Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31717 del 04/07/2014
Penale Sent. Sez. 6 Num. 31717 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: CITTERIO CARLO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PIZZORNO BIANCA N. IL 18/11/1946
avverso la sentenza n. 176/2013 CORTE APPELLO di GENOVA, del
18/03/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/07/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. CARLO CITTERIO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. t °1..0.A–4,,
che ha concluso per A
s
Udito, p r la parte civile, l’Avv
Udit ifensor Avv.
tt.,1
Data Udienza: 04/07/2014
32747/13
Considerato che Bianca Pizzomo impugna la sentenza in epigrafe con la quale è stata ritenuta
responsabile del reato di cui all’art.316 ter c.p. ;
che il ricorso non appare affetto da cause di inammissibilità;
che le censure dedotte (mancato assorbimento del reato di cui all’art.483 c.p. dichiarato estinto per
prescrizione in quello di cui all’art.316 ter c.p., vizio di motivazione nel diniego di attenuanti
generiche), ove anche risultassero fondate, condurrebbero ad un annullamento della sentenza con
prosecuzione del giudizio di merito;
che peraltro il reato ascritto alCtricorrente è estinto per prescrizione e l’ art.129 c.p.p. impone di
dichiarare immediatamente la sussistenza di tale causa di non punibilità, in quanto dagli atti non
appare evidente la necessità di pervenire a una decisione più favorevole.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma il 4 luglio 2014
Il Relatore
In fatto e in diritto