Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31716 del 01/07/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 31716 Anno 2014
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: GARRIBBA TITO

SENTENZA
sul ricorso proposto da BISAZZA Michele, nato il 14.05.1979,

avverso

la sentenza n. 370 emessa il 5 aprile 2013 dalla Corte d’appello di Messina;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal presidente Tito Garribba;
udito il pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale
Francesco Iacoviello, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;.

Data Udienza: 01/07/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

BISAZZA Michele ricorre contro la sentenza d’appello specifica-

ta in epigrafe, che confermava la di lui condanna per il reato previsto dall’art. 385
cod. pen. riducendo la pena a mesi otto di reclusione, e denuncia:

conosciuto la scarsa gravità del fatto, ha negato la concessione delle attenuanti generiche;
2. mancanza di motivazione, perché nessuna risposta è stata data alla richiesta di sospendere condizionalmente la pena.

§2.

Il primo motivo è manifestamente infondato, perché il giudice

d’appello ha giustificato in modo tutt’altro che illogico il diniego delle attenuanti invocate, valutando negativamente la personalità dell’imputato, che aveva violato
proprio la misura cautelare che pochi giorni prima gli era stata imposta come aggravamento di altra misura più blanda.
E’ fondato, invece, il secondo motivo, perché la Corte distrettuale ha
omesso di prendere in considerazione la richiesta, specificamente formulata dall’appellante, di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Pertanto la sentenza dev’essere su questo punto annullata con rinvio ad altra Corte
d’appello.

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla concedibilità della sospensione condizionale della pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte
d’appello di Reggio Calabria; rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso 11 luglio 2014.

1. manifesta illogicità della motivazione, perché il giudice a quo, dopo avere ri-

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