Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31707 del 18/03/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 31707 Anno 2015
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA

sui ricorsi proposti da
1. Romeo Giuseppe, nato a Palermo il 24/01/1964
2. Carraffa Ivana, nata a Palermo il 07/12/1966

avverso il decreto del 18/12/2013 della Corte d’Appello di Palermo

visti gli atti, il provvedimento impugnato, i ricorsi e la memoria depositata dai
ricorrenti;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Roberto Aniello, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;

RITENUTO IN FATTO

Con il provvedimento impugnato veniva rigettato l’appello proposto da
Giuseppe Romeo e Ivana Carraffa avverso il decreto del Tribunale di Palermo del
28/06/2013, con il quale era disposta l’applicazione, nei confronti del Romeo,
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Data Udienza: 18/03/2015

della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, in
quanto soggetto abitualmente dedito ad attività delittuose, e nei confronti dello
stesso Romeo, e della moglie Ivana Carraffa, della misura di prevenzione della
confisca di un immobile sito in Palermo e di un deposito bancario a risparmio.
Il proposto e la terza ricorrenti deducono:
1. il Romeo mancanza di motivazione sui presupposti per l’applicazione della
misura personale; il giudizio di attuale pericolosità sociale del proposto sarebbe
stato formulato unicamente a due risalenti e fra loro distanti precedenti penali,

condotta ed alla riconosciuta partecipazione del Romeo all’opera rieducativa nel
periodo in cui era detenuto, alla successiva attività lavorativa dello stesso ed
all’assenza di elementi indicativi di contatti con soggetti pregiudicati;
2. entrambi violazione di legge e mancanza di motivazione sui presupposti
per l’applicazione della misura patrimoniale; il requisito della sproporzione
rispetto alle capacità patrimoniali del Romeo e della Carraffa sarebbe stato
riferito non direttamente all’immobile confiscato, acquistato nel 1992, ma ad
altro precedentemente acquistato nel 1987, dalla cui vendita derivava il denaro
impiegato per l’acquisto del primo, con un immotivato percorso argomentativo a
ritroso tale da vanificare le giustificazioni difensive; il riferimento dei giudici di
merito alla mancata presentazione di dichiarazioni fiscali da parte del Romeo e
della Carraffa dal 1984 al 1987 avrebbe omesso di considerare la provenienza
delle somme impiegate per l’acquisto dai nuclei familiari nei quali i predetti
all’epoca vivevano; tale acquisto sarebbe stato inoltre valutato ai fini
dell’applicazione della misura nonostante lo stesso si collocasse in periodo
anteriore a quello dell’insorgenza della pericolosità sociale del Romeo alla luce
dei precedenti penali.
3. I ricorrenti hanno depositato memoria a sostegno della richiesta di
accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi dedotti dal ricorrente Romeo sui presupposti per l’applicazione
della misura personale sono inammissibili.
Gli elementi dei quali il ricorrente lamenta il mancato esame, denunciando il
riferimento della motivazione del provvedimento impugnato ai soli precedenti
penali del proposto, venivano in realtà valutati dalla Corte territoriale; la quale
osservava che il periodo trascorso dal Romeo in carcere era ininfluente ai fini
dell’esclusione dell’attualità della pericolosità, in mancanza di prova di
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omettendo di valutare i rilievi dedotti con l’appello in ordine alla regolare

risocializzazione, e che comunque la gravità e la reiterazione dei fatti in un arco
temporale prolungato evidenziavano una pericolosità estesa anche ad epoca
successiva alla consumazione dei fatti, individuando il Romeo come soggetto
dedito ad attività delittuose. A questo punto, i rilievi del ricorrente su tali aspetti
si traducono nella deduzione di meri vizi di illogicità della motivazione, non
consentiti in questa sede nel momento in cui il ricorso per cassazione, nel
procedimento di prevenzione, è ammesso unicamente per violazione di legge, ai
sensi dell’art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Sez. U, n. 33451 del

