Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31723 del 27/05/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 31723 Anno 2014
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: CITTERIO CARLO

Data Udienza: 27/05/2014

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BARDHI PETRIT N. IL 07/11/1974
ZOGU ARBEN N. IL 20/03/1973
avverso l’ordinanza n. 3685/2013 TRIB. LIBERTA’ di ROMA, del
23/12/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. livk A44 a Vrk ,t
,usiztt, itt;

Uditii difensor;Avv.A”,Z vo”.

trIA: cA) Ixt‘ 9.A

tf.41A1 MA U.A. l’ 1

A’

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1

CONSIDERATO IN FATTO
1. Avverso l’ordinanza 23.12.13-21.1.14, con la quale il Tribunale di Roma ha

confermato l’ordinanza emessa ex art. 27 c.p.p. dal locale GIP il 9.12.13 per reati
associativo e, il solo secondo, di estorsione aggravata e porto di più armi comuni da
sparo, ricorrono per cassazione, a mezzo dei rispettivi difensori, ZOGU ARBEN e

1.1 ZOGU:

– violazione di legge e vizi della motivazione in relazione agli artt. 309.5,
291.1 e 292.c-bis e c-ter c.p.p., perché il pubblico ministero di Roma non aveva
messo a disposizione del locale GIP memoria e documentazione prodotta dalla
difesa davanti al Riesame di Napoli (che, confermando la misura cautelare
originaria ebbe poi a dichiarare contestualmente la propria incompetenza
territoriale); erroneamente il Tribunale di Roma avrebbe disatteso l’eccezione
affermando la non evincibilità di un tale deposito, essendo invece stato depositata
in udienza copia del verbale dell’udienza 19.11.2013 e risultando dal medesimo
testo del provvedimento del Riesame di Napoli l’allegazione a verbale della memoria
difensiva; la carenza documentale avrebbe avuto rilievo determinante, avendo il
GIP di Roma osservato nel proprio provvedimento che nessun elemento era stato
apportato dagli indagati;
– violazione e falsa applicazione degli artt. 272, 273 c.p.p., 416 bis c.p., vizi
alternativi della motivazione, in ordine alla configurabilità dell’associazione in sé ed
alla partecipazione specifica del ricorrente; in particolare, la regolare assunzione
presso la soc. Acilia Games e la conversazione intercettata sarebbero del tutto
compatibili con un rapporto di lavoro del tutto lecito e tra soggetti non cointeressati
a comune risultato associativo, risultando ciò più coerente con l’assenza di alcuna
partecipazione dell’indagato a spedizioni punitive o ad alcuno dei singoli reati fini
contestati solo ad altri, oltretutto in esito a continuative indagini ed accertamenti di
polizia, ed alle condizioni di vita modesta; dubbiosa sarebbe poi l’identificazione
nello ZOGU del Ricky cui si riferiscono alcune conversazioni, delle quale comunque
ZOGU non è mai parte diretta;
– medesime censure in relazione all’art. 513 bis c.p. ed all’aggravante ex art.
7 legge 203/1991, trattate dal ricorrente nonostante la mancata formale
imputazione provvisoria, per i riferimenti che la descrizione in fatto opera nei
confronti di ZOGU;

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BARDHI PETRIT, enunciando i motivi che seguono.

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– violazione e falsa applicazione in ordine agli artt. 274 e 275 c.p.p. quanto
all’adeguatezza della misura cautelare carceraria applicata, non essendo stati
valutati gli elementi favorevoli al ricorrente (incensuratezza, presenza pluriennale in
Italia e stabilità della dimora).

