Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31704 del 12/06/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 31704 Anno 2014
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

BERLINGERI LEONARDO, nato il 7/2/1957
avverso la sentenza 848/2013 del 26/9/2013 della CORTE DI APPELLO DI BRESCIA
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GIOVANNI D’ANGELO che ha
concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Berlingeri Leonardo a mezzo del proprio difensore ricorre avverso la sentenza
del 26 settembre 2013 con la quale la Corte di Appello di Catanzaro confermava
la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme del 15 dicembre 2009 che lo
condannava per resistenza a pubblico ufficiale, per avere il ricorrente usato
violenza per evitare il controllo della pg che gli aveva intimato l’alt mentre era a
bordo di un motociclo, e per il reato di cui all’articolo 9 legge 1423/1956 per aver
contravvenuto alla prescrizione di non allontanarsi dalla propria dimora senza
preventivo avviso all’autorità di pubblica sicurezza che gli era stata imposta
unitamente alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per
anni due. A sostegno della impugnazione deduce con primo motivo che, in base
alla propria versione dei fatti, andava escluso il dolo del reato di resistenza e, con
secondo motivo, la insussistenza della violazione della misura di prevenzione in
quanto solo nel caso di arresti domiciliari è previsto l’obbligo di preventivo avviso
all’autorità di PS dell’ allontanamento dalla dimora.
Il ricorso è inammissibile.

Data Udienza: 12/06/2014

Il primo motivo, nel chiedere che si valuti la fondatezza della propria versione
dei fatti, propone questioni di merito che non rientrano nella competenza del
giudice di legittimità. Il secondo motivo consiste in una affermazione palesemente
contraria alla normativa vigente, essendo oggetto di specifica prescrizione alla
ricorrente quella di non allontanarsi dalla dimora senza preventivo avviso
all’autorità di pubblica sicurezza.
Valutate le ragioni della inammissibilità, la sanzione pecuniaria va determinata
nella misura di cui in dispositivo

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
ciso il 12 giugno 2014

P.Q.M.

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