Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31719 del 25/03/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 31719 Anno 2014
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: PATERNO’ RADDUSA BENEDETTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PERRINO FRANCESCO N. IL 21/06/1961
avverso l’ordinanza n. 902/2013 TRIB. LIBERTA’ di LECCE, del
26/11/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BENEDETTO
PATERNO’ RADDUSA;
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Data Udienza: 25/03/2014

Ritenuto in fatto
1.Perrino Francesco impugna per Cassazione l’ordinanza del Tribunale di Lecce,
quale giudice del riesame ex art 309 cod.proc.pen., con la quale è stata data
conferma alla ordinanza cautelare impositiva degli arresti domiciliari resa dal Gip
del Tribunale di Brindisi ai danni del ricorrente , gravemente indiziato dei reati di
cui agli artt. 416 cod.pen. ( capo 1 della imputazione provvisoria ), 353 cod.pen.
( capo 30 ), 479 cod.pen. ( due imputazioni, i capi 31 e 32).
2. Con il primo motivo si ribadisce il difetto di motivazione che connotava

impugnato che non solo non ha riscontrato l’ipotizzata nullità del primo
provvedimento ma altresì non ha colmato le lacune segnalate con il riesame
avuto riguardo al necessario approfondimento critico e argomentativo legato alla
posizione propria dell’odierno ricorrente.
3. Con i motivi secondo e terzo , senza che venga contestata la sussistenza
dell’associazione di cui al capo 1 della imputazione provvisoria , si segnalano
alcuni profili di manifesta incongruenza che connotano la motivazione o ancor più
radicalmente l’assenza di valide argomentazioni avuto riguardo al peculiare
profilo partecipativo ascritto al ricorrente rispetto al reato associativo nonché con
riferimento ai reati fine contestati ai capi da 30 a 32.
3.1 Muovendo dall’idea tracciata dai giudici della cautela in forza alla quale
l’imprenditore che partecipava al cd “sistema Corso” , per acquisire il diritto alla
aggiudicazione agevolata delle gare doveva comunque garantire la propria
presenza anche ad altre gare già predeterminate nel risultato finale per garantire
esternamente una parvenza di legalità all’aggiudicazione , segnala la difesa che
tra le diverse gare cui ebbe a partecipare il Perrino v’erano momenti di chiara
discontinuità cronologica , incompatibile con la stabilità che in genere connota il
vincolo partecipativo;
avuto riguardo alla partecipazione per la gara di cui ai capi da A8 ad A10 , in
relazione alla quale la società del ricorrente ebbe partecipare senza aggiudicarsi
l’appalto , vedendo peraltro la propria busta manomessa , resta da comprendere
siffatto ultimo dato circostanziato , giacchè , ove preventivamente concordato il
risultato, sarebbe illogico procedere alla manomissione di offerte per forza di
cose conosciute in precedenza dagli altri interessati coinvolti nel medesimo fine
illecito;
considerata ordinaria la partecipazione a tali gare in ragione dell’interesse
imprenditoriale della società di riferimento del ricorrente , appare stridente sul
piano logico in sé l’idea di ricavare momenti partecipativi al programma criminale
solo dalla mera partecipazione alle stesse ;

originariamente il provvedimento genetico ; difetto reiterato nel provvedimento

lo stesso appalto nel quale ebbe a risultare vittorioso il ricorrente era
caratterizzata dalla presenza di offerte tutte immediatamente recessive rispetto
a quella della società del Perrino, caratterizzata da un ribasso di tale portata da
sbaragliare le offerte concorrenti , così che , su questo presupposto , veniva a
mancare il supporto logico di partenza della partecipazione ai contestati reati di
turbativa ex art 353 ed ai falsi di cui ai capi 31 e 32.
4. Con l’ultimo motivo , infine , si lamenta la decisione assunta sul piano delle
emergenze cautelari considerando al fine che il Tribunale nulla aveva risposto in

tempo trascorso dal fatto ( l’ultima condotta partecipativa sarebbe del 2010 ) e
la dismissione della carica sociale posta in essere dal ricorrente .
Considerato in diritto
1.Giova premettere in fatto che il ricorrente, successivamente alla proposizione
del presente ricorso, è stato rimesso in libertà con decisione assunta ex art 299
cod.proc.pen. dal Gip competente in data 24 gennaio 2014.
Tanto non depriva il Perrino dell’interesse al gravame pur se limitatamente al
vaglio delle questioni legate alla mera gravità indiziaria sottesa al provvedimento
impugnato. Ciò sia perché il ricorrente, in linea con l’orientamento
costantemente espresso da questa Corte in materia , con memoria
personalmente sottoscritta, ha ribadito il suo interesse alla definizione del
gravame nell’ottica volta alla futura veicolazione di una istanza di risarcimento
danni da ingiusta detenzione; sia, ancora, per la peculiare situazione
processuale propria del caso in disamina, laddove l’interesse alla definizione del
gravame trova ulteriore appiglio nel possibile rifluire processuale che un
annullamento della misura genetica , sempre sul piano dei gravi indizi, potrebbe
assumere sull’ulteriore corso del giudizio di merito giusta il comma 1 bis dell’art.
455 cod.proc.pen., puntualmente segnalato ddia difesa nelle citate memorie.
2. Nel merito, il provvedimento impugnato non merita le censure solevate con il
gravame.
2.1 La decisione del riesame riposa su siffatte linee argomentative :
quanto alla motivazione resa dal GIP, il Tribunale segnala come la stessa non
potesse ritenersi assolutamente insussistente e meramente apparente , avendo il
GIP provveduto ad una disamina specifica , posizione per posizione , di ciascun
indagato , concludendo di volta in volta la disamina del portato indiziario,
trascritto in conformità alla richiesta del PM , valutando la condivisibilità o meno
della prospettazione accusatoria;
muovendo da tale dato, il Tribunale ha poi provveduto ad integrare il quadro
argomentativo tracciato con riferimento alla posizione dell’attuale indagato dopo

