Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31708 del 18/03/2015
Penale Sent. Sez. 5 Num. 31708 Anno 2015
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: ZAZA CARLO
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Villa Cristian, nato a Merate il 09/06/1971
avverso l’ordinanza del 05/02/2014 del Tribunale di Lecco
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Roberto Aniello, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, l’appello presentato da Cristian Villa
avverso la sentenza del Giudice di pace di Lecco del 08/07/2013, con la quale il
Villa era condannato alla pena di € 400 di multa, oltre al risarcimento dei danni
in favore della parte civile, per il reato di cui all’art. 594 cod. pen. commesso il
07/06/2008 in danno di Giuseppe Cappello, veniva dichiarato inammissibile in
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Data Udienza: 18/03/2015
quanto proposto avverso una decisione di condanna alla sola pena pecuniaria
senza specifica impugnazione del capo relativo alla condanna al risarcimento del
danno.
L’imputato ricorrente deduce violazione di legge sulla ritenuta causa di
inammissibilità dell’appello, per non essere stata considerata l’estensione alle
statuizioni civili degli effetti dell’impugnazione delle disposizioni sulla condanna
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per tardività.
Il provvedimento impugnato veniva emesso con motivazione contestuale
all’esito del dibattimento e notificato all’imputato il 10/02/2014. Il termine per
l’impugnazione dello stesso era pertanto di quindici giorni e scadeva il
25/02/2014; mentre il ricorso risulta depositato il 21/03/2014, pertanto oltre il
termine di cui sopra.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della
Cassa delle Ammende che, valutata l’entità della vicenda processuale, appare
equo determinare in C 1.000.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 18/03/2015
penale.