Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31714 del 13/04/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 31714 Anno 2015
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
VECCHI ATTILIO N. IL 07/09/1960
avverso l’ordinanza n. 1242/2014 TRIB. LIBERTA’ di ROMA, del
15/01/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI
DEMARCHI ALBENGO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor

Data Udienza: 13/04/2015

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Giuseppe Corasaniti,
ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Per il ricorrente è presente l’Avvocato Carraro, la quale chiede
l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.

Vecchi Attilio propone ricorso per cassazione contro l’ordinanza del

probatorio emesso 1’11 dicembre 2014 dal pubblico ministero del
tribunale di Roma, relativamente alla documentazione, contabile ed
extra contabile, inerente ai fatti per cui si procede (telefoni, agende,
appunti, comunicazioni di altra natura e altro materiale di interesse
investigativo); tale materiale veniva sequestrato, dice il tribunale, in
relazione ai reati di cui agli articoli 416, 356, 640, comma 2, 479 del
codice penale, nonché articolo 3 della legge 146-2006, commessi in
Roma ed in Siracusa dal 2012 al 2014. Trattasi di forniture fittizie di
carburante del tipo gasolio a simbolo NATO F-76 relativamente alle quali
l’odierno ricorrente, quale capitano di vascello della marina militare
italiana, sarebbe concorrente con altri indagati.
2.

Con il primo motivo di ricorso si eccepisce la violazione degli

articoli 178, comma 1, lett. C, e 180 del codice di procedura penale,
nonché 24 e 111 della costituzione per omessa trasmissione degli atti
utilizzati dal pubblico ministero a supporto del decreto di perquisizione e
sequestro, con particolare riferimento alle dichiarazioni rese dal coindagato Mario Leto; nel decreto di sequestro si fa riferimento all’odierno
indagato proprio in relazione alle dichiarazioni rese dal Leto, senza che
tali dichiarazioni siano state inserite nel fascicolo trasmesso al tribunale
di Roma, nonostante rappresentino l’unico elemento di accusa con
riguardo alla posizione del Vecchi.
3.

Con un secondo motivo di ricorso eccepisce la violazione degli

articoli 125, comma 3, 253 e 324 del codice di procedura penale, nonché
dell’articolo 416 del codice penale; con riferimento alla posizione
specifica del Vecchi, i giudici si sarebbero limitati a prendere atto
dell’avvenuto sequestro dei documenti senza offrire alcuna motivazione
in ordine alla sussistenza di un possibile fumus per la configurazione del
delitto di partecipazione ad un sodalizio criminoso e senza che sia fornita

1

tribunale della libertà di Roma che ha confermato il decreto di sequestro

alcuna spiegazione sul valore probatorio assegnato al compendio in
sequestro.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato; pur tenendo presenti i limiti del controllo di
legittimità sulle misure cautelari di natura reale, per le quali non è
invocabile il vizio di motivazione (salvo che trascenda in assoluta

mancato rispetto dell’art. 125 c.p.p.), occorre ricordare che il decreto di
sequestro probatorio deve essere sorretto da una motivazione che, per
quanto riassuntiva o schematica, coniughi al ragionevole delinearsi di
ipotesi criminose almeno l’enunciazione descrittiva dell’inerenza o
pertinenzialità dei beni e cose sequestrate all’accertamento di dette
ipotesi di reato (Sez. 6, n. 5930 del 31/01/2012, Iannella, Rv. 252423).
2. Nel caso di specie, il tribunale ha provveduto a riportare con
motivazione approfondita le modalità con le quali i reati sarebbero stati
commessi dagli altri co-indagati, ma ha dedicato assai poco tempo a
spiegare il ruolo concretamente rivestito dall’imputato e peraltro in
termini così generici da non consentire a questa Corte di comprendere
quale condotta, in realtà, costui abbia tenuto per essere considerato
concorrente nei reati contestati. L’ordinanza del tribunale si limita ad
affermare, con riferimento alla specifica posizione del ricorrente, che il
suo possibile coinvolgimento operativo non dipende tanto dalle
dichiarazioni del co-indagato Leto, quanto piuttosto in ragione dell’esito
dell’attività di perquisizione e sequestro, da cui sono emersi dati
documentali idonei a rappresentare l’esistenza di contatti con Bohn Lars,
legale rappresentante della società aggiudicataria del servizio di
approvvigionamento del gasolio al ministero della difesa, ed altresì
informazioni attinenti alla vicenda in oggetto. Tale spiegazione è così
generica che non consente di apprezzare, come si è detto, né il ruolo del
Vecchi all’interno della compagine criminale, né, di conseguenza,
l’inerenza o pertinenzialità dei beni e cose sequestrate all’accertamento
delle ipotesi di accusa.
3. Pertanto, se il primo motivo di ricorso può essere superato – posto
che “In tema di riesame dei provvedimenti cautelari, la mancata
trasmissione degli atti sui quali si fonda il provvedimento impugnato, è
idonea a determinare nullità del procedimento di riesame e del
2

mancanza della stessa, così da integrare la violazione di legge per

provvedimento che lo conclude. Tuttavia tale effetto non si produce
quando tale omissione riguardi atti contenenti elementi di accusa che,
pur citati nel provvedimento cautelare, risultino superflui ai fini della
conferma della misura in ragione della presenza di altri elementi sui quali
essa trova pieno fondamento; cfr. Sez. 6, Sentenza n. 3304 del
02/09/1997, Rv. 208857; conf. Sez. 6, Sentenza n. 3529 del
12/11/1998, Rv. 212562) – non altrettanto può dirsi per il secondo,
considerato che In tema di riesame delle misure cautelari reali, nella

ricorso per cassazione a norma dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen.,
rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di
motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza
di precise norme processuali (Sez. U, Sentenza n. 5876 del 28/01/2004,
Rv. 226710). Nel caso in esame, la motivazione sul coinvolgimento del
ricorrente nei fatti delittuosi e sull’inerenza o pertinenzialità dei beni e
cose sequestrate all’accertamento delle ipotesi di accusa è meramente
formale e priva di alcuna comprensibile argomentazione di supporto.
4. Ne consegue l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio
per nuovo esame al tribunale di Roma.

p .q.nn.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Roma per
nuovo esame.
Così deciso il 13/04/2015

nozione di violazione di legge, per cui soltanto può essere proposto

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