Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31715 del 01/07/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 31715 Anno 2014
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: GARRIBBA TITO

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
LONGHITANO DANIELE, nato 1’11.12.1981,
GRASSO GIORGIO, nato il 27.03.1976,

avverso

la sentenza n. 417 emessa il 20 febbraio 2013 dalla Corte d’appello di” Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal presidente Tito Garribba;
udito il pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale
Francesco Iacoviello, che ha concluso per l’annullamento con rinvio;

Data Udienza: 01/07/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

LONGHITANO Daniele e GRASSO Giorgio ricorrono contro la

sentenza d’appello specificata in epigrafe, che confermava la loro condanna per
concorso nel reato continuato previsto dall’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 (detenzione e
cessione illecita di marijuana), previo riconoscimento dell’attenuante del fatto di lie-

quattro e mesi due di reclusione per ciascuno più la multa.
Denunciano violazione della legge penale e mancanza di motivazione,
assumendo:

Grasso, che nella sua condotta non sarebbe ravvisabile il ritenuto concorso nel

reato, perché avrebbe svolto una “mera attività di agevolazione”; e comunque
avrebbe dovuto essergli riconosciuta l’attenuante di cui all’art. 114, comma primo,
cod.pen., per la scarsa incisività della sua condotta nell’economia del reato;
– entrambi, che il giudizio di equivalenza tra attenuante e recidiva avrebbe dovuto
essere riformato in melius.

§2.

I motivi di ricorso formulati da Grasso sono, da un lato, mani-

festamente infondati, perché la sentenza impugnata fornisce un’adeguata, convincente e logica giustificazione delle ragioni della decisione e, dall’altro, non consentiti
dalla legge, perché si limitano a proporre una diversa valutazione del fatto senza
evidenziare in seno alle argomentazioni sviluppate in sentenza alcuna palese illogicità.
Essi appaiono altresì privi del necessario requisito della specificità, perché ripropongono le medesime censure enunciate nei motivi d’appello senza confrontarsi con le argomentazioni di fatto e di diritto poste a base della decisione, cosicché, non assolvendo la funzione di critica puntuale alla sentenza impugnata, devono considerarsi meramente apparenti e, quindi, privi del necessario requisito della specificità (v. ex plurimis, Cass., Sez. 6, 8.5.2009 n. 22445, rv 244181).
Anche il motivo di ricorso comune è inammissibile, perché la valutazione
con cui la corte territoriale ha ribadito il giudizio di equivalenza tra attenuante e aggravante, giustificandolo con il rilievo che il “grave disvalore degli illeciti realizzati,
commessi con modalità spregiudicate e senz’altro professionali” impediva di accogliere la richiesta di prevalenza, non è censurabile in sede di legittimità.
Nondimeno il motivo dedotto, toccando il tema della comparazione del-2-

ve entità equivalente alla recidiva reiterata infraquinquennale, alla pena di anni

l’attenuante di cui all’art. 73, comma 5, con l’aggravante contestata, consente di tenere conto della nuova disciplina sanzionatoria, più favorevole al reo, -introdotta
dapprima dal d.l. n. 146/2013, che ha trasformato il fatto di lieve entità da circostanza in figura autonoma di reato, sottratta al giudizio di bilanciamento con le circostanze aggravanti, e poi dalla legge n. 79/2014 che ha stabilito la nuova corrispondente pena, più mite. La sopravvenienza della lex mitior impone dunque l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio.

mo giova agli imputati, perché consente l’accesso alla pena più lieve prevista per
tale figura di reato, pena la cui applicazione sarebbe altrimenti preclusa dalla valutazione di equivalenza tra attenuante e aggravante.
Pertanto il giudice del rinvio determinerà, nell’esercizio del potere discrezionale che gli compete, la nuova pena, applicando la disposizione di cui all’art. 73,
comma 5, come modificato dal d.l. n. 146/2013 e poi dal d.l. n. 36/2014, -convertito
in legge n. 79/2014, apportando l’aumento per la recidiva, che, liberata dal giudizio
di equivalenza, riacquista la sua autonoma efficacia.

P. Q. M .
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d’appello di
Catania; rigetta nel resto i ricorsi.
Così deciso 1 1 1 luglio 2014.

Infatti la nuova formulazione dell’art. 73, comma 5, come reato autono-

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