Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31707 del 26/06/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 31707 Anno 2014
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: GARRIBBA TITO

SENTENZA
sul ricorso proposto da LAMANTIA Luigi, nato il 5.10.1974,

avverso

la sentenza n. 10425 emessa il 18 ottobre 2012 dalla Corte d’appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal presidente Tito Garribba;
udito il pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luigi
Riello, che ha concluso per l’annullamento con rinvio limitatamente alla pena;

Data Udienza: 26/06/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

LAMANTIA Luigi ricorre contro la sentenza d’appello specificata

in epigrafe, che confermava la condanna per il reato previsto dall’art. 73 d.P.R. n.
309/1990 (detenzione illecita di hashish), e denuncia inosservanza della legge pe-

nuante del fatto di lieve entità.
Con atto depositato il 10.3.2014 la difesa, alla luce della sentenza della
Corte costituzionale n. 32/2014, chiede l’annullamento della sentenza con rinvio per
la rideterminazione della pena.

§2.

Il ricorso è, da un lato, manifestamente infondato, perché la

sentenza impugnata fornisce un’adeguata, convincente e logica giustificazione delle
ragioni per cui ha ritenuto di confermare il disconoscimento dell’attenuante invocata
e, dall’altro, non consentito dalla legge, perché propone una diversa valutazione del
merito senza evidenziare in seno alle argomentazioni sviluppate in sentenza alcuna
palese illogicità.
In particolare la sentenza impugnata si è attenuta al consolidato insegnamento di legittimità, secondo cui l’attenuante del fatto di lieve entità può essere
riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività della condotta, deducibile sia dal
dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dall’art. 73, comma 5, cit., con la conseguenza che, ove venga meno anche uno soltanto degli indici
previsti dalla legge, diviene irrilevante l’eventuale presenza di altri (v. per tutte,
S.U., 21.9.2000, Primavera, rv 216668). In coerenza con detto insegnamento, valutata l’elevata quantità e purezza della sostanza stupefacente illecitamente detenuta (kg. 1,057 di hashish, contenente principio attivo nella percentuale media del
18%, idonea al confezionamento di 6.640 dosi medie singole), ha correttamente
escluso la sussistenza dell’attenuante in discorso.
Nondimeno la recente sentenza n. 32/2014, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime le disposizioni della legge n. 49/2006 modificative della
disciplina penale degli stupefacenti, così ripristinando il previgente sistema sanzionatorio, più favorevole agli imputati accusati di illecita detenzione e cessione di droghe c.d. leggere, impone, ai sensi dell’art. 2, comma quarto, cod.pen., la ridetermi-

-2-

nale e mancanza di motivazione, censurando che non sia stata riconosciuta l’atte-

nazione della pena inflitta.

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla pena e rinvia per
nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d’appello di Milano; rigetta il
ricorso nel resto.

Così deciso il 26 giugno 2014.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA