Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31720 del 01/04/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 31720 Anno 2014
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: LANZA LUIGI

SENTENZA
decidendo sul ricorso proposto da Saponaro Antonio, nato il giorno
31 agosto 1991, avverso l’ordinanza 3 dicembre 2013 del Tribunale
del riesame di Lecce.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso.
Udita la relazione fatta dal Consigliere Luigi Lanza.
Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore
Generale Aldo Policastro, che ha concluso per il rigetto del ricorso,
nonché il difensore del ricorrente avv. Ladislao Massari che ha chiesto
raccoglimento dell’impugnazione.

Data Udienza: 01/04/2014

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RITENUTO IN FATI-0
1. Saponaro Antonio ricorre, a mezzo del suo difensore, avverso
l’ordinanza 3 dicembre 2013 del Tribunale del riesame di Lecce che, in

novembre 2013 del G.I.P. presso il Tribunale di Lecce, ha annullato
detta decisione limitatamente all’accusa di cui al capo 37 (73 d.p.r.
309/90) confermando nel resto in ordine alle imputazioni di cui al capo
1 (416 bis cod. pen. commi 1, 2, 3, 4 e 5 cod. pen.) ed ai reati di cui
capi: 20 (629 cod. pen. ed art. 7 legge 203/1991), 24 (61 n.2, 110
581 cod. pen., 7 legge 203/1991); 25 (110, 605 cod. pen. e 7 legge
203/1991), 26 (61 n.2, 110, 612 commi 1 e 2, 7 legge 203/1991).
2. Saponaro Antonio è accusato al capo sub 1, unitamente a
TARANTINO Cristian, SERRA Jonni, RUBINI Maria Carmela, ESPOSITO
Sebastiano, CONTE Mario, FORTUNATO Pamela, TAFURO Carmela,
SAPONARO Pietro, FERI’ Luca, EPIFANI Alfredo, SCRETI Maurizio,
CANDITA Cosimo, TRENTA Maurizio, RILLO Fabio, CONTALDO Simone,
FINA Cosimo, BONETTI Davide, BONETTI Antonio, ALULA Giampiero,
LITTI Giuseppe, OROFALO Antonio, del delitto di cui all’art. 416 bis,
commi 1, 2, 3, 4 e 5 c.p., per avere fatto parte (unitamente, tra gli altri,
a BUCCARELLA Salvatore, CAMPANA Francesco, BUCCARELLA Giovanni,
FAI Giardino Cosimo, BAGORDO Claudio, CALIANDRO Antonia,
D’AGNANO Domenico, NIGRO Cosimo, PATI Elia, RENNA Raffaele, TALO’
Cosimo e TRENTA Vincenza, BUCCARELLA Angelo, ANNIS Lucio,
GRAVINA Antonello Raffaele, a carico dei quali si procede
separatamente per questo reato) della associazione di tipo mafioso ed
armata comunemente denominata “Sacra Corona Unita “, ed in
particolare della frangia operante nella provincia di Brindisi,
particolarmente in Tuturano, Cellino San Marco, San Pietro Vernotico
San Donaci e Torchiarolo riconducibile a BUCCARELLA Salvatore e
CAMPANA Francesco, finalizzata a commettere una serie indeterminata

parziale riforma dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere 4

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di reati con particolare riferimento alle estorsioni, commesse in danno di
esercenti piccole attività economiche,

a l traffico di sostanze

stupefacenti, al gioco d’azzardo e comunque al controllo delle attività

3. La gravata sentenza ha rilevato che, come emerge dalle
dichiarazioni del collaboratore di giustizia Tafuro Davide del 3 dicembre
2012, questi, con riferimento a Saponaro Antonio, dopo avere fatto
tutta un’elencazione di affiliati alla Sacra Corona Unita, aventi il grado
gerarchico di “quarta”, ha testualmente precisato che “…tutti i suddetti
personaggi che hanno il grado di “quarta”, oltre ai ragazzi direttamente
affiliati a loro carico, hanno alle loro dirette dipendenze anche altri
ragazzi che non sono affiliati o sono in procinto di affiliarsi e che, su loro
incarico o per loro conio, ricoprono mansioni o commettono singoli reati.
Tali soggetti, perciò, gravitano comunque nell’ambito dell’organizzazione
e sono così inquadrati: …a disposizione di RENNA Raffaele c ‘è
SAPONARO Antonio.
3.1. Per il riesame si tratta di dichiarazioni che appaiono
caratterizzate da piena attendibilità in quanto “sufficientemente
analitiche, immuni da contraddizioni e da vizi di logicità, genuine;
provengono da soggetto, di piena affidabilità e che non risulta
condizionato da motivi di rancore o di risentimento o anche da intenti
calunniatori nei confronti degli odierni indagati.
3.2. Quanto al merito di quanto riferito da Tafuro Davide, con
riferimento a Saponaro Antonio, la gravata ordinanza ha evidenziato che
egli ha fornito i seguenti dati oggettivi di assoluto rilievo indiziario: a)
Saponaro Antonio è “a disposizione” di Renna Raffalele (affiliato alla
SCU); b) l’essere “a disposizione” significa essere “alle dirette
dipendenze° di un affiliato; ciò implica che il soggetto che è “a
disposizione” opera “su incarico o per conto” di un affiliato, inoltre
“ricopre mansioni” ed infine “commette singoli reati” su commissione del

criminali e dei traffici illeciti. Fatti dal 2005 in poi.

