Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31718 del 13/04/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 31718 Anno 2015
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
IPPOLITO ANTONIO N. IL 31/07/1964
avverso l’ordinanza n. 143/2015 TRIB. LIBERTA’ di MILANO, del
12/02/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI
DEMARCHI ALBENGO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor A

Data Udienza: 13/04/2015

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Giuseppe Corasaniti,
ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Per il ricorrente è presente l’Avvocato Caravella, il quale chiede
l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Ippolito Antonio è indagato per il reato di cui all’articolo 624 del

utensili da lavoro, in danno della Oil Service Srl. Il gip di Sondrio,
ritenuti sussistenti gravi indizi di colpevolezza, ed evidenziate le
esigenze di cautela, ha applicato la misura privativa della libertà della
custodia in carcere; il tribunale di Milano, su istanza di riesame
dell’indagato, ha confermato la misura carceraria.
2. Contro l’ordinanza del tribunale il ricorrente propone ricorso per
cassazione per vizio di motivazione e violazione di legge per
mancanza di gravi indizi di colpevolezza ed erronea valutazione degli
stessi; secondo il ricorrente la ricostruzione operata dal tribunale non
risponde ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del
discorso argomentativo, su cui si fonda la decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è, prima di tutto, inammissibile per la sua genericità, a
fronte di una corposa, analitica ed approfondita ordinanza del tribunale.
In ogni caso, il ricorso è anche inammissibile perché contesta – come si è
detto, in modo generico – valutazioni probatorie che il tribunale ha
effettuato nell’ambito dei poteri di merito ad esso riservati e che ha
corredato di adeguata ed approfondita argomentazione, priva di vizi
logici di sorta. Dalla lettura del provvedimento giudiziale emerge con
forza il concorso del prevenuto nella realizzazione dell’illecito contestato
(quantomeno a titolo di gravi indizi, più che sufficienti in questa fase a
sostenere la misura cautelare irrogata).
2. Il motivo, dunque, pur denunciando formalmente violazione di
legge, costituisce, con tutta evidenza, censura in punto di fatto
dell’ordinanza impugnata, inerendo esclusivamente alla valutazione degli
elementi di prova ed alla scelta delle ragioni ritenute idonee a giustificare
la decisione, cioè ad attività che rientrano nel potere discrezionale del

1

codice penale, con riferimento al furto di 86.000 I di gasolio, oltre

giudice di merito, il cui apprezzamento è insindacabile in sede di
legittimità se sorretto, come nel caso in esame, da adeguata e congrua
motivazione esente da vizi logico-giuridici (Sez. 2, n. 42595 del
27/10/2009, Errico).
3. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; alla
declaratoria di inammissibilità segue, per legge (art. 616 c.p.p.), la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché
(trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa

Ferraloro, Rv. 237957) al versamento, a favore della cassa delle
ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare
in Euro 1.000,00.
4. La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’articolo 94,
comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione cod. proc. pen.

p.q.m.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 a
favore della cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’articolo 94,
comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura
penale.
Così deciso il 13/04/2015

emergenti dal ricorso: cfr. Sez. 2, n. 35443 del 06/07/2007,

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