Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31725 del 22/04/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 31725 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: POSITANO GABRIELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CAPELLI GIORGIO N. IL 17/01/1964
avverso l’ordinanza n. 44/2014 TRIB. LIBERTA’ di RIMINI, del
24/07/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 22/04/2015

Il Procuratore generale della Corte di Cassazione, dr Gioacchino Izzo, conclude chiedendo il
rigetto del ricorso
Per il ricorrente è presente l’Avvocato Monica Cappilli che chiede l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore del legale rappresentante e amministratore unico della S.r.l. Califfo Edizioni

dal Tribunale del Riesame di Rimini, in data 24 luglio 2014, che rigettava l’appello
presentato il 23 giugno 2014, avverso l’ordinanza emessa dal Gip di quel Tribunale, in
data 23 maggio 2014, reiettiva dell’istanza di dissequestro del 100% delle quote sociale
della “Nanni Duilio Eredi srl”, sottoposte a sequestro preventivo con decreto emesso il
31 luglio 2013, dal Gip presso il Tribunale di Rimini.
2. In particolare, con tale decreto il Gip aveva disposto il sequestro, tra gli altri, del cespite
immobiliare sito nel Comune di Misiano Adriatico (abitazione e garage) e il 100% delle
quote sociali della società Nanni Duilio Eredi srl, beni di proprietà di Righetti Barbara,
precedente legale rappresentante della società ricorrente, sul presupposto della loro
distrazione dal patrimonio della Sri Calderone, società dichiarata fallita con sentenza del
Tribunale di Rimini in data 30 gennaio 2012.
3. La vicenda si inseriva nel procedimento per bancarotta fraudolenta patrimoniale e
documentale a carico di d’Ippolito Eduardo, Parisio Alberto, d’Agostino Francesco e
Messore Bianca e che vedeva, in particolare, d’Ippolito Eduardo e Parisio Alberto, il
primo quale amministratore di diritto e il secondo, notaio, quale amministratore di fatto
della società Calderone, indagati per avere distratto l’immobile sito in Misiano Adriatico,
del valore commerciale di euro 800.000, ceduto il 6 febbraio 2009 a Righetti Barbara,
senza alcun corrispettivo, al fine di compensare precedenti debiti personali del notaio.
La seconda imputazione coinvolgeva Messore Bianca e d’Agostino Francesco, per avere
distratto, rispettivamente quale amministratore di diritto e amministratore di fatto della
medesima società Calderone, tra gli altri, le quote di partecipazione nella società Nanni
Duilio, cedendole a Messore Bianca per il valore di euro 10.400, in data 8 febbraio
2010, a fronte di un valore assolutamente superiore. L’operazione, secondo l’accusa,
era stata materialmente organizzata dal notaio Parisio e sarebbe stata il-compendio del
reato di estorsione subito da quest’ultimo e commesso da d’Agostino Francesco, che lo
aveva costretto a concedergli l’amministrazione di fatto della società (delitto per il quale
si procede separatamente). La vicenda riguarda, altresì, il delitto di bancarotta
documentale e la mancata osservanza degli obblighi di legge ai sensi degli articoli 219 e
224 secondo comma n. 2 della legge fallimentare.
4. Avverso il provvedimento del Gip di sequestro preventivo del fabbricato urbano sito in

Musicali, Capelli Giorgio, propone ricorso per cassazione contro l’ordinanza pronunciata

Misiano Adriatico e delle quote sociali della srl Nanni Duilio Eredi, Righetti Barbara, in
data 25 settembre 2013, aveva presentato richiesta di riesame, ai sensi degli articoli
322 e 324 del codice di rito ed il ricorso era stato rigettato. Il successivo ricorso per
Cassazione è stato dichiarato inammissibile.
5. L’istanza di dissequestro del 24 aprile 2014, presentata dal legale rappresentante della
società Califfo Edizioni Musicali, è stata rigettata con provvedimento del 23 maggio
2014 e, avverso tale atto il difensore proponeva appello, al Tribunale del Riesame,

