declaratoria di inammissibilità del ricorso

vi è una considerazione ulteriore;

richiesta di rimessione in termini, di 30 giorni da quello in cui l’imputato
ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento. Orbene, nel caso di
specie non è contestato che il provvedimento è stato notificato
personalmente all’imputato il giorno 24 marzo, né che la richiesta di
rimessione in termini sia stata presentata il successivo 24 aprile (si veda
la prima pagina dell’ordinanza impugnata), per cui, anche ad accedere
all’interpretazione propugnata dal Mutolo, è insuperabile il dato letterale
di cui al comma 2bis, che comminava la decadenza allo spirare del
trentesimo giorno dalla conoscenza del provvedimento e cioè al 23
aprile, un giorno prima della effettiva presentazione della richiesta.
8. Il ricorso, dunque, essendo infondato in ogni caso, deve essere
considerato manifestamente tale, non essendo rinvenibili, con
riferimento al caso concreto, alternative ragionevoli che possano
condurre al suo accoglimento.
2. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità; ad essa segue, per
legge (art. 616 c.p.p.), la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali nonché (trattandosi di causa di inammissibilità
determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso: cfr. Sez. 2, n.
35443 del 06/07/2007 – dep. 24/09/2007, Ferraloro, Rv. 237957) al
versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che
si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1.000,00.

p.q.m.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 a
favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 19/05/2015

l’art. 175, co. 2bis, c.p.p. prevede un termine di decadenza, per la

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