1.2 BARDHI:
– il primo motivo è analogo a quello del precedente ricorso; questo ricorrente

già stati a disposizione del Riesame di Roma, che contraddittoriamente il Tribunale
avrebbe omesso l’accertamento pertinente dopo avere richiamato sentenza di
legittimità che prevedeva l’incombente, che la copia della memoria ‘napoletana’
depositata davanti al Riesame di Roma avrebbe recato l’attestazione dell’effettivo
deposito;
– insussistenza degli elementi integranti il reato associativo, mancanza ed
“erronea motivazione”, “illogicità” e “travisamento radicale del fatto” in relazione
all’art. 273 c.p.p., tenuto conto del luogo (Acilia), del limitato settore di azione
(videogiochi, slot-machine et similia), dell’assenza di alcun controllo del territorio
(essendo installati 110/130 apparecchi della ACILIA GAMES, legalmente autorizzata
ad operare nel settore), incompatibili con il concetto normativo dello ‘stampo
mafioso’ e con l’assenza, anche nei commercianti del settore, di una
consapevolezza corrispondente p. 5 trib; le conversazioni intercettate sarebbero
state travisate, indicando normali difficoltà o iniziative promozionali o
preoccupazione di gestione proprie di un imprenditore commerciale, come l’offerta
di denaro o i timori per il costo del personale, incompatibili con il metodo mafioso;
sarebbero state considerate erroneamente sintomo di intenti di protezione mafiosa
mere preoccupazioni per la corretta tenuta e l’efficace uso delle macchine solo
noleggiate, e quindi di proprietà della società, in relazione alle dinamiche
economiche della ripartizione dei ricavi; le indagini di durata triennale non
avrebbero introdotto alcun elemento a sostegno delle finalità associative indicate
dal Riesame nei settori del monopolio violento di tale attività, dell’esercizio abusivo
di credito, del traffico di sostanze stupefacenti. In ogni caso mancherebbe prova
della riferibilità al ricorrente del ruolo di esecutore di azioni intimidatorie, in
particolare nelle occasioni dei fatti del 23 marzo e del 19 aprile 2011 (pag. 12 e 13
ric.); la somma rinvenutagli all’atto della perquisizione (euro 2100) sarebbe
compatibile con la riferita sua attività di intermediario e procacciatore di affari per
un concessionario di auto. Anche l’aggravante della banda armata sarebbe fondata
su una conversazione intercettata la cui corrispondenza alla realtà sarebbe rimasta

deduce in particolare che anche gli atti depositati al Riesame di Napoli sarebbero

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del tutto congetturale mancanza di interesse sull’aggravante perché non modifica il
titolo ed i presupposti della detenzione
– “insussistenza” della consapevole e fattiva adesione alla prospettata
organizzazione, “travisamento radicale del fatto”, “violazione dell’art. 606 lett. E”
c.p.p. in relazione all’art. 273 c.p.p., in ragione della mancanza di prova che il Titti
di alcune telefonate, ritenute dal GIP essenziali per superare l’inizialmente negata
mancanza di gravità indiziaria, sarebbe il ricorrente e, comunque, l’assenza di

della lettura delle conversazioni intercettate che lo riguardano e che il ricorrente
opera alle pagine 18-20 del ricorso, lamentando che alcune di esse siano state
ignorate nelle valutazioni di GIP e Riesame (p. 20);
– insussistenza della gravità indiziaria per i reati-fine (capi B, C, D, F): il
ricorrente argomenta del contenuto di conversazioni pertinenti (p. 21 s.);
– “mancanza o insufficienza” delle esigenze cautelari legittimanti la misura in
atto, per l’omessa considerazione dell’esistenza di stabile domicilio del ricorrente in
Roma, con la moglie di nazionalità italiana: la richiesta di arresti domiciliari,
disattesa dal Tribunale in ragione del disposto del terzo comma dell’art. 275 c.p.p.,
“deve intendersi qui reiterata”.

RAGIONI DELLA DECISIONE
2. I ricorsi sono fondati nei termini che seguono.
Risulta assorbente la fondatezza del primo motivo, comune ai due ricorsi.
I ricorrenti hanno dedotto che il GIP di Roma avrebbe emesso il proprio
provvedimento, ex art. 27 c.p.p., senza aver avuto a disposizione il materiale
disponibile che era stato depositato dalle difese davanti al Tribunale del riesame di
Napoli e, quindi, senza confrontarsi con le prospettazioni difensive tempestivamente
presentate per contraddire la lettura accusatoria del materiale probatorio offerto dal
pubblico ministero, con ciò incorrendo nella nullità di cui agli artt. 291 e 292.2 c-bis
e 292.2-ter.

