Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31720 del 14/04/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 31720 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: POSITANO GABRIELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ANASTASI GIUSEPPE N. IL 02/06/1948
avverso l’ordinanza n. 334/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di
CATANIA, del 06/10/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 14/04/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 14 novembre 2012 il Tribunale di Sorveglianza di Catania rigettava il
reclamo di Anastasi Giuseppe avverso il provvedimento del 16 marzo 2011 del
Magistrato di Sorveglianza di Siracusa che gli negava un permesso premio ai sensi
dell’art. 30 ter O.P.
2. A giudizio del Tribunale, nonostante gli oltre dieci anni di reclusione già espiati, attesa
l’eccezionale gravità dei delitti commessi (omicidio aggravato in concorso ed

associazione per droga e traffico di droga), il carico pendente per associazione per
droga e il suo conclamato collegamento con la criminalità organizzata (giusta
l’informativa di PS in atti), imponevano il rigetto dell’istanza.
3. Ricorreva per cassazione l’Anastasi, sia personalmente che a mezzo del proprio
difensore e la Corte di Cassazione, con sentenza del 13 dicembre 2012, conformemente
al parere espresso la Procuratore generale, annullava con rinvio l’ordinanza impugnata,
rilevando che la pena per il reato associativo per droga risultava espiata, che la
pendenza specifica era anteriore (31 ottobre 1999), che non era segnalato alcun altro
fatto successivo all’arresto dell’Anastasi (avvenuto nel 2003) e non era menzionata la
relazione di sintesi sulla condotta del ricorrente.
4. Secondo la Corte di legittimità il provvedimento impugnato negava il permesso premio
per l’attuale, spiccata pericolosità sociale del detenuto, desunta dall’eccezionale gravità
dei reati commessi (ostativi ex art. 4 bis 0.P.), dal carico pendente specifico
(associazione per droga) e dal “conclamato” collegamento con la criminalità
organizzata, ma il Tribunale non esplicitava (onde consentire un effettivo controllo
motivazionale) le ragioni della negativa segnalazione, ne’ faceva riferimento alle
conclusioni della relazione di sintesi.
5. Con ordinanza del 16 ottobre 2013 il Tribunale di Sorveglianza rigettava il reclamo
ribadendo la gravità dei reati di associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti e
di omicidio e richiamando il contenuto della relazione di sintesi del 9 ottobre 2013.
6. Avverso tale decisione propone personalmente ricorso per cassazione l’imputato
lamentando:

contraddittorietà della motivazione riguardo alla pericolosità sociale del condannato,
ritenuta sussistente anche dopo 13 anni di detenzione, omettendo di considerare la
collaborazione con l’autorità giudiziaria;

difetto di motivazione nella parte in cui il Tribunale nel valutare la condotta del
condannato prende in considerazione anche le condizioni psicopatologiche risultanti
dalla relazione di sintesi dell’8 ottobre 2013, dalla quale non risulterebbe, comunque,

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alcun profilo di pericolosità sociale o la tendenza alla reiterazione delle condotte
criminali.
7. Il Procuratore generale, in data 6 agosto 2014, esprime parere contrario
all’accoglimento del ricorso, concludendo per la condanna del ricorrente alle spese del
grado.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi di ricorso, strettamente connessi, possono essere trattati congiuntamente e
sono privi di fondamento. Come correttamente evidenziato nel provvedimento
impugnato, la precedente ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Catania era stata
annullata dalla Corte di legittimità per il generico riferimento operato, nel
provvedimento impugnato, all’informativa di pubblica sicurezza e per l’omessa
valutazione della relazione di sintesi. Come correttamente evidenziato dal Procuratore
generale nel parere in atti, il Tribunale ha adempiuto all’onere di motivazione imposto
dalla Corte di legittimità, dando atto della mancanza di attualità delle informazioni di
polizia, rimarcando, altresì, il contenuto della nuova relazione di sintesi, che ha
evidenziato la necessità di proseguire l’osservazione, anche per il mutamento nel
quadro psicopatologico, che richiede ulteriori approfondimenti.
2. La considerazione di tali elementi, unitamente ai rilievi in ordine alla eccezionalità dei
reati commessi (articoli 73 e 74 del d.p.r. n. 309 del 1990 e articolo 575 del codice
penale, relativi all’anno 2000) rendono l’ordinanza impugnata immune dalle censure
contenute nel ricorso.
3. Alla pronuncia di rigetto consegue ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 14 aprile 2015
Il Consigliere estensore

Il Presidente

L’ordinanza impugnata non merita censura.

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