Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31726 del 26/06/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 31726 Anno 2014
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

Data Udienza: 26/06/2014

SENTENZA
sul ricorso proposto da
1. Matteo Danisi, nato a Nocera Superiore il 21/09/1964
avverso il decreto del 04/06/2013 della Corte d’appello di Salerno
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Petruzzellis;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Paolo Canevelli, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto del 04/06/2013 la Corte d’appello di Salerno ha respinto
l’impugnazione proposta avverso la misura della sorveglianza speciale e
dell’obbligo di soggiorno nel comune di residenza della durata di anni cinque
imposta nei confronti di Matteo Danisi.
2. La difesa di Danisi ha proposto ricorso con il quale si deduce violazione
di legge per avere la Corte applicato la misura all’interessato, malgrado questi
non potesse includersi nelle categorie individuate dalla norma quali naturali
destinatari dei provvedimenti di prevenzione.
Sul punto, a fronte di una richiesta proveniente dal P.m. che individuava
plurimi argomenti indicativi della pericolosità il Tribunale in sede di applicazione
ha tratto il convincimento della riconduzione della situazione in cui versava
Danisi all’ipotesi di cui all’art. 1 comma 1 lett a) d. legisl. n. 159 del 2011, in
quanto ha conferito rilievo indicativo alla rapina, che sarebbe stata commessa
nel 2011, di cui era in corso l’accertamento.
In senso più ampio la Corte ha ritenuto di porre in rilievo ai fini della
pericolosità anche i precedenti dell’interessato, non valutati dal Tribunale, per
sostenere il cui scarso significato si richiammItre che la natura risalente di tali

CP

te

illecite attività, il riferimento, per gli episodi più recenti, a

fattispecie

contravvenzionali, che ne svaluta la portata rivelatrice di una pericolosità attuale,
in forza dei provvedimenti giudiziali emessi sul punto, oltre che l’assenza di tutti
gli altri indicatori della pericolosità, astrattamente ricavabili dalla condotta di
vita, la cui rilevanza era stata esclusa in primo grado.
Si conclude conseguentemente per l’erronea individuazione dei presupposti

2.

Si contesta con ulteriore motivo l’attualità della pericolosità, e la

motivazione resa sul punto, per effetto, oltre che del richiamo alle condizioni di
dell’interessato

vita, all’attuale efficacia nei confronti

di provvedimento

restrittivo per espiazione pena, con scadenza nel 2015, argomento non
contrastato nel provvedimento impugnato.
3. Da ultimo si contesta l’applicazione della misura dell’obbligo di residenza,
disposta senza l’individuazione della particolare condizione di pericolosità
legittimante tale ulteriore limitazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
2. L’impugnazione si limita a riproporre i rilievi con i quali, nella fase di
merito, è stato contestato l’accertamento di pericolosità, ignorando quanto
evidenziato nel provvedimento sulla costanza dell’attività criminale realizzata dal
Danisi, ricostruibile sulla base dei gravi precedenti risultati a suo carico;
l’inefficacia di precedenti misure di prevenzione imposte, che non hanno escluso
il suo coinvolgimento in ulteriori fatti delittuosi di notevole gravità, quali la
rapina, per cui pende accertamento giudiziale, elementi tutti ignorati con
richiamo alla natura risalente dei precedenti a carico dell’interessato, contrastati
dalle opposte attestazioni contenute nel provvedimento impugnato, che ha dato
conto, inoltre, dell’irrilevanza dell’attività di lavoro che risulta svolta
dall’interessato, sia al fine di limitare la valutazione negativa, per quanto
richiamato sulle sue condotte recenti, che per la incongruenza tra gli introiti così
ricavati ed il tenore di vita accertato.
3. A fronte di tale complessiva valutazione operata dalla Corte in conformità
alla richiesta dell’accusa, sia con riguardo alla fattispecie di cui all’art. 1 comma 1
lett. a) che dalla lett.b) del d. leg.vo n.159 del 2011, l’interessato si limita ad
eccepire formalmente pretese violazioni di legge che si sostanziano in denunce di
insussistenti vizi argomentativi, non censurabili, stante la limitazione alla
violazione di legge dei motivi di ricorso avverso le misure di prevenzione prevista
dall’art. 10 comma 3 d. leg.vo cit.

2

Cessazione sezione VI penale, rg. 4577/2014

legittimanti la misura.

4.

Altrettanto pacificamente è ininfluente la condizione di detenuto in

espiazione pena rivestita dall’interessato al fine di escluderne la pericolosità, che
va valutata sulla base delle condotte di vita, del tutto influente essendo la
condizione di detenzione, anche se conseguente a condanna a pena
dell’ergastolo (Sez. 6, n. 49881 del 06/12/2012 – dep. 21/12/2012, Lauria, Rv.
253672), salva la possibilità di rivalutazione della pericolosità in fase esecutiva
seguito dell’espiazione pena, possa intendersi realizzata la

risocializzazione (Sez. U, n. 10281 del 25/10/2007 – dep. 06/03/2008, Gallo,
Rv. 238658).
5. L’accertamento di inammissibilità del ricorso impone la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma indicata in
dispositivo, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 26/06/2014.

ove, a

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