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clan mafioso; c) coloro che sono “a disposizione” di affiliati (e, come
detto, Saponaro è a disposizione di Renna) ‘gravitano nell’ambito
dell’organizzazione” ed inoltre “sono così inquadrati: a disposizione di

FILIERI Stefano, a disposizione di RENNA Raffaele c ‘è SAPONARO
Antonio”.
3.3. Rileva ancora il Tribunale che, pur trattandosi (come riferisce
lo stesso Tafuro) di persona non ancora ritualmente affiliata, tuttavia,
avuto riguardo ai dati oggettivi emersi, si deve ritenere che Saponaro
Antonio abbia aderito per fatti concludenti al sodalizio mafioso, ne faccia
parte di fatto a pieno titolo, in quanto all’interno del sodalizio egli è
totalmente a disposizione del suo superiore gerarchico, ne esegue gli
ordini, ricoprendo le mansioni che gli vengono affidate ed eseguendo i
delitti che gli vengono commissionati.
4. Per ciò che attiene ai singoli delitti dei capi 20), 24), 25),
26),

il provvedimento impugnato evidenzia come nessuna

contestazione sia stata formulata in ordine al esattezza delle
ricostruzione dei fatti operata dal P.M. e dal G.I.P.: si tratta, per i capi

20 e 24. della tentata estorsione e delle lesioni ai danni di Frassanito
Michele; delitti posti in essere con modalità palesemente mafiose; la
fonte di prova principale è costituita dai verbali di denuncia e di s.i.t. a
firma della p.o., sulla cui piena attendibilità nulla è stato eccepito della
difesa; né d’altra parte emergono dati rilevabili d’ufficio che possano
incidere negativamente sull’attendibilità della p.o..
4.1. I capi 25 e 26 riguardano invece il sequestro di persona e le
minacce ai danni di Greco Francesco: anche per questi delitti perpetrati
con modalità inequivocabilmente mafiose, la fonte di prova a carico
degli indagati è costituita dalle attendibili dichiarazioni accusatorie rese
dalla p.o. in sede di denuncia e di s.i.t., dichiarazioni sulla cui piena

ANNIS Fabrizio, FILIERI Stefano, a disposizione di BLASI Alessandro

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attendibilità nulla è stato eccepito né sono emersi dati rilevabili d’ufficio
che possano incidere negativamente sull’ attendibilità della detta p.o..
CONSIDERATO IN DIRITTO

Lecce il 3 dicembre 2013, vengono formulati tre motivi di ricorso. Con
un orimo motivo di impugnazione viene dedotta inosservanza ed
erronea applicazione della legge, nonché vizio di motivazione sotto il
profilo della ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il
reato associativo del capo 1).
1.1.Rileva il ricorso che, secondo l’accusa, il Saponaro avrebbe
offerto il proprio contributo nell’ambito dell’attività di spaccio e che
l’elemento indiziario, richiamato dal G.i.p. come dimostrativo della
gravità dell’accusa, sarebbe offerto dalle dichiarazioni di Tafuro Davide,
“collaboratore di giustizia di limitata portata”, poiché interessato ai
contesti associativi per un breve arco temporale e che ha deciso di
rendere dichiarazioni eteroaccusatorie a soli 21 anni.

1.2. In particolare sostiene il ricorrente: a) che i gravi indizi di
colpevolezza sarebbero stati recuperati a seguito di una «operazione
ermeneutica» delle dichiarazioni del collaboratore Tafuro; b) che gli
esiti delle intercettazioni telefoniche, il contenuto della lettera
sequestrata a Renna e l’ipotizzato coinvolgimento del Saponaro, in
alcuni illeciti tra cui il sequestro di persona di Greco Francesco e la
tentata estorsione in danno di Frassanito Michele non potevano
ritenersi elementi di riscontro all’affermata sussistenza del sodalizio;
c) che nella specie tutto nasce dalla frequentazione dell’indagato con il
cugino Tarantino Cristian cui il Saponaro avrebbe fatto da
«accompagnatore passivo»; d) che comunque nella specie difetterebbe
la prova del carattere permannente del sodalizio.

1. avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame di

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2. Con un secondo motivo si lamenta carenza grafica di
motivazione sull’aggravante dell’art. 7 legge 203/1991. affermata con
riferimento al metodo mafioso.

motivazione sul pericolo di reiterazione degli illeciti considerato: a) che
dal novembre 2010 non vi sono comportamenti penalmente
apprezzabili a carico del ricorrente e le condotte attribuitegli risultano
temporalmente a ridosso del raggiungimento della maggiore età; b)
che non si è apprezzato né motivato sul tempo trascorso dalla
commissione del reato e sulla funzione deterrente della carcerazione
preventiva subita.
3. Ritiene la Corte che il I ed il III motivo -da valutarsi
unitariamente attesa la loro connessione- siano entrambi inammissibili
in quanto tendono all’utile e più favorevole interpretazione e lettura dei
dati processuali, in termini diversi da quelli invece argomentati, in
modo logico, coerente ed esaustivo, nel provvedimento impugnato, il
quale ha dato ragionevole conto della scansione degli eventi e del
concreto rilievo da essi assunto ai fini della verifica della sussistenza
dei gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente.
3.i. Le predette dichiarazioni accusatorie rese dal collaboratore
di giustizia Tafuro Davide, con riferimento alla collocazione del Saponaro
nell’ambito delle gerarchie della Sacra Corona Unita, infatti hanno
conseguito pieno riscontro esterno individualizzante nei dati delle
attività di indagine ed in particolare, come puntualmente elencato nel
provvedimento impugnato:
a) nella denuncia del 4 marzo 2010, con la quale Greco

Francesco

riferiva di essere stato costretto a salire a bordo

dell’autovettura Audi A3, occupata da Saponaro Antonio, Contaldo
Simone e Tarantino Cristian. Il Tarantino poi, in presenza degli altri due
correi e dunque in presenza del Saponaro, lo percuoteva violentemente

Con un terzo motivo si prospetta violazione di legge e vizio di

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con calci e pugni e lo minacciava con una pistola, pronunciando la frase
“non ti sparo perche’ hai una bambina piccola”; lo accusava di aver
inserito in una chat commenti negativi sul suo conto e concludeva

devono pagare tutte le persone che hanno parlato male di me. E se ci
denunci ai Carabinieri ti faremo male non solo noi, ma anche altra
gente”: episodio questo, già oggetto del procedimento 3051/10 Procura
di Brindisi, bene ritenuto sintomatico del clima di intimidazione
instaurato nella città di San Pietro Vernotico dal Tarantino coadiuvato
nell’occasione dal Contaldo e dal Saponaro e considerato che la frase
pur se pronunciata dal solo Tarantino, viene chi quest’ultimo espressa in
prima persona plurale e dunque viene riferita anche agli altri due
coautori del sequestro e delle minacce ai danni della p.o., compreso il
Saponaro.
b) nella circostanza che il Saponaro Antonio e Tarantino Cristian
sono stati arrestati, e quindi condannati dal Tribunale di Brindisi, per
tentata estorsione in danno di Renna Luigi, gommista in Cellino San
Marco.
c)

nella tentata estorsione, di stampo chiaramente mafioso,

perpetrata dal Saponaro, in concorso con Tarantino Cristian, Contaldo
Simone e Fina Cosimo, ai danni di Frassanito Michele.
3.t. Quanto alle esigenze cautelari, le censure generiche del
ricorso non valutano, né si confrontano criticamente, con la
giustificazione proposta dai giudici cautelari, i quali, pur prendendo atto
della presunzione di legge ex art. 275 comma 3 cod. proc. pen., hanno
doverosamente pesato l’assenza, nella fattispecie, di dati od elementi di
favore idonei ad escludere le esigenze cautelari impositive della
massima misura.
3.3. Le doglianze vanno pertanto dichiarate inammissibili,
considerata la ricorrenza dell’ampio riscontro esterno individualizzate

dicendo: “Devi sapere che a S. Pietro Vemotico comandiamo noi e che

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rispetto alle dichiarazioni accusatorie a carico di Saponaro Antonio rese
dal collaboratore di giustizia Tafuro Davide; di conseguenza, devono
ritenersi pienamente integrati i gravi indizi di colpevolezza per il reato di

4. Né miglior sorte ha la censura del II motivo in punto di pretesa
carenza grafica di motivazione sull’aggravante dell’art. 7 legge
203/1991, affermata con riferimento al metodo mafioso, considerato
che ricorre la detta circostanza nel delitto di estorsione, laddove si
accerti, come avvenuto nella vicenda, che la condotta minacciosa, oltre
ad essere obiettivamente idonea a coartare la volontà del soggetto
passivo, sia espressione di capacità persuasiva in ragione del vincolo
dell’associazione mafiosa e sia, pertanto, idonea a determinare una
condizione d’assoggettamento e d’omertà (cass. pen. sez. 5,
28442/2009 Rv. 244333).
4.1.Palesemente infondata risulta quindi la dedotta assenza di
motivazione sul punto, avuto riguardo alle diffuse argomentazioni
dell’ordinanza genetica (pagine 326 e seguenti) integralmente riprese
dal Tribunale del riesame.
4.2. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.
4.3. Alla decisa inammissibilità consegue, ex art. 616 C.P.P., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una
somma, in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo
determinare in €. 1000,00 (mille). Manda alla Cancelleria per gli
adempimenti di cui all’art. 94.1 ter disp. att. C.P.P..

cui all’art 416 bis cp..

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P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento

Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di
cui all’art. 94.1 ter disp. att. C.P.P..
C sì deciso in Roma il giorno 1 aprile 2014
I consigli

estensore
_Il Presidente
Tit GarribIsku
a

delle spese processuali e della somma di C. 1.000,00 in favore della

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