Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31710 del 18/03/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 31710 Anno 2015
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Salvati Guglielmo, nato a Napoli il 22/10/1961

avverso l’ordinanza del 06/12/2013 della Corte d’Appello di Napoli

visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e la memoria depositata dal
ricorrente;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Paolo Canevelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

Con il provvedimento impugnato, l’istanza di riconoscimento della
continuazione fra i fatti di cui a più sentenze di condanna, pronunciate nei
confronti di Guglielmo Salvati per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. e reati
in materia di stupefacenti, veniva accolta limitatamente a questi ultimi, mentre
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Data Udienza: 18/03/2015

veniva rigettata con riguardo alla richiesta continuazione fra gli stessi ed il reato
di associazione di tipo mafioso.
L’ordinanza veniva pronunciata a seguito di annullamento con rinvio della
precedente ordinanza del 15/02/2012, disposto con sentenza di questa Corte del
17/07/2013 per la ritenuta illogicità della motivazione, con la quale la
continuazione era stata riconosciuta anche per il reato associativo in base alla
mera considerazione dell’analoga decisione adottata nei confronti di coimputati.
Il condannato ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione

l’argomentazione del provvedimento impugnato, per la quale difetterebbe la
prova della programmazione dei reati in materia di stupefacenti fin dalla
costituzione dell’associazione, sarebbe illogica laddove il Salvati veniva
condannato per l’associazione criminosa in quanto trafficante di eroina, con
motivazione fondata sugli stessi elementi di prova del reato di cui all’art. 73
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, costituiti dalle dichiarazioni dei collaboratori.
Il ricorrente ha depositato memoria a sostegno della richiesta di
accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.
Le censure del ricorrente sono generiche e non attinenti alla motivazione del
provvedimento impugnato, nulla deducendo in ordine alle considerazioni della
Corte territoriale sulla commissione dei reati in materia di stupefacenti in
concorso con soggetti diversi da quelli che facevano parte dell’associazione e
sull’insufficienza delle dichiarazioni dei collaboratori a dimostrare l’anticipata
ideazione dei reati stessi; e per il resto si riducono a rilievi di merito sulle
risultanze processuali, non proponibili in questa sede.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della
Cassa delle Ammende che, valutata l’entità della vicenda processuale, appare
equo determinare in C 1.000.

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sull’esclusione della continuazione fra il reato associativo e gli altri delitti;

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.

Così deciso il 18/03/2015

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