Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3171 del 27/11/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 3171 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: GENTILE DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SOUFIANE RISSOULI N. IL 09/08/1988
avverso la sentenza n. 5899/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
05/12/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 27/11/2013

Udito il Sostituto Procuratore Generale dott. Antonio Gialanella che ha
concluso per l’inammissibilità del ricorso ;
Udito il Difensore di ufficio, Avv. Rubeo Stefano che ha concluso per
l’accoglimento dei motivi di ricorso ;
Letti il ricorso ed i motivi proposti;
CONSIDERATO IN FATTO

Ricorre personalmente per cassazione avverso la sentenza della Corte di
appello di Roma in data 5 dicembre 2013 confermativa della decisione del
Tribunale di Roma del 05.05.2012 che lo aveva condannato per il reato ex artt.
56- 628 CP per avere tentato di impossessarsi con violenza della collana di
Gallo Gaetano ; fatti del 01.05.2012;
MOTIVI
di una
1)-Violazione di legge in relazione: -alla mancata assunzione
prova decisiva; -alla mancata ed illogica motivazione; -all’insufficienza delle
prove;
CHIEDE l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorrente propone solo apparentemente le censure di omessa od illogica
motivazione, ovvero di mancato approfondimento della prova e di mancata assunzione di
una prova decisiva, ma in realtà finisce con il formulare motivi del tutto generici e che
prospettano , in via meramente ipotetica, la necessità di procedere ad ulteriori
approfondimenti istruttori e motivazionali, in assenza tuttavia di ogni dimostrazione delle
proprie tesi , in contrasto con la sequenza motivazionale ampia e coerente con i principi
della logica formulata dalla Cote di appello, sicchè non risulta possibile in questa sede
procedere ad una rivalutazione del quadro probatorio delineato nella sentenza senza
scadere nel terzo grado di giudizio di merito.
Invero la Corte territoriale ha adempiuto all’onere di motivare la propria
decisione osservando:
-che dalle risultanze processuali era emerso che l’imputato aveva, con minaccia
e violenza, tentato di impossessarsi, mediante strappo, della collana portata al collo da
Gallo Gaetano, affrontandolo e poi aggredendolo mentre questi si trovava per strada e
poi seguendolo e minacciandolo in una sala giochi ove il predetto si era rifugiato ;
-che tali dichiarazioni erano attendibili perché riscontrate dagli accertamenti
operati dall’Ufficiale di PG, Brizzi Francesco, intervenuto sul posto.
Si tratta di una motivazione del tutto congrua sul piano giuridico, essendosi
individuati gli elementi distinti rispetto all’ipotesi di furto, e corretta sul piano
motivazionale in quanto esente da illogicità ed risultando conforme ai principi
codificati negli artt. 192 CPP e 133 CP ;
I motivi di ricorso articolati collidono con il precetto dell’art. 606 lette) c.p.p.
in quanto trascurano di prendere in considerazione aspetti sostanziali e decisivi della

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SOUFIANE RISSOULI

motivazione del provvedimento impugnato , proponendo soluzioni e valutazioni
alternative, sicché sono da ritenersi inammissibili.
Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. , con il provvedimento che dichiara inammissibile il
ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle
spese del procedimento, nonché —ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità— al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, della
somma di E.1000,00 , così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di E 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deliberato in Roma il 27.11.2013

PQM

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