Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31708 del 26/06/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 31708 Anno 2014
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: GARRIBBA TITO

SENTENZA
sul ricorso proposto da CALABRETTA Andrea, nato il 14.10.1992,

avverso

la sentenza n. 993 emessa il 17 aprile 2013 dalla Corte d’appello di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal presidente Tito Garribba;
udito il pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luigi
Riello, che ha concluso per l’annullamento con rinvio per la rideterminazione
della pena;

Data Udienza: 26/06/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

CALABRETTA Andrea ricorre contro la sentenza d’appello speci-

ficata in epigrafe, che confermava la condanna per il reato previsto dall’art. 73

legge penale, censurando che sia stato negato il riconoscimento dell’attenuante del
fatto di lieve entità nonostante la quantità minima detenuta.

§2.

Il ricorso è, da un lato, manifestamente infondato, perché la

sentenza impugnata fornisce adeguata e logica giustificazione delle ragioni per cui
ha ritenuto di confermare il disconoscimento dell’attenuante invocata e, dall’altro,
non consentito dalla legge, perché propone una diversa valutazione del merito senza evidenziare in seno alle argomentazioni sviluppate in sentenza alcuna palese illogicità.
In particolare la sentenza impugnata si è attenuta al consolidato insegnamento di legittimità, secondo cui l’attenuante del fatto di lieve entità può essere
riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività della condotta, deducibile sia dal
dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dall’art. 73, comma 5, cit., con la conseguenza che, ove venga meno anche uno soltanto degli indici
previsti dalla legge, diviene irrilevante l’eventuale presenza di altri (v. per tutte,
S.U., 21.9.2000, Primavera, rv 216668). In coerenza con detto insegnamento, valutate le modalità e circostanze del fatto (attività di spaccio esercitata in modo organizzato, con il concorso di più persone con precisa ripartizione dei ruoli e predisposizione di un servizio di sentinella con utilizzo di radio ricetrasmittente), la Corte
distrettuale ha correttamente escluso la sussistenza dell’attenuante in discorso.
Nondimeno la recente sentenza n. 32/2014, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime le disposizioni della legge n. 49/2006 modificative della
disciplina penale degli stupefacenti, così ripristinando il previgente sistema sanzionatorio, più favorevole agli imputati accusati di illecita detenzione e cessione di droghe c.d. leggere, impone, ai sensi dell’art. 2, comma quarto, cod.pen., la rideterminazione della pena inflitta.

-2-

d.P.R. n. 309/1990 (illecita detenzione di marijuana), e denuncia inosservanza della

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla pena e rinvict_per
nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d’appello di Catania; rigetto
nel resto il ricorso.

Così deciso il 26 giugno 2014.

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