2. Sono invece fondati i motivi dedotti da entrambi i ricorrenti sui
presupposti per l’applicazione della misura patrimoniale.
Le censure di carenza motivazionale, nel riferimento del requisito della
sproporzione non direttamente all’immobile confiscato, acquistato nel 1992, ma
ad un immobile acquistato nel 1987, con il cui ricavato sarebbe stato effettuato il
successivo acquisto immobiliare, si rivelano per il vero non attinenti alla
motivazione del provvedimento impugnato; nel quale si osservava, al contrario,
come non vi fosse prova dell’impiego della somma ottenuta con la vendita
dell’immobile precedentemente acquistato nell’operazione di compravendita
dell’immobile confiscato, la cui acquisizione rimaneva pertanto ingiustificata in
base alle disponibilità patrimoniali delle famiglie di provenienza del Romeo e
della Carraffa. Ed è generico, oltre che vertente su profili motivazionali e di
merito dei quali non è consentito l’esame in questa sede, il richiamo dei
ricorrenti alla provenienza delle somme utilizzate per gli acquisti dai nuclei
familiari di origine dei predetti.
Detto questo, a fronte di rilevi difensivi che segnalavano altresì come
l’acquisto dell’immobile confiscato, in quanto avvenuto per l’appunto nel 1992, si
collocasse in epoca comunque anteriore all’insorgenza della pericolosità del
proposto, non antecedente ai fatti di usura per i quali il Romeo veniva
condannato nel 2006, la Corte territoriale riteneva la questione irrilevante, per
essere sufficiente, ai fini della confiscabilità, la sproporzione dei beni, pur se
acquisiti precedentemente alla manifestazione della pericolosità del proposto,
rispetto alle capacità reddituali dei titolari.
Occorre tuttavia rammentare, a questo proposito, che le misure di
prevenzione in esame venivano disposte nei confronti del Romeo per una
pericolosità generica, ossia riconducibile alle ipotesi di cui all’art. 1, nn. 1 e 2,
legge n. 1423 del 1956.
Ebbene, proprio con riguardo alla pericolosità generica, i principi
recentemente affermati da questa Corte sono nel senso, opposto a quello seguito
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29/05/2014, Repaci, Rv. 260246).

nel provvedimento impugnato, per il quale la pericolosità sociale costituisce non
solo presupposto per la disposizione della misura di prevenzione della confisca,
ma anche misura temporale dell’ambito applicativo della stessa; essendo di
conseguenza confiscabili solo i beni acquistati dal proposto, o da terzi attraverso
i quali lo stesso li detenga, nel periodo di tempo in cui la pericolosità si sia
manifestata. Mentre, nel diverso caso della pericolosità qualificata, riferibile alle
ipotesi di cui all’art. 1 legge 31 maggio 1965, n. 575, il giudice dovrà accertare
se detta pericolosità investa l’intero percorso esistenziale del proposto o se siano

secondo caso dovendosi limitare la confiscabilità ai beni acquistati nel periodo
intercorrente fra tali termini (Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015,
Spinelli, Rv. 262605).
Nel caso in esame, in cui come si è detto la confisca veniva disposta sul
presupposto di una pericolosità generica del proposto, la precisa determinazione
temporale della pericolosità del Romeo, e l’estensione o meno della stessa al
periodo nel quale i beni confiscati venivano acquistati, non erano pertanto dati
irrilevanti; dovendosi invece provvedere alla verifica di tali elementi ai fini del
giudizio sulla sussistenza dei presupposti per l’applicazione della misura
patrimoniale.
Il provvedimento impugnato deve pertanto essere annullato con rinvio ad
altra Sezione della Corte d’appello di Palermo per nuovo esame sul punto.

P. Q. M.

Annulla il provvedimento impugnato limitatamente alla misura patrimoniale con
rinvio ad altra Sezione della Corte d’Appello di Palermo per nuovo esame.
Dichiara inammissibile il ricorso del Romeo nel resto.
Così deciso il 18/03/2015

individuabili precisi termini temporali della pericolosità sociale, soltanto nel

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