Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3172 del 27/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 3172 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: GENTILE DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
REINA GIUSEPPE N. IL 06/04/1961
ODDO ANNA MARIA N. IL 05/12/1967
avverso la sentenza n. 2805/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 19/11/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

_

Udito, per la parte pile, ‘Avv
Uditi difens Avv.

Data Udienza: 27/11/2013

Udito il Sostituto Procuratore Generale dott. Antonio Gialanella che ha concluso per
l’inammissibilità dei ricorsi ;
Letti i ricorsi ed i motivi proposti.
RITENUTO IN FATTO

1.1)-ricorrono per cassazione, con distinti ricorsi, avverso la sentenza della Corte di
appello di Palermo in data 19.11.2012 di conferma della decisione del Tribunale di
Termini Imerese del 10.01.2011, che li aveva condannati per il reato di cui agli artt.
110, 81 cpv, 643 CP per concorso in circonvenzione di incapace ai danni di
Caltagirone Antonino ché veniva dagli stessi indotto a vari atti per lui dannosi, quali:
aperture di conti correnti, accensioni di finanziamenti di cui si appropriavano, cessione
impropria di ratei di pensione ; fino al 20 febbraio 2007;
2.0)-MOTIVI ex art. 606 ,1° co , lett. b) c) e) c.p.p
Reina:
2.1)-Nullità della sentenza impugnata per violazione di legge ed illogicità manifesta
della motivazione, avendo fondato la prova delle menomate capacità mentali e della
possibilità di circonvenzione del Caltagirone sulla consulenza, redatta dal CPT del PM
dott. Vicari Gavin che, invece, non era attendibile: -sia perché si trattava di una
consulenza redatta in epoca postuma di due anni rispetto ai fatti; -sia perché
compiuta attraverso una semplice visita medica della durata di una sola ora; -sia perché
contraddetta dai pareri di altri due medici, dott.ri Lo Piparo e Kokareva, che avevano
avuto in cura la persona offesa Caltagirone; -sia perché contraddetta dalle deposizioni
di testimoni qualificati , come il notaio Dioguardi e l’impiegata postale Marino ;
2.2)-In tale situazione doveva ritenersi erroneo il diniego di esperire nuova perizia;
Oddo:
2.3)-Nullità della sentenza per illogicità della motivazione per avere trascurato di
considerare : -che il Caltagirone era ospite della struttura per anziani gestita dalla
Oddo Anna Maria in maniera disgiunta dal marito Reina Giuseppe, dal quale era
separata di fatto e successivamente anche legalmente; -che la somma di e 4.000 era
stata prelevata volontariamente dal Caltagirone presso l’Ufficio postale e da questi
volontariamente versata alla Oddo in conto anticipo sul pagamento delle rette;
di fatti, la ricorrente aveva successivamente restituito il denaro alla figlia della
persona offesa, detratte le somme dovute dal padre;
2.4)- Nullità della sentenza per violazione di legge giacchè la sentenza aveva ritenuto lo
stato di infermità e deficienza psichica della persona offesa sulla base della
Consulenn, redatta dal CPT del PM dott. Vicari Gavin che, invece, non era attendibile:
-sia perché si trattava di una consulenza redatta in epoca postuma di due anni rispetto
ai fatti; -sia perché compiuta attraverso una semplice visita medica della durata di una
sola ora -sia perché contraddetta dai pareri di altri due medici, dott.ri Lo Piparo e
Kokweva, che avevano avuto in cura la persona offesa Caltagirone; -sia perché
contraddetta dalle deposizioni di testimoni qualific ti , come il notaio Dioguardi e
l’impiegata postale Marino

1

REINA GIUSEPPE
ODDO ANNA MARIA

2.5)-La ricorrente deduceva che dagli elementi di cui sopra nonché dalla circostanza
che la persona offesa Caltagirone si era costituito parte civile nel processo , pur non
essendo assistito da un Amministratore di sostegno, la Corte di appello avrebbe
dovuto ricavare la prova della piena capacità del predetto e, in ogni caso, omettere la
condanna degli imputati al risarcimento del danno e spese in favore della parte civile.
CHIEDONO l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO

3.1)-1 ricorrenti propongono interpretazioni alternative delle prove, richiamando
una diversa valutazione dei fatti che risultano vagliati dalla Corte di appello con una
sequenza motivazionale congrua e coerente con i principi della logica, sicché non
risulta possibile in questa sede procedere ad una rivalutazione di tali elementi probatori
senza scadere nel terzo grado di giudizio di merito.
3.2)-Contrariamente a quanto sostenuto nei motivi di ricorso, la Corte territoriale ha
congruamente motivato sulle ragioni per le quali ha ritenuto provata la penale
responsabilità di entrambi gli imputati, richiamando le argomentazioni del Tribunale e
sottolineando :
a)-che la separazione legale della Oddo con il marito era avvenuta dopo due anni dai
fatti di causa e che i predetti risultavano avere agito in concorso tra loro, come era reso
palese in base agli episodi : -del prelievo della somma di € 4.000 da parte del
Caltagirone presso l’ufficio postale ove il predetto era stato accompagnato da entrambi
gli imputati (pagg. 4 e 7 Corte App) e -della accensione di un prestito personale
presso una finanziaria indicata al Caltagirone da entrambi gli imputati (Corte App.
pag. 5) ;
b)-che gli atti compiuti dalla persona offesa erano certamente pregiudizievoli , quali
l’anticipo di ben e 4.000 sulle rette da pagare e la sottoscrizione di convenzioni
finanziarie e simili, in ordine alle quali operazioni la Corte di appello sottolinea
correttamente essere sufficiente l’idoneità a ingenerare un pericolo per la persona
offesa, ai fini della ricorrenza del reato contestato; Cassazione penale, sez. II,
10/03/2009, n. 12406
3.3.)-Quanto al punto fondamentale dell’aceertamérito delle inenomàte capacità
psichiche del Caltagirone i motivi di censura si attardano sulla dedotta inattendibilità
della CTP del dott. Gavin , ma tali motivi non colgono nel segno, posto che la Corte di
appello ha sottolineato in maniera incisiva:
-che il dott. Gavin risulta particolarmente attendibile posto che, a differenza degli altri
due medici indicati dalla Difesa, è uno specialista -medico psichiatra- ;
-che non aveva rilievo la circostanza che la visita era avvenuta a distanza di tempo dai
fatti, posto che egli aveva avuto cura di verificare che il Caltagirone “al momento
dei fatti” era affetto da una “grave forma depressiva- severa depressione endoreattiva”
che lo portava ad avvertire patologicamente la propria condizione di abbandono e di
solitudine e lo rendeva una persona “facilmente suggestionabile” ed “in balia” del
prossimo verso il quale guardava con fiducia, (Corte di app. pag. 3) ;
-che tali conclusioni non erano adeguatamente contrastate:
-dai pareri degli altri medici , perché privi della specializnzione; e:

