Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31711 del 26/06/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 31711 Anno 2014
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
1. Cristiano Frana, nato a Rapallo il 12/12/1973
avverso la sentenza del 12/11/2013 della Corte d’appello di Genova
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Petruzzellis;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi
Riello, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata
per essere l’imputato non punibile ex art. 384 cod. pen.;
udito l’avv. Salvatore Dionesalvi per il ricorrente, quale sostituto processuale
dell’avv. Anna Vittoria Vadino, difensore di ufficio, che si è riportato al ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 12/11/2013 &Corte d’appello di Genova ha
confermato la pronuncia di quel Tribunale dell’11/05/2010 con la quale era stata
accertata la penale responsabilità di Cristiano Frana in ordine al reato di
favoreggiamento, consumato nell’escludere l’acquisto di stupefacente presso il
suo fornitore.
2. Ha proposto ricorso l’interessato personalmente con il quale si deduce
violazione di legge, per avere la Corte escluso la ricorrenza della condizione di
non punibilità, applicabile per effetto del ragionevole timore nutrito
dall’interessato di essere coinvolto in accertamenti di natura penale o
amministrativa in suo danno, secondo quanto già riconosciuto dalle pronunce di
questa Corte in fattispecie analoghe.
3.

Si deduce inoltre inutilizzabilità delle dichiarazioni da lui rese che, a

fronte dell’ambiguità delle risultanze circa la finalità dell’acquisto, avrebbero

Data Udienza: 26/06/2014

dovuto essere raccolte ai sensi dell’art. 64 cod. proc. pen., la cui mancata
applicazione produce le conseguenze richiamate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
2. Si deve infatti rilevare che nei gradi di merito non risulta mai eccepita la
ricorrenza dell’ipotesi di non punibilità invocata in questa sede, il cui

fase del giudizio. Ne consegue che non solo la deduzione della violazione di legge
incorre nella sanzione di inammissibilità richiamata, ma risulta improduttiva di
effetti giuridici anche per il difetto nell’indicazione dei presupposti di fatto
essenziali ad suo accertamento.
3. Analoga conclusione deve raggiungersi per le ulteriori eccezioni, in
quanto, contrariamente all’assunto difensivo, la situazione di fatto osservata dai
verbalizzanti aveva escluso qualsiasi configurabilità del ruolo del Frana nella
condotta di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, come dimostrato dalla
mancata individuazione, a cura dell’istante, di qualsiasi procedimento a suo
carico per tale imputazione in epoca successiva, laddove pacificamente l’ipotesi
di inutilizzabilità delle dichiarazioni presuppone la circostanza che all’atto della
loro formulazione emergessero precisi e non del tutto ipotetici (da ultimo Sez. 2,
n. 51732 del 19/11/2013 – dep. 23/12/2013, Carta e altri, Rv. 258109) elementi
di responsabilità a carico del dichiarante.
4. All’accertamento di inammissibilità del ricorso consegue, in applicazione
dell’art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
del grado e della somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle
ammende, ritenuta equa.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 26/06/2014.

riconoscimento presuppone un accertamento di fatto, pertanto estraneo a questa

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