Mine alla effettiva concretezza e attualità delle emergenze cautelari malgrado il

aver preventivamente ricostruito la cornice associativa di riferimento cui
correlare il profilo partecipativo ascritto al Perrino;
in particolare , si è rimarcato che la contestazione associativa ruota intorno alla
figura di Corso Vincenzo , funzionario intraneo alla Asl di Brindisi per esserne
dirigente dell’area gestione tecnica, il quale, attraverso una modulare e
continuativa attività di turbativa di gare e tramite i diversi falsi ideologici oggetto
di imputazione , con l’aiuto di altri sodali ( dirigenti della stessa amministrazione
di riferimento e diversi imprenditori interessati alle gare), ha realizzato un

riferimento inerenti la detta ASL, manipolandone la dinamica attraverso la
manomissione delle offerte e la partecipazione fasulla e compiacente di
imprenditori inseriti nel meccanismo criminale programmato;
attraverso la manomissione delle buste e la conoscenza preventiva del tenore
delle offerte , per quanto segnalato nel provvedimento impugnato, si procedeva
alla determinazione del contenuto dell’offerta vincente ; ed in questo quadro, gli
imprenditori chiamati , anche per una volta , alle aggiudicazioni sfalsate dal
sistema illecito sopra configurato, accettavano , dando così dimostrazione di una
consapevolezza dell’affectio sottesa alla associazione contestata, al contempo di
partecipare , quali meri figuranti privi di un interesse effettivo, alle altre gare
aggiudicate a terzi con il medesimo modulo operativo , così da dare alla gara una
apparenza esterna di legalità ed effettività.
in questa cornice di riferimento viene inserita la condotta del ricorrente,
Ldratterrzzatà dalla aggiudicazione di una gara ( l’adeguamento del P.O.
Camberlingo di Francavilla Fontana alla società dallo stesso rappresentata ) ,
caratterizzata in fatto, senza che sul punto sia caduta contestazione alcuna ,
dalla manomissione di tre offerte concorrenti, dato cui si aggiunge, inoltre, nel
periodo preso in considerazione, la partecipazione della impresa del Perrino ad
altre gare, tutte aggiudicate a terzi ma , quel che conta , tutte caratterizzate
sempre dal medesimo sistema di manipolazione sopra rassegnato.
2.2 Questo l’argomentare tracciato dal Tribunale, appare immediatamente
smentito l’asserto difensivo della rilevata assenza di una idonea motivazione.
Motivazione che peraltro, sul piano logico, non mostra vuoti logici o
incongruenze manifeste.
Pacifica la riconducibilità dell’appalto di cui al capo 30 al sistema Corso e, al
contempo , incontroversa la presenza della detta impresa in tutta una serie di
gare connotate dalla medesima modalità operativa diretta turbare il risultato
della gara , le obiezioni sollevate dalla difesa non sembrano destrutturate il
portato complessivo della valutazione indiziaria.
In particolare

effettivo sistema diretto a falsare sistematicamente il risultato delle gare di

la discontinuità cronologica della condotta appare immediatamente compatibile
con il composito nucleo soggettivo delle imprese interessate dal sistema illecito
concretato e con l’ampia durata delle condotte associative ;
il dato della partecipazione ricavata anche dalla presenza in gare con esito
negativo trova un suo portato logico non indifferente di rilievo nella
partecipazione, sfalsata, alla gara nella quale il medesimo imprenditore, con lo
stesso sistema , si è rivelato vincente ;
il rilievo legato alla presenza di una offerta marcatamente prevalente sulle altre

l’appunto funzionale a sfalsare il contenuto delle proposte;
più stringente, semmai, appare l’obiezione relativa alla partecipazione per le
gara di cui ai capi da A8 ad A10 : si tratta, tuttavia , di un dato suscettibile di più
letture, non necessariamente dotate di maggiore logicità rispetto alla
prospettazione accusatoria e che in ogni caso non inficia il portato complessivo
garantito da tutti gli ulteriori elementi addotti .
3. Ne viene la reiezione del gravame per la infondatezza dei rilievi articolati in
ordine alla gravità indiziaria , risultando il tema afferente le esigenze cautelari
assorbito dalla intervenuta revoca della misura.
4. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 25 marzo 2014
Il Consigliere estensore

Il residente

è argomento che prova troppo perché la manomissione delle buste era per

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