2
<-11:177. I ricorsi sono infondati e vanno trattati unitariamente stante la sostanziale coincidenza dei vari motivi 3.4)-Si tràtta di una motivaziòné e di una valutaziOne in fatto del tutto Congrua perché aderente ai fatti di causa ed esente da illogicità manifesta, a fronte della quale le deduzioni difensive, circa le divergenti valutazioni degli altri medici e testimoni, risultano inammissibili in quanto fondate su interpretazioni alternative delle medesime prove già analizzate dai giudici del merito, interpretazioni che, ove ben motivate come nella specie risultano non censurabili in questa sede, ove il giudice di legittimità non è chiamato a sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine alla affidabilità delle fonti di prova, essendo piuttosto suo compito stabilire — nell'ambito di un controllo da condurre direttamente sul testo del provvedimento impugnato — se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se ne abbiano fornito una corretta interpretazione, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, se abbiano analizzato il materiale istruttorio facendo corretta applicazione delle regole della logica, delle massime di comune esperienza e dei criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove, in modo da fornire la giustificazione razionale della Scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. Cassazione penale , sez. IV, 29 gennaio 2007, n. 12255 3.5)-Anche sull'accertamento della condizione psichica del Caltagirone i motivi proposti non colgono nel segno laddove sottolineano come non sia emersa una vera e propria incapacità patologica del Caltagirone, che non è né interdetto né assistito da Amministratore di sostegno, posto che tali motivi trascurano di considerare che la sentenza impugnata osserva che la persona offesa, "al momento dei fatti" era affetto da una "grave forma depressiva- severa depressione endoreattiva" che lo portava ad avvertire patologicamente la propria condizione di abbandono e di solitudine e lo rendeva una persona "facilmente suggestionabile" ed "in balia" del prossimo verso il fiducia con guardava quale -si tratta di una motivazione congrua e pienamente conforme ai principi espressi da questa Corte, laddove si è sottolineato come per la consumazione del reato di circonvenzione di persone incapaci, ex art. 643 c.p., è necessaria l'esistenza di uno stato di infermità o deficienza psichica di una persona: per l'esistenza di tale stato, non occorre una vera e propria malattia mentale, ma occorre pur sempre un'effettiva e notevole menomazione delle facoltà intellettive o volitive, tale da rendere possibile la suggestione del minorato da parte di altri. 3.6)-La motivazione impugnata risulta corretta e non censurabile, e tale da escludere implicitamente la necessità di ulteriori accertamenti peritali, avendo avuto cura di verificare e dedurre la suggestionabilità del Caltagirone dalla "grave forma depressivasevera depressione endoreattiva" che lo portava ad avvertire patologicamente la propria condizione di abbandono e di solitudine e che lo rendeva una persona "facilmente suggestionabile" ed "in balia" del prossimo verso il quale guardava con fiducia come, appunto, i due imputati che avevano modo di avvicinarlo e suggestionarlo nella casa di ricovero , anche a causa della scarsa o nulla presenza dei congiunti della persona offesa La Corte di appello sottolinea come la condizione patologica da cui era affetto il Caltagirone al momento dei fatti costituiva una condizione patologica "fertilissima" per la consumazione del reato in questione (pag. 4 Corte di App) e come gli imputati si 3 -dalle dichiarazioni degli altri testimoni, quali il notaio e l'impiegata postale, perché avevano avuto con il Caltagirone un rapporto assai veloce e generico; (Corte App. pag. 5); siano adoperati congiuntamente , giungendo ad accompagnare personalmente la persona offesa presso l'Ufficio postale per il prelievo, così che risultava evidente come il soggetto passivo, al momento dei fatti, era facilmente suggestionabile ed incapace di avere cura dei propri interessi economici, tanto da giungere a compiere atti a lui pregiudizievoli. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. , con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, gli imputati che lo hanno proposto devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento , nonché —ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità— al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, della somma di €.1000,00 , così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di 1.000,00 alla Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma il 27 novembre 2013 3.7)-1 motivi di ricorso articolati collidono con il precetto dell'art. 606 lette) c.p.p. in quanto trascurano di prendere in considerazione aspetti sostanziali e decisivi della motivazione del provvedimento impugnato , proponendo soluzioni e valutazioni alternative, sicchè sono da ritenersi inammissibili

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA