Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31713 del 07/04/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 31713 Anno 2015
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: BEVERE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SANTAGATA SERGIO N. IL 08/10/1968
avverso il decreto n. 2870/2012 GIP TRIBUNALE di CUNEO, del
20/02/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 07/04/2015

Il difensore di fiducia di SANTAGATA SERGIO , ha proposto ricorso avverso il provvedimento
20.2.2014, con il quale il Gip del tribunale di Cuneo, previa dichiarazione di inammissibilità
dell’opposizione presentata dal difensore per mancanza di procura speciale, ha disposto
l’esecutività del decreto 17.6.2013 di condanna del Santagata alla multa di € 7.500, per i reati di
cui agli artt. 610 e 594 c.p. nei confronti di De Lucena Zaidan Josè Kamal . Secondo il ricorrente,
la motivazione del provvedimento impugnato si pone in contrasto con il consolidato orientamento
giurisprudenziale , secondo cui non sussiste nel caso in esame una delle ipotesi di inammissibilità
dell’opposizione di cui all’art. 461 co 4 c.p.p.
Il ricorso merita accoglimento, in quanto, per costante giurisprudenza di questa corte, l’opposizione
a decreto penale di condanna può essere proposto dal difensore ritualmente nominato, senza che sia
necessaria procura speciale, che è espressamente prevista dalla legge per gli altri casi in cui il
difensore eserciti diritti o facoltà riservati personalmente all’imputato (cfr. sez. 1 n. 41100 del
24.9.2012, S.U. n. 47923 del 29.10.2009). Tale facoltà è riconosciuta anche al difensore di ufficio (
sez. 4 n. 46164 dell’1.10.2008).
L’atto impugnato va quindi annullato senza rinvio con trasmissione degli atti al tribunale di Cuneo
per ulteriore corso .
PQM
Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al tribunale di Cuneo
per l’ulteriore corso.
Roma, 7.4.2015.

FATTO E DIRITTO

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