Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31714 del 01/07/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 31714 Anno 2014
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: GARRIBBA TITO

SENTENZA
sul ricorso proposto da HOXHOLLI Igli, nato il 3.09.1993,

avverso

la sentenza n. 4041 emessa il 21 dicembre 2012 dalla Corte d’appello di
Ancona;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal presidente Tito Garribba;
udito il pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale
Francesco Iacoviello, che ha concluso per il rigetto del ricorsoausek

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Data Udienza: 01/07/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

HOXHOLLI Igli ricorre contro la sentenza d’appello specificata

in epigrafe, che confermava la di lui condanna per il reato previsto dall’art. 73 d.P.R.
n. 309/1990 – per avere illecitamente detenuto kg. 16 di marijuana – e denuncia

Con motivi nuovi pervenuti il 26.2.2014 la difesa, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 32/2014, chiede l’annullamento con rinvio della sentenza per la rideterminazione della pena, che è stata inflitta in misura superiore al
nuovo massimo edittale – valevole per le c.d. droghe leggere – di sei anni di reclusione.

§2.

La recente sentenza n. 32/2014, con cui la Corte costituziona-

le ha dichiarato illegittime le disposizioni della legge n. 49/2006 modificative della
disciplina penale degli stupefacenti, così ripristinando il previgente sistema sanzionatorio, più favorevole agli imputati accusati di illecita detenzione e cessione di droghe c.d. leggere, impone, ai sensi dell’art. 2, comma quarto, cod.pen., la rideterminazione della pena, che è stata inflitta in misura superiore all’attuale massimo edittale (pena-base pari ad anni dodici di reclusione, mentre l’attuale massimo edittale
è di anni sei di reclusione).

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla pena e rinvia per
nuovo giudizio sul punto alla Corte d’appello di Perugia.
Così deciso 1 1 1 luglio 2014.

mancanza di motivazione in ordine alla pena inflitta, che sarebbe eccessiva.

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