Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31724 del 14/04/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 31724 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: POSITANO GABRIELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MELCHIORRI PAOLO N. IL 04/03/1960
avverso la sentenza n. 842/2014 GIP TRIBUNALE di RIETI, del
02/04/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 14/04/2015

RITENUTO IN FATTO
1.

Melchiorri Paolo propone personalmente ricorso per cassazione contro la sentenza di
patteggiamento emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di
Rieti, in data 2 aprile 2014, con la quale veniva applicata la pena, sospesa, richiesta
dalle parti, nella misura di anni uno e mesi sei di reclusione, oltre alla pena accessoria
dell’inabilitazione per 10 anni dall’esercizio dell’impresa commerciale e dell’incapacità di

2.

L’imputato era stato rinviato a giudizio per il reato di bancarotta documentale (capo 3)
e bancarotta per distrazione (capo 1 e 2), con l’aggravante di avere commesso più fatti
di bancarotta patrimoniale fraudolenta.

3.

Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione la difesa dell’imputato
lamentando la violazione degli articoli 216, ultimo comma della legge fallimentare e 445
del codice di rito, per avere il primo giudice applicato la pena accessoria
dell’inabilitazione per 10 anni, in violazione dell’articolo 445 del codice di rito che
prevede che, l’ipotesi di pena non superiore a due anni, non comporta l’applicazione di
pene accessorie. Si tratta di una norma generale che prevale anche su quella speciale
prevista all’articolo 216 della legge fallimentare.

4.

Con il secondo motivo lamenta violazione delle norme relative alla costituzione di parte
civile della società Intersport in quanto effettuata dal sostituto processuale del
procuratore speciale nominato, al quale non avrebbe potuto essere rilasciata una
procura apposita.

5.

Con parere del 2 ottobre 2014, il Procuratore generale della Corte di Cassazione
conclude per il rigetto del ricorso.

6.

Con memoria depositata 1’11 marzo 2015 il difensore della parte civile deduce a
l’infondatezza del ricorso e ne chiede il rigetto.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il primo motivo di ricorso merita accoglimento. A norma dell’art. 445 cod. proc. pen.,
comma 1, la sentenza di patteggiannento non comporta la condanna al pagamento delle
spese del procedimento, ne’ l’applicazione delle pene accessorie nel caso in cui il
trattamento sanzionatorio non superi i due anni della pena detentiva, soli o aggiunti a
pena pecuniaria.

esercitare uffici direttivi.

2.

Come rilevato dal ricorrente questa esclusione dell’applicazione delle pene accessorie, in
caso di pena principale concordata entro il limite suddetto, non incontra deroghe
nell’ipotesi dei reati di bancarotta patrimoniale e documentale.

3.

Pertanto, il Gip del Tribunale di Rieti, con la sentenza impugnata ha violato senza alcun
supporto normativo e interpretativo la disposizione suddetta, tenuto conto che la
giurisprudenza, senza attuali contrasti, ha riconosciuto l’esenzione dalle pene
accessorie, in caso di accordo sulla pena principale, sia nei reati comuni, previsti dal

5, n. 35148 del 7.7.2010, rv 248162, sez. 3, n. 45845 del 18.10.2012).
4.

Il secondo motivo di ricorso è infondato. È certamente esatto che al sostituto del
difensore compete l’esercizio dei poteri rientranti nell’ambito del mandato alle liti e non
spetta l’esercizio di quei poteri, di natura sostanziale o processuale, che la parte del
processo può attribuire al proprio difensore con procura speciale. In particolare, al
sostituto del difensore della persona offesa non spetta il potere di costituzione di parte
civile, che, tuttavia, la persona offesa o il danneggiato possono delegare ad un terzo o
al difensore con apposita procura, eventualmente contenuta nello stesso atto con cui è
rilasciato il mandato alle liti (Sez. 5, Sentenza n. 5860 del 17/01/2014; Sez. 4, n.
22601 del 13/05/2005, Fiorenzano, Rv. 231793).

5.

Ora, nel caso di specie, la curatela, nello stesso atto con il quale ha conferito la procura
speciale al difensore, in data 8 gennaio 2014, ha attribuito a quest’ultimo il potere di
nominare un sostituto processuale, conferendo a quest’ultimo gli stessi poteri del
procuratore speciale nominato.

6.

È dunque evidente che la parte ha inteso consentire al difensore nominato non solo di
individuare un sostituto processuale, ma anche di nominare altra persona, con gli stessi
poteri di natura sostanziale e processuale conferiti al procuratore speciale medesimo. In
definitiva, è sempre alla volontà della parte sostanziale che va ricondotto, per il tramite
della procura, il potere di esercitare l’azione civile nel processo penale.

7.

Conseguentemente, questa Corte ritiene di dovere annullare senza rinvio l’impugnata
sentenza, limitatamente alle indicate sanzioni accessorie, che elimina, rilevato, che tale
intervento non incide sul negozio pattizio concordato tra le parti e ratificato dal giudice
con la pronunciata sentenza.
P.Q.M.

annulla senza rinvio l’impugnata sentenza, limitatamente alle indicate sanzioni accessorie, che
elimina.
Così deciso il 14 aprile 2015

codice, sia nei reati previsti da legislazione ed speciale (per quest’ultima ipotesi v. Sez.

Il Consigliere estensore
Il Presidente

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA