Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3171 del 18/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 3171 Anno 2016
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: BONI MONICA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VISCUSO MAURIZIO N. IL 31/01/1968
avverso l’ordinanza n. 1316/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
CATANIA, del 17/09/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;

Data Udienza: 18/11/2015

Ritenuto in fatto

1.Con ordinanza del 17 settembre 2014 il Tribunale di sorveglianza di Catania
dichiarava inammissibile per carenza dei requisiti l’istanza del detenuto Maurizio
Viscuso, volta ad ottenere la detenzione domiciliare e rigettava quella relativa
all’applicazione dell’affidamento in prova ai servizi sociali.
2.Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione

a) violazione di legge processuale e vizio di motivazione in ordine alla declaratoria
d’inammissibilità dell’istanza di detenzione domiciliare. Secondo il ricorrente, il
Tribunale di sorveglianza non ha considerato che l’effettivo residuo pena ancora da
scontare non supera i due anni di reclusione in quanto egli sta espiando la sola
pena di anni otto di reclusione, inflittagli dall’autorità giudiziaria austriaca, che
terminerà nel marzo 2016;
b) motivazione illogica ed apparente in riferimento al giudizio di pericolosità sociale,
basato su dati inesistenti e su motivazione generica e contraddittoria, in quanto gli
episodi di rapina sono oggetto di sentenza per la quale sta scontando pena
detentiva, mente í fatti di droga e la contiguità con ambienti della criminalità
organizzata sono sconfessati dall’assoluzione disposta nei rispettivi giudizi di
cognizione.

Considerato in diritto

Il ricorso è inammissibile. Dal certificato del D.A.P. del Ministero della Giustizia
risulta che il ricorrente ha cessato di espiare la pena detentiva inflittagli in data
16/6/2015. Tale emergenza dimostra l’intervenuta cessazione del rapporto
esecutivo nelle more della decisione di questa Corte e priva il ricorrente di un
interesse concreto ed attuale ad una pronuncia che gli possa accordare misura
alternativa non eseguibile. Pertanto, secondo quanto prescritto dall’art. 591 cod.
proc. pen., il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2015.

l’interessato a mezzo del difensore, per chiederne l’annullamento per:

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