3. Analoga questione era stata proposta in precedente udienza da altri
ricorrenti, che risultano coindagati per i medesimi fatti di reato con gli odierni
ricorrenti.
In quella circostanza (Sez.6, sent. 20403/14) questa Corte ha giudicato il
motivo manifestamente infondato, così argomentando: «L’obbligo del pubblico
ministero di presentare al giudice competente anche le eventuali memorie difensive
già depositate presuppone, necessariamente, l’autonoma disponibilità da parte dello

gravità indiziaria della partecipazione pure di tale Titti all’associazione, sulla base

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stesso dei relativi atti. L’autonoma disponibilità degli atti del procedimento del
riesame non può che seguire il deposito dell’ordinanza con la quale il Tribunale,
argomentando la propria deliberazione sintetizzata nel precedente dispositivo,
utilizzando per la motivazione tutta la documentazione agli atti, da qualunque parte
proveniente, chiude la fase incidentale davanti a sé. Nel caso di specie, i ricorrenti
non hanno specificamente dedotto e allegato che al momento della richiesta che il
pubblico ministero di Roma ha rivolto al locale GIP risultasse già definita, nel senso

parte pubblica. Sul punto va osservato che i precedenti specifici di questa Corte (in
particolare Sez. 1 sent. 36246/2012; Sez.5 sent. 11524/2005; Sez. 1 sent.
895/1998 ) attengono a fattispecie diverse (rispettivamente memorie presentate in
sede di convalida di fermo di polizia giudiziaria, di precedente procedura cautelare
promossa dal medesimo pubblico ministero e definita con l’inefficacia dell’originaria
misura, al medesimo pm e al gip e non inoltrate al tribunale del riesame), nelle
quali la parte pubblica aveva immediata autonoma disponibilità di documentazione
e memorie ».

4. La ragione per la quale oggi la medesima eccezione di nullità va accolta è
costituita dalla specificità ed esaustività della deduzione che, grazie anche alla
produzione odierna (possibile ex art. 311 c.p.p. posto che si tratta di
documentazione afferente motivi originari già tempestivamente presentati), le
difese di ZOGU e BARSHI hanno formulato e che trovano riscontro anche nel
contenuto del fascicolo di causa e, in particolare, nel supporto informatico che
contiene gli atti messi a disposizione del Riesame dal pubblico ministero.
La completezza e specificità della deduzione permette altresì a questa Corte di
approfondire, perché ora pertinente, alcuni aspetti della ricostruzione normativa che
conduce all’accoglimento dei ricorsi ed ai provvedimenti di cui al dispositivo che
segue.
In particolare le difese hanno dedotto e documentato (e ciò ha trovato
riscontro nel supporto informatico d’ufficio in atti) che il Tribunale del Riesame di
Napoli ha deliberato la propria incompetenza territoriale in data 19.11.2013,
contestualmente disponendo la trasmissione degli atti al pubblico ministero di
Roma, ed ha poi depositato anche la motivazione delle due ordinanze il giorno
successivo, 20.11.2013; nelle due ordinanze si dava atto della produzione di
memorie da parte delle difese, confutandosi pure talune delle relative deduzioni,
che risultavano riguardare anche il punto della responsabilità.

indicato, la fase del Riesame e che i relativi atti fossero pertanto disponibili per la

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La richiesta di misura cautelare per i due risulta presentata dal pubblico
ministero di Roma il giorno 27 con deposito il giorno 29.11.2013; il GIP di Roma ha
emesso le proprie ordinanze il giorno 9 dicembre.
Quando pertanto il pubblico ministero ha depositato al GIP di Roma le proprie
richieste di misure cautelari, la fase incidentale del riesame davanti al Tribunale di
Napoli si era esaurita, sicché tutto il materiale anche acquisito in quella sede era a
disposizione della parte pubblica. In ogni caso era in particolare disponibile la

memorie difensive ritenute pertinenti, tanto da aver imposto una valutazione delle
corrispondenti deduzioni, pur disattese. E, del resto, il supporto informatico in atti
comprende atti di indagine, richieste cautelari e provvedimenti giurisdizionali
adottati dall’autorità giudiziaria partenopea.
La complessiva situazione, pertanto, era tale da non consentire che il GIP di
Roma potesse adottare il proprio provvedimento senza tener conto delle memorie
difensive ed anzi espressamente commentando il silenzio degli imputati sulla
complessiva prospettazione accusatoria.

5. La peculiarità della vicenda, originale rispetto alle fattispecie di cui la
giurisprudenza di questa Corte oggetto di massimazione si è occupata, come già
commentato nel precedente provvedimento (v. sopra, par. 2.1), impone di
precisare l’ambito in cui sussiste ed opera la nullità ex artt. 291.1 e 292.2 c-bis e 2ter c.p.p., quanto alle memorie difensive: deve trattarsi di atti dei quali il pubblico
ministero titolare del procedimento ha diretta conoscenza ed autonoma
disponibilità, nonché aventi un contenuto che mantenga anche sola astratta
attualità.
La prima ‘condizione’ trova spiegazione nel rilievo che la previsione della
sanzione di nullità presuppone che la parte che può evitarla, o per contro che vi dà
causa, sia nelle condizioni oggettive di attivarsi in modo autonomo; né ciò assume
conseguenze non accettabili di pregiudizio non superabile per la difesa posto che,
ove il provvedimento del riesame non venga depositato con immediatezza (e quindi
gli atti acquisiti a quella procedura rimangano nella diretta disponibilità di quel
giudice), a fronte di un dispositivo, immediatamente efficace nella disciplina ex art.
27 c.p.p., che disponga la trasmissione degli atti ad autorità giudiziaria
specificamente individuata, la difesa è nelle condizioni di presentare al GIP
competente ad emettere, nei tempi ristretti previsti dall’art. 27 c.p.p., eventuale
nuova misura quanto ha già dedotto al Riesame dichiaratosi incompetente (si noti
che anche Sez.1 sent. 11524/2005 esclude la sussistenza di alcun onere di

motivazione del Giudice della cautela collegiale, con l’inequivoco riferimento a

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attivazione per la difesa nel caso in cui gli atti prodotti siano nella disponibilità del
pubblico !Mistero).
La seconda ‘condizione’ in primo luogo trova spiegazione in ragioni di
elementare senso sistematico: ove, in ipotesi, eventuali memorie avessero svolto,
ad esempio, censure proprie della procedura davanti al Riesame/incompetente o su
temi accolti, nessun interesse e nessun pregiudizio sarebbero ravvisabili per il
mancato inoltro di una tale tipologia di deduzioni difensive al ‘nuovo’ GIP. In

alcun rilievo alla ritenuta non rilevanza, e tantomeno non decisività, del contenuto
delle memorie rispetto all’apprezzamento del Giudice della cautela che rinnovi la
misura cautelare ex art. 27 c.p.p., quasi fosse possibile una sorta di ‘sanatoria’
(Sez. 1, sent. 895/1998: quindi, mai possono essere considerate irrilevanti (e
quindi mai può non dar luogo a nullità la loro mancata trasmissione) memorie che
comunque svolgano deduzioni in rito o nel merito, relativamente all’imputazione
provvisoria, quale che sia il grado di eventuale infondatezza delle stesse.

6. Gli altri motivi sono assorbiti.
Consegue l’annullamento del provvedimento del Riesame e dell’ordinanza
genetica, con la scarcerazione dei ricorrenti nei termini di cui al dispositivo.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata nonché quella emessa dal GIP di
Roma il 9.12.2013 e per l’effetto ordina l’immediata liberazione di BAR5HI PETRIT e
ZOGU ARBEN se non detenuti per altra causa. Manda alla Cancelleria per gli
adempimenti di cui all’art. 626 c.p.p..
Così deciso in Roma, il 27.5.2014

secondo luogo va precisata nel senso della conferma della giurisprudenza che nega

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