6. Con il ricorso per cassazione la difesa lamenta:

violazione dell’articolo 321 del codice di rito, atteso l’errore di diritto sui presupposti di
applicazione del sequestro preventivo, attesa la legittima titolarità delle quote sociali in
capo alla società Califfo Edizioni Musicali, estranea ai reati oggetto di imputazione
provvisoria. Conseguente insussistenza dei requisiti del fumus commissi delicti e del
periculum in mora, anche sotto il profilo del vizio di motivazione;

violazione di legge e vizio di motivazione riguardo alla sussistenza del pericolo attuale e
concreto rispetto al quale la misura cautelare deve avere funzione strumentale;

violazione di legge riguardo alla mancata considerazione delle circostanze sopravvenute
o preesistenti, ma emerse successivamente all’imposizione del vincolo;

violazione di legge per omessa notifica del provvedimento di sequestro preventivo del
31 luglio 2013 alla società Califfo Edizioni Musicali S.r.l. e conseguente inefficacia del
sequestro rispetto al quale, in via subordinata, il ricorso avrebbe dovuto essere
qualificato quale istanza di riesarne del provvedimento di sequestro preventivo;

violazione dell’articolo 321 del codice di rito nella parte in cui la norma prevede la
revoca del provvedimento nell’ipotesi in cui risultino mancanti le condizioni di
applicabilità previste dal primo comma della disposizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’ordinanza impugnata non merita censura.

1. Con il primo motivo il difensore lamenta violazione dell’articolo 321 del codice di rito,
atteso l ‘emore di diritto sui presupposti di applicazione delta sequestro preventivo
i
euORF1.”ORI la legittima titolarità delle quote sociali in capo alla società Califfo Edizioni
Musicali, estranea ai reati oggetto di imputazione provvisoria. Conseguentemente rileva
l’insussistenza dei requisiti del fumus commissi delicti e del periculum in mora, anche
sotto il profilo del vizio di motivazione, evidenziando che i beni sottoposti a sequestro
non rientrano tra quelli oggetto dell’articolo 240 del codice penale, poiché, da anni,

rigettato con ordinanza del 24 luglio 2014.

appartengono a persone estranee ai fatti in quanto le quote in oggetto, alla data del 30
gennaio 2012, erano già state cedute, in data 8 febbraio 2010, in favore di Messore
Bianca, soggetto estraneo alla dichiarazione di fallimento della società Calderone.
Lamenta, altresì, mancanza di motivazione riguardo al requisito del periculum in mora,
attesa la posizione di terzo della società della quale Capelli è rappresentante legale.
2. Con il secondo motivo la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione
riguardo alla sussistenza del pericolo attuale e concreto rispetto al quale la misura

non avrebbero adeguatamente valutato il profilo del pericolo di aggravamento delle
conseguenze del reato o di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente
rilevanti. I giudici di merito non avrebbero sufficientemente esaminato l’idoneità
fraudolenta dei negozi incriminati conclusi, in data 23 marzo 2012, tra persone estranee
alla società fallita, in particolare tra la società Califfo e la terza estranea, Messore.
3. Con il terzo motivo il difensore lamenta violazione di legge riguardo alla mancata
considerazione delle circostanze sopravvenute o preesistenti, ma emerse
successivamente alla imposizione del vincolo. Il Tribunale non avrebbe valutato la
circostanza sopravvenuta della titolarità delle quote, non in capo a Righetti Barbara, ma
alla società Califfo Edizioni Musicali della quale, al momento della presentazione del
ricorso, è amministratore Capelli Giorgio.
4. Con il quinto motivo il difensore lamenta violazione dell’articolo 321 del codice di rito,
nella parte in cui prevede la revoca del provvedimento, nell’ipotesi in cui risultino
mancanti le condizioni di applicabilità previste dal primo comma della disposizione.
Secondo il difensore non sussisterebbe alcuna esigenza di cautela reale, ai sensi
dell’articolo 321 del codice di rito, attesa l’assenza dei requisiti per la concessione della
misura del sequestro preventivo, trattandosi, peraltro, di beni appartenenti a una
società di capitali estranea al reato.
5. I quattro motivi possono essere trattati congiuntamente poiché con essi la difesa
ricostruisce, in fatto, la complessa vicenda contrattuale al fine di dimostrare l’estraneità
anche di Righetti Barbara rispetto ai fatti per i quali pende procedimento penale,
ribadendo la congruità del prezzo di cessione delle quote sociali, la legittimità della
operazione, in quanto il prezzo di euro 10.400 doveva ritenersi congruo, poiché la
società ceduta era gravata da numerosi debiti sociali. Sotto altro profilo rileva che
l’immobile di proprietà della società Nanni Duilio era gravato da ipoteca per euro
5.600.000, iscritta a seguito dell’erogazione di un mutuo. Infine, la cessione in favore di
Messori Bianca avrebbe prodotto l’effetto di attenuare la esposizione debitoria della
società fallita, mediante l’accollo degli debiti, con conseguente insussistenza del
presupposto del depauperamento del patrimonio della società fallita.

