Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31712 del 26/06/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 31712 Anno 2014
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
1. Tiziana De Marco, nata a Bressanone 1’08/03/1967
avverso la sentenza dell’08/04/2013 della Corte d’appello di L’Aquila
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Petruzzellis;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi
Riello, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’avv. Stefano Troiano che si è riportato al ricorso ed alla memoria
depositata;
RITENUTO IN FATTO
1.

Con sentenza dell’08/04/2013 la Corte d’appello di L’Aquila ha

confermato la pronuncia del Tribunale di Lanciano del 09/06/2009, impugnata
da Tiziana De Marco, che ne aveva affermato la responsabilità in relazione al
reato di cui all’art. 388 cod. pen.
2. La difesa di De Marco ha proposto ricorso con il quale si deduce
violazione di legge con riferimento all’art. 507 cod. proc. pen. nonché vizi della
motivazione e violazione dell’art. 606 lett. d) cod. proc. pen. In argomento si
rileva che l’accertamento di responsabilità è stato fondato sul preteso mancato
riscontro offerto dall’interessata alla comunicazione del marito che intendeva
esercitare il suo diritto di visita, circostanza che aveva reso indispensabile sentire
il difensore della donna, alla quale questa si era rivolta per risolvere la
situazione.
La mancata deduzione della prova in sede di ammissione non poteva
considerarsi ostativa all’esercizio del relativo diritto, poiché la centralità della
circostanza é emersa solo a seguito dell’accertamento giudiziale, che ha condotto

Data Udienza: 26/06/2014

a ritenere l’inaffidabilità dei testi sul punto, e la rilevanza di tale omessa risposta
alla comunicazione; la circostanza rende illogica la decisione di rigetto della
prova.
3.

Si deduce inoltre violazione di legge nella parte in cui la Corte ha

ravvisato il reato contestato, malgrado l’assenza di una condotta elusiva, ma a
tutto concedere meramente inadempiente, più volte giudicata inidonea a

costante collaborazione garantita dalla donna per consentire il diritto di visita,
fino ad un episodio di violenza, consumato dinanzi al minore, che aveva causato
opposizione del ragazzo a vedere il padre, la cui volontà la donna non aveva
inteso forzare, per garantirne il corretto sviluppo psicofisico, mentre la
sussistenza del reato era stata desunta da quanto dichiarato dalla parte offesa,
omettendo la doverosa ricerca di riscontri.
4. Si deduce da ultimo violazione di legge quanto all’applicazione del
criterio di valutazione probatoria, ritenendo che il Tribunale non avesse ricercato
le prove di responsabilità secondo quanto previsto dall’alt 533 e 530 comma 2
cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, limitandosi a riproporre rilievi di merito,
adeguatamente contrastati nella sentenza oggetto di impugnazione.
2. Entrambe le sentenze di merito hanno chiarito che, in presenza di un
portato testimoniale di natura opposta, l’unico dato concreto che dimostrava
l’interessamento dell’uomo alla visita presso i figli e l’inattività della donna in tal
senso era costituito da una missiva del legale del marito, nella quale si
sollecitavano indicazioni esecutive per lo svolgimento di tali incontri, cui non
risulta seguita alcuna indicazione.
La richiesta di rinnovazione del dibattimento, al fine di sentire il legale,

proposta solo nel corso del giudizio d’appello, è stata correttamente respinta,
nel presupposto della sua non necessarietà, in quanto in alcun modo risulta
che successivamente vi sia stata attività della donna tesa a garantire il diritto
del marito alla visita, o la sottrazione volontaria dell’uomo a tale impegno, o
l’attivazione in sede giudiziale, per escluderlo dall’esercizio di tale diritto, al
fine di far accertare le condizioni che, a dire della ricorrente, rendevano
dannose per il minort,tali incontri, che risultano oggetto di valutazione
autoreferenziale dell’obbligata.
Il rigetto dell’istanza di rinnovazione del dibattimento, che tendeva, sulla
base della prospettazione in atti, ad escludere l’inattività della donna, per
2

Cassazione sezione VI penale, rg. 9637/2014

configurare il reato ritenuto. Si richiama in fatto quanto emerge in merito alla

avere essa investito dell’accaduto il legale, risulta argomentato in maniera
completa e coerente, alla luce della natura eccezionale di tale adempimento,
che, in senso opposto, richiede una articolata argomentazione solo
nell’ipotesi di accoglimento dell’istanza (Sez. 3, n. 24294 del 07/04/2010 dep. 25/06/2010, D. S. B., Rv. 247872), laddove, proprio per l’obbligo
incombente sul genitore affidatario di garantire l’incontro dei figli con l’altro

del proprio legale dell’istanza di controparte.
Per completezza si rileva che nel ricorso si lamenta il mancato esercizio
del potere di disporre d’ufficio i testi, fissato dall’art. 507 cod. proc. pen.,
censurabile solo nel presupposto dell’assoluta indispensabilità del mezzo di
prova non disposto (Sez. 6, Sentenza n. 25157 del 11/06/2010,
dep. 02/07/2010, imp. Di Girolamo Rv. 247785), la cui natura nella specie,
per quanto detto, non è dimostrata.
Risulta inoltre del tutto insussistente il vizio di cui all’art. 606 comma 1
lett. d) cod. proc. pen. che attiene alla mancata ammissione di prove
contrarie, dedotte dall’istante, situazione in diritto palesemente difforme da
quella oggetto di cognizione.
3. Manifestamente infondata è l’eccezione in diritto afferente alla non
riconducibilità della mancata esecuzione dell’obbligo di visita alla elusione
punita dalla legge, poiché, in senso opposto questa Corte ha più volte
ritenuto l’integrazione del reato contestato nell’ipotesi di rifiuto di
ottemperare alle disposizioni in materia di visita dei figli (Sez. 6, Sentenza n.
27995 del 05/03/2009, dep. 08/07/2009 imp. Fichera, Rv. 244521), reato
alla cui integrazione è sufficiente la realizzazione di un’omissione
contrastante con l’obbligo stabilito nel provvedimento giudiziale (Sez. 6,

genitore, tale obbligo non avrebbe potuto dirsi adempiuto con l’investitura

Sentenza n. 43292 del 09/10/2013, dep. 23/10/2013, imp.-Guastafierro, Rv.
257450) .
4. Del tutto generico, alla luce di quanto esposto, risulta il rilievo di
mancata individuazione delle prove di responsabilità da parte del giudice di
merito, a fronte della sostanziale ammissione da parte della donna della sua
opposizione agli incontri, di cui avrebbe dovuto fornire elementi giustificativi più
concreti, idonei ad escludere l’obbligo di collaborazione sulla stessa gravante.
5. All’accertamento di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre che della somma indicata

3

Cassazione sezione VI penale, rg. 9637/2014

P-

in dispositivo, e ritenuta equa, in favore della Cassa delle ammende, in
applicazione dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000 in favore della Cassa delle
ammende .

Così deciso il 26/06/2014.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA