Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31725 del 26/06/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 31725 Anno 2014
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

CECALA EMANUELE n. 11/7/1977
avverso il decreto 91/2013 del 28/10/13 della CORTE DI APPELLO DI PALERMO
visti gli atti, il decreto ed il ricorso
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO
letta la requisitoria del Procuratore Generale in persona del Dott. ANTONIO
GIALANELLA che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte d’Appello di Palermo con decreto del 28/10/2013 confermava la
misura di prevenzione applicata dal Tribunale di Palermo nei confronti di Cecala
Emanuele con decreto del 9 maggio 2012-16 aprile 2013. La misura, sorveglianza
speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di anni
tre, era applicata sulla base di una prognosi di pericolosità qualificata dalla
appartenenza alla associazione mafiosa Cosa Nostra.
Veniva valorizzato l’esito del processo per associazione mafiosa, concluso con
condanna, risultando la partecipazione del ricorrente a tale gruppo criminale sino
al 29 maggio 2009. Inoltre risultava che il capo della banda in cui era inserito il
ricorrente si interessava della sua assistenza anche dopo il suo arresto. Rilevato
allora che non risultava essere intervenuta una interruzione dei rapporti con la
citata associazione, la Corte confermava l’ elevata pericolosità di Cecala, anche in
ragione delle circostanze concretamente accertate nel precedente processo in cui
il ricorrente risultava soggetto disponibile per propositi di omicidio.

Data Udienza: 26/06/2014

Contro tale decreto il difensore di fiducia ha proposto ricorso deducendo con
primo motivo la violazione di legge quanto alla erronea applicazione della
normativa in tema di presupposti per la misura di prevenzione nonché la
motivazione del tutto assente o meramente apparente. Rileva che la normativa di
cui al d. Igs. 159/2011 non consente più un semplice giudizio presuntivo ma rende
necessario uno specifico accertamento in concreto quanto alla pericolosità sociale,
anche in riferimento al periodo temporale.
Il procuratore generale presso questo ufficio con propria requisitoria scritta

dimostra, al contrario, che restano applicabili i principi già fissati dalla
giurisprudenza di legittimità e correttamente applicati dalla Corte di Appello di
Palermo.
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
Anche alla luce della nuova normativa che ricalca sostanzialmente la
precedente sul punto della determinazione della pericolosità, l’avere riportato una
condanna per il reato di associazione mafiosa, con specifica valutazione della
condotta risultante da tale sentenza di condanna, vale a fondare il giudizio di
pericolosità ai fini della misura dì prevenzione.
Quanto alla affermazione che la motivazione è assente o comunque
apparente, ciò è evidentemente contrario al vero. Per il resto, essendosi in sede
di ricorso avverso misure di prevenzione, non può essere sindacata la adeguatezza
della motivazione in quanto il ricorso avverso misure di prevenzione è proponibile
solo per violazione di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Roma così de so il 26 giugno 2014

rileva come la sostanziale conformità di vecchia e nuova disposizione normativa

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA