Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31709 del 18/03/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 31709 Anno 2015
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
1. Lisnyansky Mark, nato in Lettonia il 15/11/1965
quale parte offesa nel procedimento nei confronti di
2. ignoti

avverso il decreto del 23/12/2013 del Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Palermo

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Elisabetta Cesqui, che ha concluso per l’annullamento del
provvedimento impugnato con trasmissione degli atti al Giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Palermo;

1

Data Udienza: 18/03/2015

RITENUTO IN FATTO

Con il provvedimento impugnato veniva disposta l’archiviazione del
procedimento nei confronti di ignoti per il reato di cui all’art. 595 cod. pen.,
iscritto a seguito di querela di Mark Lisnyansky per fatti commessi in un
messaggio pubblicato sul blog di un sito Internet.
La parte offesa ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione
sui presupposti per la pronuncia dell’archiviazione in assenza di contraddittorio; il

sull’inammissibilità dell’opposizione alla richiesta di archiviazione proposta dalla
persona offesa, nella quale si indicavano ulteriori atti di indagine.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.
La parte offesa presentava in effetti opposizione alla richiesta di
archiviazione, non solo contestando le osservazioni del pubblico ministero in
ordine alla mancanza del carattere diffamatorio delle espressioni denunciate ed
alla riconducibilità delle stesse all’esercizio del diritto di critica, ma chiedendo
altresì l’espletamento di indagini consistenti nell’acquisizione degli elementi
necessari per l’identificazione dell’autore del massaggio. Nel provvedimento
impugnato si affermava genericamente che l’autore del fatto non era stato
identificato e che non si prospettavano ulteriori proficue indagini, ma si ometteva
alcuna osservazione sull’ammissibilità dell’opposizione; motivazione viceversa
necessaria per l’emissione

del plano

del provvedimento di archiviazione,

producendosi altrimenti violazione del diritto della parte offesa al contraddittorio
(Sez. U, n. 2 del 14/02/1996, Testa, Rv. 204132; Sez. 4, n. 167 del 24/11/2010,
dep. 2011, Ortu, Rv. 249236; Sez. 6, n. 40601 del 30/09/2008, Berdini, Rv.
241322; Sez. 5, n. 16505 del 21/04/2006, De Bellis, Rv. 234453), garantito
anche nel procedimento contro ignoti (Sez. 3, n. 5202 del 11/12/2003, dep.
2004, Sparviero, Rv. 228154).
Il provvedimento impugnato deve pertanto essere annullato senza rinvio con
trasmissione degli atti al Tribunale di Palermo per l’ulteriore corso.

2

provvedimento impugnato non recherebbe alcuna motivazione

P. Q. M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al
Tribunale di Palermo per l’ulteriore corso.

Così deciso il 18/03/2015

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