Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31717 del 13/04/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 31717 Anno 2015
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
REITANO DOMENICO N. IL 20/09/1994
avverso l’ordinanza n. 1300/2014 TRIB. LIBERTA’ di REGGIO
CALABRIA, del 01/12/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI
DEMARCHI ALBENGO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv

Data Udienza: 13/04/2015

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Giuseppe Corasaniti,
ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.

Reitano Domenico è indagato per aver cagionato a Carrozza

Francesco e Mazzitelli Ippolito lesioni personali mediante esplosione di
colpi di arma da fuoco, nonché per il porto non autorizzato di un’arma da

penale. Il gip presso il tribunale di palmi ha applicato nei suoi confronti
la misura della custodia cautelare in carcere, sulla ritenuta sussistenza di
gravi indizi di colpevolezza dei reati. Su richiesta di riesame, il tribunale
di Reggio Calabria ha confermato l’ordinanza coercitiva.
2.

Propone ricorso per cassazione Reitano Domenico prima di tutto

per illogicità della motivazione per travisamento della prova in ordine al
presunto riconoscimento fotografico effettuato da Mazzitelli Ippolito e per
omessa considerazione delle doglianze avanzate dalla difesa in relazione
al fatto che il Mazzitelli Ippolito non aveva potuto vedere il suo
aggressore, in quanto egli era stato aggredito di spalle.
3.

La difesa del ricorrente contesta, poi, le valutazioni del collegio in

ordine alla individuazione del veicolo utilizzato dal Reitano, quale quello
oggetto delle videoriprese del sistema di sorveglianza della città di gioia
Tauro.
4.

Infine, si lamenta la sussistenza delle esigenze cautelari con

riferimento al pericolo di reiterazione delle condotte criminose ed al
pericolo che l’indagato possa ricorrere a violenze e minacce al fine di
indurre la persona offesa a ritrattare le dichiarazioni accusatorie.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. La prima doglianza è manifestamente
infondata; il Mazzitelli ha effettuato un riconoscimento fotografico
riconoscendo il soggetto che lo aveva aggredito ed affermando, con
comprensibile scrupolo, che se il soggetto individuato non era l’imputato,
sicuramente ci assomigliava moltissimo. Ebbene, non può certo dirsi che
siffatta dichiarazione caratterizzi negativamente il riconoscimento,
essendo esso, al contrario, caratterizzato da un’altissima percentuale di

sparo, oltre che per la contravvenzione di cui all’articolo 703 del codice

verosimiglianza. Quanto all’ambientale richiamata nel ricorso, la
ricostruzione fattuale della difesa è smentita dai numerosi elementi
indicati nell’ordinanza del tribunale, non essendo certo consentito in sede
di cassazione un esame parziale e frammentario delle prove, al fine di
giungere ad una diversa ricostruzione in fatto.
2. Anche la seconda doglianza è inammissibile, in quanto contesta
valutazioni di merito del tribunale che sono state condotte in modo
esauriente, approfondito e soprattutto senza incorrere in alcun vizio

quadro indiziario assolutamente solido ed univoco.
3. Infine, anche la terza censura è manifestamente infondata e
inammissibile, in quanto attacca valutazioni di merito che, viceversa,
sono immuni da controlli di legittimità qualora corredate di adeguata
argomentazione; nel caso di specie, il tribunale affronta in modo
approfondito alla pagina 31 la concreta ricorrenza delle esigenze di
cautela, osservando come la condotta delittuosa complessivamente
tenuta costituisca un elemento specifico particolarmente significativo per
valutare la personalità dell’agente, potendosi quindi attribuire una
duplice valenza alle modalità e circostanze del fatto, sia sul piano della
gravità del reato, che su quello dell’apprezzamento della specifica
capacità a delinquere. Il tribunale osserva, altresì, come una sparatoria
avvenuta nel pieno centro di Gioia Tauro, sul litorale, in una serata
d’estate, in circostanze tali da accettare il

rischio di ferire

contestualmente altre persone, evidenzi la assoluta gravità del reato
commesso e come la stessa disponibilità di un’arma da fuoco faccia
presumere una particolare intraneità agli ambienti della criminalità
organizzata, mentre la premeditazione dell’atto denoti una particolare
intensità del dolo. Quanto al pericolo di inquinamento probatorio, il
tribunale, con argomentazione logica immune da censure, deriva il
proprio convincimento dal clima di totale reticenza in cui si sono
sviluppate le indagini, oltre che dalla personalità del reo.
4. Alcun vizio motivazionale (tantomeno “manifesto”, come vorrebbe
la legge) è ravvisabile nella predetta motivazione, che pertanto non può
comportare l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
5.

Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; alla
declaratoria di inammissibilità segue, per legge (art. 616 c.p.p.), la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché
(trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa
2

logico, con una motivazione diffusa e analitica, dalla quale emerge un

emergenti dal ricorso: cfr. Sez. 2, n. 35443 del 06/07/2007,
Ferraloro, Rv. 237957) al versamento, a favore della cassa delle
ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare
in Euro 1.000,00.
6. La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’articolo 94,
comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione cod. proc. pen.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 a
favore della cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’articolo 94,
comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura
penale.
Così deciso il 13/04/2015

p.q.m.

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