4

cautelare deve avere funzione strumentale. In particolare, i provvedimenti di merito

6. Va rilevato che la complessa vicenda in esame si inserisce nel procedimento per
bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale a carico di d’Ippolito Eduardo,
Parisio Alberto, D’Agostino Francesco e Messore Bianca e che vedeva, in particolare,
d’Ippolito e Parisio indagati per avere distratto l’immobile sito in Misiano Adriatico del
valore commerciale di euro 800.000, ceduto il 6 febbraio 2009 a Righetti Barbara,
senza alcun corrispettivo, al fine di compensare precedenti debiti personali del notaio.
Quest’ultima, pertanto, assumeva la veste di terzo acquirente dell’immobile oggetto di

beni di proprietà della ricorrente, e ciò sul presupposto della loro distrazione dal
patrimonio della Srl Calderone. Infatti, in data 8 febbraio 2010 la società Calderone, che
deteneva la totalità delle quote della società Nanni, trasferiva le stesse a Messore
Bianca, la quale trasferiva successivamente, in data 26 marzo 2012, alla società Califfo
Edizioni Musicali, nel momento in cui era amministratrice unica Righetti Barbara, le
predette quote. Come si legge nel provvedimento impugnato, in data 14 aprile 2014, 10
giorni prima della presentazione della istanza di dissequestro delle quote, la
amministratrice Righetti ha dismesso la carica nell’ambito della società acquirente delle
quote, Califfo Edizioni Musicali, in favore dell’odierno amministratore unico, Capelli
Giorgio.

7. I motivi sono infondati perché, come evidenziato dal Tribunale, con motivazione
immune da vizi logici e giuridici, la difesa contesta la sussistenza dei presupposti che
avevano legittimato l’adozione della originaria misura cautelare reale e che avrebbero
dovuto formare oggetto di ricorso per Riesame con argomentazioni, quali la congruità
del prezzo della compravendita e l’assenza del fine distrattivo, che non costituiscono
elementi nuovi, ma tendono a dimostrare, sulia base di elementi già esistenti, la
mancanza delle condizioni di applicabilità della misura sulle quote originariamente di
proprietà della società fallita.
8. Il Tribunale correttamente osserva che la società richiedente, invece di presentare
istanza di Riesame nel termine di decadenza, ha successivamente richiesto, in data 24
aprile 2014, il dissequestro dei beni al Gip. Pertanto, trova applicazione il principio
secondo cui in sede di appello, ai sensi articolo 310, possono essere dedotte solo
questioni che riguardano la legittimità della permanenza della misura, sulla base di
circostanze sopravvenute oppure di circostanze preesistenti, ma emerse
successivamente all’imposizione del vincolo.
9. Infatti, in tema di appello proposto contro un sequestro preventivo, il riscontro del
“fumus delicti” è materia riservata alla fase del riesame, mentre in sede di appello ai
sensi dell’art. 322 bis cod. proc. pen. possono essere solo dedotte questioni diverse da
quelle relative alla legittimità dell’imposizione del vincolo, attinenti alla persistenza dell

sequestro, unitamente al 100% delle quote sociali della società Nanni Duilio Eredi srl,

