Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31706 del 26/06/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 31706 Anno 2014
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: GARRIBBA TITO

SENTENZA
sul ricorso proposto da AMADOU Diack, nato il 21.07.1983,

avverso

la sentenza n. 2517 emessa il 19 marzo 2013 dalla Corte d’appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal presidente Tito Garribba;

udito il pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luigi
Riello, che ha concluso per l’annullamento con rinvio;

Data Udienza: 26/06/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

AMADOU Diack ricorre contro la sentenza d’appello specificata

in epigrafe, che confermava la condanna per il reato previsto dall’art. 73 d.P.R. n.
309/1990 (detenzione illecita di marijuana), e denuncia mancanza di motivazione in

Con memoria depositata il 25 marzo 2014 la difesa, richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 32/2014, chiede l’annullamento con rinvio per la
rideterminazione della pena.

§2.

Il ricorso è, da un lato, manifestamente infondato, perché la

sentenza impugnata fornisce un’adeguata, convincente e logica giustificazione delle
ragioni per cui ha ritenuto di confermare il disconoscimento dell’attenuante invocata
e, dall’altro, non consentito dalla legge, perché propone una diversa valutazione del
merito senza evidenziare in seno alle argomentazioni sviluppate in sentenza alcuna
palese illogicità.
In particolare la sentenza impugnata si è attenuta al consolidato insegnamento di legittimità, secondo cui l’attenuante del fatto di lieve entità può essere
riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività della condotta, deducibile sia dal
dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dall’art. 73, comma 5, cit., con la conseguenza che, ove venga meno anche uno soltanto degli indici
previsti dalla legge, diviene irrilevante l’eventuale presenza di altri (v. per tutte,
S.U., 21.9.2000, Primavera, rv 216668). In coerenza con detto insegnamento, valutata l’elevata quantità e purezza della sostanza stupefacente illecitamente detenuta (g. 86 di marijuana idonei al confezionamento di 164 dosi medie singole), nonché l’attività di spaccio esercitata informa organizzata, ha correttamente – escluso la
sussistenza dell’attenuante in discorso.
Nondimeno, in accoglimento del motivo nuovo di ricorso, si deve rilevare che la sentenza n. 32/2014, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità delle norme della legge n. 49/2006 modificative della disciplina penale degli
stupefacenti così ripristinando il previgente sistema sanzionatorio, influisce sulla
odierna regiudicanda, perché la pena ora in vigore per l’illecita detenzione di droga
c.d. leggera è più favorevole al reo. Pertanto la sentenza impugnata deve essere

-2-

ordine all’omesso riconoscimento dell’attenuante del fatto di lieve entità.

annullata con rinvio al giudice di merito per la rideterminazione della pena.

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d’appello di Roma; rigetta il ricor-

Così deciso il 26 giugno 2014.

so nel resto.

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