Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31706 del 03/03/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 31706 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Bortolo Cecchetto, nato a San Polo di Piave il 3.7.1958, avverso
l’ordinanza emessa dal tribunale di Treviso il 15.11.2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano;
udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore
generale dott. Eduardo Vittorio Scardaccione, che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta rinuncia al gravame;

Data Udienza: 03/03/2015

udito per la persona offesa l’avv. Raimondo Galli del Foro di
Milano, che ha concluso rimettendosi alla Corte e riportandosi alla
memoria in atti, con allegata nota spese;
udito per il ricorrente l’avv. Maurizio Borghese, del Foro di

essendo intervenuto, nelle more, provvedimento di dissequestro.

FATTO E DIRITTO

Con ordinanza emessa il 15.11.2014 il tribunale di Treviso, in
funzione di tribunale del riesame, adito ex artt. 257 e 324, c.p.p.,
confermava solo parzialmente il provvedimento con cui il pubblico
ministero presso il tribunale di Treviso, in data 20.10.2014, aveva
disposto il sequestro probatorio di una serie di bottiglie e
pieghevoli pubblicitari, che veniva eseguito presso il deposito della
ditta “Terre di Rai s.a.s.” e presso la ditta “Bortolo Cecchetto”,
nell’ambito di un procedimento penale sorto per il delitto di cui
all’art. 473, c.p., ipotizzato in relazione ai marchi riprodotti sulle
bottiglie e sulla documentazione oggetto di sequestro.
In particolare il tribunale del riesame annullava il provvedimento
innanzi indicato, con riferimento a tutte le bottiglie sequestrate
alla ditta “Terre di Rai s.a.s” ed alle bottiglie di colore argento
sequestrate presso la ditta del Cecchetto, mantenendolo sulle
bottiglie di colore oro e rosa, nonché sui pieghevoli pubblicitari
sequestrati presso la suddetta ditta, in relazione ai quali è
configurabile il fumus commissi delicti del reato ipotizzato, stante
la titolarità in capo alla “Bottega S.p.a.”, dei marchi europei per le
bottiglie color oro e rosa.

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Treviso, che ha confermato la rinuncia al ricorso, già formalizzata,

2. Avverso la decisione del tribunale del riesame, di cui chiede
l’annullamento, ha proposto ricorso per cassazione il Cecchetto
Bortolo, con atto di impugnazione a firma dello stesso Cecchetto e
del suo difensore di fiducia, avv. Maurizio Borghese del Foro di

illogicità della motivazione dell’ordinanza del tribunale del
riesame; 2) inosservanza ovvero erronea applicazione dell’art.
473, c.p., in relazione alla ritenuta sussistenza del

fumus

commissi delicti; 3) inosservanza ed erronea applicazione degli
artt. 3 , direttiva 2008/95/CE; 4 e 7, R.C.M.; 7, 9, 12 e 13, C.P.I..
3. Con atto pervenuto presso la cancelleria di questa sezione in
data 26.1.2015, sottoscritto dal Cecchetto Bortolo, con firma
autenticata dal difensore di fiducia dell’indagato, quest’ultimo
rinunciava al ricorso, essendo venuto meno il suo interesse a
coltivarlo, in quanto, come chiarito dall’avv. Borghese nel corso
dell’odierna udienza, nelle more è intervenuto provvedimento di
dissequestro dei beni originariamente appresi.
4. Tanto premesso, appare evidente la sopravvenuta carenza di
interesse a coltivare la proposta impugnazione, che ha
determinato la rinuncia al gravame, con conseguente
sopravvenuta inammissibilità del proposto ricorso per Cassazione,
ai sensi dei principi generali in tema di impugnazioni fissati
nell’art. 591, co. 1, lett. a) e d), c.p.p.
Trattandosi di carenza d’interesse sopravvenuta per causa non
imputabile al ricorrente, non deve essere pronunciata condanna al
pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in
favore della cassa delle ammende (cfr. Cass., sez. III, 25.1.2012,
n. 8025, rv. 252910).

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Treviso, lamentando: 1) mancanza, contraddittorietà e manifesta

Del pari nulla è dovuto a titolo di pagamento delle spese
processuali sostenute in questo grado di giudizio dalla persona
offesa “Bottega S.p.a.”, sia per la ragione già indicata, sia per un
evidente difetto di legittimazione a partecipare al presente

peraltro, non ha svolto nessuna attività nel presente giudizio), che
è intervenuta, nella piena consapevolezza della rinuncia al ricorso
da parte dell’indagato (cfr. pp. 2 e 20 della memoria del
25.2.2015, a firma dell’avv. Galli), allo scopo di sostenere le
ragioni del mantenimento del sequestro.
4.1. Con particolare riferimento al difetto di legittimazione della
persona offesa, va osservato che anche in tema di sequestro
probatorio deve essere ribadito il principio, affermato dalla
giurisprudenza di legittimità con riferimento al sequestro
preventivo, secondo cui la persona offesa che non sia titolare del
diritto all’eventuale restituzione delle cose sequestrate non è
legittimata a partecipare o a presentare memorie nel
procedimento di riesame del sequestro né, conseguentemente,
nel giudizio di cassazione sull’ordinanza di riesame (cfr. Cass.,
sez. II, 22/03/2012, n. 23696; rv. 253188).
I soggetti privati diversi dalla parte pubblica legittimati a
partecipare al giudizio di legittimità avverso i provvedimenti resi
dal tribunale in sede di riesame delle misure reali sono, infatti,
solo coloro ai quali la legge consente di partecipare al
procedimento incidentale previsto dall’art. 324, c.p.p., e,
simmetricamente, di proporre ricorso per cassazione avverso le
ordinanze emesse a norma del suddetto art. 324 (e dell’art. 322
bis), c.p.p., richiamato, con riferimento al riesame del decreto di
sequestro probatorio, dall’art. 257, co. 1, c.p.p., vale a dire, come

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giudizio di legittimità della stessa persona offesa (il cui difensore,

emerge dal raffronto tra il menzionato art. 257, co. 1, c.p.p., e
l’art. 325, co. 1, c.p.p., l’imputato (e il suo difensore), la persona
alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe
diritto alla loro restituzione (cfr. Cass., sez. III, 12/07/2012, n.

239696; Cass., sez. VI, 2.7.2003, n. 32399, rv. 226293), soggetti
tra i quali non rientra la persona offesa “Bottega S.p.a”, che,
come si è detto, non ha certo agito per ottenere la restituzione dei
beni in sequestro.
Ciò in quanto, come è stato opportunamente sottolineato, la
partecipazione della persona offesa dal reato o della parte civile al
procedimento di riesame in materia reale previsto dall’art. 324,
c.p.p., è subordinata alla comprovata esistenza di un concreto
interesse a ottenere la restituzione del bene e che, al di fuori di
tale ipotesi, la mancata previsione di legittimazione dipende da
una scelta del legislatore, giustificata dal fatto che ogni diverso
interesse della persona offesa appare sufficientemente tutelato
dalle misure cautelari esperibili nell’ambito del processo civile
(cfr., Cass., sez. V, 22.9.2005, n. 45726, rv. 233213)
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di
interesse.
Così deciso in Roma 3.3.2015

43504, rv. 253557; Cass., sez. u., 29.5.2008, n. 25932, rv.

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