Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31711 del 18/03/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 31711 Anno 2015
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
1. Della Gatta Angelo, nato a Torre del Greco il 26/04/1965
quale parte offesa nel procedimento nei confronti di
2. ignoti

avverso il decreto del 03/06/2014 del Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Torre Annunziata

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Aldo Policastro, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

Con il provvedimento impugnato, dichiarata inammissibile l’opposizione
proposta dalla persona offesa, veniva disposta l’archiviazione del procedimento
1

Data Udienza: 18/03/2015

nei confronti di ignoti per reati denunciati da Angelo Della Gatta come commessi
su siti intemet da sedicenti obbligazionisti danneggiati dal fallimento della
compagnia di navigazione Deiulemar.
La parte offesa ricorrente deduce violazione di legge sui presupposti per la
pronuncia dell’archiviazione in assenza di contraddittorio; l’inammissibilità
dell’opposizione della persona offesa sarebbe stata dichiarata in base a non
consentite valutazioni sulla rilevanza ed i potenziali risultati delle indagini
indicate dall’opponente; e l’archiviazione sarebbe stata disposta per la ritenuta

configurava anche reati diversi da quelli contro l’onore, la circostanza avrebbe
reso comunque la notizia di reato al più scriminata, ma non manifestamente
infondata, e solo l’identificazione degli autori dei commenti avrebbe consentito di
valutare la posizione degli stessi rispetto al fatto indicato come ingiusto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.
Sono in primo luogo manifestamente infondate le censure di illegittimità del
giudizio di irrilevanza degli atti di indagini indicati dalla persona offesa, dei quali
nel provvedimento impugnato veniva esclusa l’incidenza sulla notizia di reato. Le
valutazioni del giudice per le indagini preliminari sull’ammissibilità
dell’opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione investono
infatti anche la rilevanza delle ulteriori investigazioni nella stessa indicate, intesa
per l’appunto come concreta incidenza sui risultati delle indagini preliminari (Sez.
5, n. 47634 del 26/05/2014, Bartolocci, Rv. 261675; Sez. 5, n. 566 del
21/11/2013, dep. 2014, De Michele, Rv. 258667; Sez. 5, n. 7437 del
27/09/2013, dep. 2014, Ricciardi, Rv. 259511; Sez. 6, n. 12833 del 26/02/2013,
Adolfi, Rv. 256060), ed esclusa dalla deduzione di elementi di indagine superflui
e inidonei a determinare modificazioni sostanziali del quadro probatorio (Sez. 6,
n. 6579 del 13/11/2012, dep. 2013, Febbo, Rv. 254869).
Manifestamente infondata è altresì la doglianza relativa alla valutazione, ai
fini del giudizio sull’infondatezza della notizia di reato, della sussistenza di una
scriminante quale quella della provocazione, viceversa tale da escludere la
sostenibilità dell’accusa nel giudizio e da giustificare pertanto l’archiviazione
(Sez. 1, n. 3869 del 21/10/1991, Isgrò, Rv. 188806; Sez. 6, n. 3018 del
20/09/1991, Di Salvo, Rv. 189617).
Il ricorso è poi generico in ordine alla ravvisabilità di reati diversi da quelli
lesivi dell’onore e come tali scriminati ai sensi dell’art. 599 cod. pen., che non
2

sussistenza dell’esimente di cui all’art. 599 cod. pen., laddove la denuncia

vengono meglio precisati a fronte di una motivazione del provvedimento
impugnato che individuava quale unico reato ipotizzabile quello di cui all’art. 595
cod. pen..
Le ulteriori censure sulla ritenuta infondatezza della notizia di reato non
sono infine proponibili in questa sede, nella quale il relativo giudizio non è
sindacabile (Sez. 5, n. 47634 del 26/05/2014, Bartolacci, Rv. 261675; Sez. 6, n.
13458 del 12/03/2008, Del Monaco, Rv. 239318; Sez. 5, n. 11524 del
08/02/2007, Giovanardi, Rv. 236520; Sez. 5, n. 8426 del 06/11/2006, dep.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della
Cassa delle Ammende che, valutata l’entità della vicenda processuale, appare
equo determinare in C 1.000.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 18/03/2015

2007, De Sano, Rv. 236252).

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