Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31715 del 13/04/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 31715 Anno 2015
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI ANCONA
nei confronti di:
TARLI MASSIMO N. IL 11/04/1967
avverso l’ordinanza n. 12/2015 TRIB. LIBERTA’ di ANCONA, del
17/02/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO
SETTEMBRE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 13/04/2015

- Udito il Procuratore generale della repubblica presso la Corte di Cassazione, dr.
Giuseppe Corasaniti, che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento
impugnato.
– Udito, per Tarli Massimo, l’avv. Fabrizio Vittorio Lemme, che ha chiesto la
dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

provvedimenti emessi, in materia di misure cautelari reali, dal Giudice delle
indagini preliminari, ha disposto il dissequestro dei quattro-quinti dello stipendio
spettante a Tarli Massimo quale direttore generale della Manifattura Italiana
Tabacchi, sottoposto — in data 24/11/2014 – a sequestro funzionale alla confisca
per equivalente. Il Tarli è accusato di avere, nella qualità sopradetta, di aver
immesso al consumo in ambito U.E. il tabacco prodotto dalla M.I.T. senza il
pagamento dei diritti di confine, rendendosi in tal modo responsabile di numerosi
reati, anche di carattere associativo, e di evasione fiscale per oltre 73 milioni
euro.
Secondo il Tribunale,

lo stipendio spettante al Tarli costituisce “la

controprestazione di un rapporto di lavoro, che non si esaurisce nell’attività
illecita in contestazione”, cessata “nell’ottobre del 2014”, al momento
dell’esecuzione della misura cautelare personale; pertanto, non rappresenta il
prezzo o il profitto del reato, per cui non può essere sottoposto a misure ablativa
oltre il quinto.

2.

Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il Procuratore della

Repubblica presso il Tribunale di Ancona per violazione di legge. Deduce che
erroneamente il Tribunale ha ritenuto cessata l’attività illecita nell’ottobre del
2014, dal momento che l’esecuzione della misura personale è avvenuta solo il
15/12/2014, per cui gli stipendi da ottobre a dicembre 2014 sono da considerare
profitto del reato e come tali interamente confiscabili.

3.

In data 23/3/2015 il difensore di Tarli Massimo ha presentato propria

memoria, con cui ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso,
deducendo che solo per errore il Tribunale ha indicato la data di cessazione del
reato nell’ottobre 2014 e che l’errore è privo di rilevanza, in quanto il sequestro
si è reso operativo solo successivamente al 15 dicembre 2014. Il Pubblico
Ministero, pertanto, è privo di interesse all’annullamento del provvedimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO
2

1. Il Tribunale del riesame di Ancona, decidendo in sede di appello avverso il

Il ricorso è infondato. Il provvedimento di sequestro emesso dal Giudice
delle indagini preliminari in data 24/11/2014 riguarda i beni dell’indagato compresi titoli, crediti e somme di denaro – fino alla concorrenza di 73 milioni di
euro. Pertanto, oggetto della misura sono, come ritenuto concordemente dalle
parti, la totalità dei diritti maturati dall’indagato – compresi gli stipendi – fino alla
data del 15/12/2014 (per quelli successivi – non costituenti prezzo o profitto del
reato – la sequestrabilità è limitata alla misura del quinto).

tenuto conto, in quanto ha disposto – giusta, del resto, la richiesta dell’indagato
– il dissequestro dei “4/5 dello stipendio mensilmente accreditato, al netto delle
ritenute”, dando atto, nella parte motiva, che l’attività illecita è cessata.
Nonostante il riferimento – per l’individuazione della data di cessazione del reato
– al mese di ottobre del 2014, il provvedimento chiarisce che l’esecuzione della
misura è intervenuta il 15/12/2014; pertanto, è solo con riferimento agli stipendi
maturati successivamente a tale data che il sequestro è limitato “al quinto”,

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mentre per g . tutti gli altri emolumenti – di qualsiasi natura, corrisposti o da
corrispondere – maturati prima del 15/12/2014 il sequestro riguarda la totalità.
Non potendo sussistere dubbi intorno alla valenza del provvedimento
impugnato – che viene incontro, per quanto si è detto, alle richieste del Pubblico
Ministero – il ricorso va rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso del Pubblico Ministero.
Così deciso il 13/4/2015

Di tale situazione fattuale, condivisa (si ripete) dalle parti, il Tribunale ha

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