Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31702 del 09/05/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31702 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
vista la richiesta di rimessione proposta da:
BERNOT LIVIO N. IL 14/03/1937
avverso l’ordinanza n. 389/2011 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
22/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 09/05/2013
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
BERNOT Livio ha presentato richiesta di rimessione del processo
pendente a suo carico davanti alla Corte d’appello di Trieste per il reato previsto dall’art. 341 bis cod.pen., deducendo che il collegio giudicante “non ha creduto né all’istanza di legittimo impedimento né alla certificazione medica allegata”.
Premesso che l’istituto della rimessione del processo trova appli-
cazione soltanto in presenza di gravi, oggettive e dimostrate situazioni ambientali, idonee a pregiudicare concretamente il regolare svolgimento del giudizio, si osserva che
la richiesta nella specie proposta si limita a rappresentare l’adozione, da parte del collegio giudicante, di un provvedimento reiettivo dell’istanza di rinvio, motivato dalla
mancata dimostrazione dell’esistenza di un impedimento assoluto a comparire. Si tratta all’evidenza di un provvedimento emesso nell’esercizio del potere discrezionale del
giudice, soggetto, ove sia ritenuta erronea la valutazione sottostante, ai normali mezzi
di impugnazione.
La richiesta, essendo stata dunque proposta fuori dei casi tassativi previsti
dall’art. 45 cod. proc.pen., deve essere dichiarata inammissibile. Ne consegue la condanna del richiedente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta
congrua, di euro duemila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile la richiesta e condanna il richiedente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 9 maggio 2013.
§2.