ragioni giustificanti il mantenimento della misura. Ne consegue che la proposizione per
la prima volta in sede d’appello di soli motivi attinenti alla carenza, nel momento
genetico della misura, delle condizioni di cui all’art. 321 cod. proc. pen., si traduce
nell’inammissibilità del gravame. (Sez. 3, n. 17364 del 08/03/2007 – dep. 08/05/2007,
Iannotta, Rv. 236602; Sez. 6, Sentenza n. 5016 del 26/10/2011 Cc. (dep. 09/02/2012
) Rv. 251783)
10.Quanto, poi, alle doglianze

relative alla posizione della Righetti la censura è

11.Con il quarto motivo la difesa deduce violazione di legge per omessa notifica del
provvedimento di sequestro preventivo del 31 luglio 2013 alla società Califfo Edizioni
Musicali S.r.l. e conseguente inefficacia del sequestro rispetto al quale, in via
subordinata, il ricorso avrebbe dovuto essere qualificato quale istanza di riesame del
provvedimento di sequestro preventivo. L’errata valutazione riguarderebbe la
circostanza che l’esecuzione del provvedimento di sequestro preventivo è stata adottata
nei confronti dell’indagata Righetti Barbara e non nei confronti della società Califfo
Edizioni Musicali, amministrata da Capelli alla data di presentazione del ricorso.
12.La doglianza è infondata dovendosi aggiungere a quanto già sopra indicato che, come
correttamente evidenziato dal primo giudice, l’unico elemento di novità è costituito dalla
nomina del nuovo amministratore unico della società Califfo Edizioni Musicali, Capelli
Giorgio, destinatario finale delle quote della società Nanni. Emerge, infatti, per quanto
detto in premessa, che il precedente amministratore, Righetti Barbara, è stato
sostituito, in data 14 aprile 2014, dieci giorni prima della presentazione dell’istanza di
dissequestro delle quote, dall’attuale amministratore unico, Capelli Giorgio,
successivamente sostituito, nelle more della fissazione del ricorso per Cassazione.
13.11 Tribunale ha osservato, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, che la mera
nomina di quest’ultimo nell’ambito della società Califfo Edizioni Musicali non costituisce
elemento sopravvenuto rilevante ai fini della persistenza dei presupposti del vincolo
ablatorio, poiché la posizione da esaminare, quale eventuale terzo estraneo, è quella
della società, per la quale non è possibile sostenere, come correttamente rilevato dal
Tribunale del Riesame, che la dirigenza della società Califfo Edizioni Musicali fosse
estranea alla vicenda, poiché la società, in considerazione della dirigenza di Righetti
Barbara, aveva acquistato quote sociale già oggetto di distrazione, come risulta
documentato ed, ormai cristallizzato, nel giudicato cautelare.
14. Conseguentemente appare assolutamente ragionevole la motivazione addotta dal Gip in
data 24 aprile 2014 nel rigettare la richiesta di dissequestro presentata dal nuovo
amministratore unico della società Califfo Edizioni Musicali, attesa la persistenza del
fumus, nei termini già evidenziati dal Gip e dal Tribunale del Riesame sul titolo

inammissibile per carenza di interesse a tutelare la posizione del terzo.

originario, ma anche il perículum in mora, in considerazione delle indicazioni specifiche
contenute nei provvedimenti di merito riguardo alla sperequazione di prezzo rispetto al
valore della società Nanni Duilio e delle intervenute alienazioni delle quote di tale
società.
15.Non vi sono dubbi, infine, sul dato oggettivo della effettiva conoscenza del
provvedimento cautelare da parte della società, quanto meno in data precedente
all’istanza di revoca del sequestro. Pertanto, indipendentemente dalla fondatezza di

conoscenza, soltanto casuale del provvedimento di sequestro, attesa la coincidenza del
I.r. della società, al momento dell’esecuzione, con la posizione di Righetti Barbara, la
questione non assume rilevanza poiché certamente la società Califfo Edizioni Musicali ha
avuto piena conoscenza del provvedimento avendone chiesto la revoca.
16. Alla pronuncia di rigetto consegue ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna della società
ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 22/04/2015

quanto dedotto 41 difensore del ricorrente in sede dì discussione in ordine alla

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