Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31700 del 15/05/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 31700 Anno 2014
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: CONTI GIOVANNI

SENTENZA

su ricorso proposto da
Carnevale Salvatore, nato a Napoli il 19/11/1960

avverso la sentenza del 22/05/2013 della Corte di appello dell’Aquila

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Conti;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Giovanni D’Angelo, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello dell’Aquila confermava la
sentenza in data 29 novembre 2011 del Tribunale di Sulmona, appellata da
Salvatore Carnevale, condannato alla pena di due anni di reclusione in quanto
responsabile del reato di cui all’art. 368 cod. pen., per avere falsamente
accusato di calunnia, pur sapendola innocente, la ex-coniuge Barbara De Renzis
in relazione alla denuncia da questa sporta nei suoi confronti, in particolare

Data Udienza: 15/05/2014

accusandola di avere falsamente dichiarato di essere stata percossa da lui
riportando lesioni personali (in Sulmona, il 19 gennaio 2007).
Osservava La Corte di appello che il procedimento penale a carico della De
Renzis a seguito della denuncia sporta dal Carnevale si era concluso con
provvedimento di archiviazione in data 16 gennaio 2008, e che la responsabilità
dell’imputato riposava sia sulla testimonianza della persona offesa,
legittimamente acquisita dopo il provvedimento di archiviazione, ritenuta
pienamente attendibile, secondo cui essa era stata duramente picchiata dal

dell’ospedale presso cui la De Renzis si era ricoverata.

2. Ricorre per cassazione il Carnevale, a mezzo del difensore avv. Francesco
Miraldi, che deduce i seguenti motivi.
2.1. Illegittima utilizzazione, ai fini della decisione, del provvedimento di
archiviazione emesso nel procedimento a carico della De Renzis, che,
contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, non aveva natura
di documento ex art. 234 cod proc. pen.
2.2. Vizio di motivazione sotto il profilo dell’acritico giudizio di attendibilità
espresso con riferimento alla testimonianza della persona offesa, caratterizzata
dalle incertezze di cui dà conto la stessa sentenza impugnata, e comunque
riferentesi al fatto che l’imputato “le aveva messo le mani addosso” senza fare
alcun cenno a lesioni subite; il tutto con immotivato rigetto della richiesta
difensiva di espletamento di perizia medico-legale.
2.3. Intervenuta prescrizione del reato, essendo decorsi sei anni prima della
data di emissione della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso appare manifestamente infondato.

2. Il provvedimento di archiviazione di cui si discute nel ricorso è stato
acquisito solo come documento processuale, ma la valutazione circa la
responsabilità dell’imputato operata dai giudici di merito è stata fondata sugli atti
assunti nel presente procedimento, sicché non è dato cogliere la rilevanza della
questione posta dal ricorrente con il primo motivo.

3. Le censure attinenti alla inattendibilità della persona offesa attengono a
profili di valutazione della prova adeguatamente esposti nella sentenza
impugnata. In questa si precisa che una volta chiarito il tema su cui la De Renzis

9-19i

Carnevale, sia sul riscontro derivante dal certificato di pronto soccorso

era stata chiamata a rendere testimonianza, la stessa non aveva mostrato
alcuna incertezza nel riferire circa le percosse subite dal Carnevale, a seguito
delle quali essa aveva riportato lesioni tanto da avere dovuto “passare una notte
in ospedale”.
Tali dichiarazioni, come messo puntualmente in risalto dai giudici di merito,
hanno trovato pieno riscontro nella documentazione acquisita dalla struttura
sanitaria pubblica presso di cui la De Renzis si era ricoverata, attestante lesioni
consistite in «contusione cranica non commotiva, contusione piramide nasale con

attribuite a “violenza altrui”.

4. Date tali evidenze, ineccepibilmente il primo giudice aveva ritenuto non
necessaria la sottoposizione della persona offesa a una perizia medico-legale.
L’asserita causale delle lesioni in una accidentale caduta dalle scale della De
Renzis si scontrava infatti con la versione dei fatti resa dalla medesima,
giudicata, come detto, pienamente attendibile, anche perché del tutto
compatibile con il riscontro del referto di pronto soccorso.

5. Contrariamente a quanto dedotto, il reato non è prescritto, perché il
termine ordinario di sei anni ex art. 157 cod. pen., decorrente dalla denuncia
calunniosa in data 10 gennaio 2007, è stato interrotto, da ultimo, dalla sentenza
di condanna in primo grado in data 29 novembre 2011, sicché il termine di
prescrizione massimo di sette anni e sei mesi, tenuto conto dell’aumento di un
quarto ex art. 161, secondo comma, cod. pen., non è decorso.

6. Alla inammissibilità del ricorso segue ex art. 616 cod. proc. pen. la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in
favore della cassa delle ammende che, tenuto conto delle questioni dedotte, si
stima equo determinare in euro mille.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 15/05/2014.

epistassi, contusioni multiple per il corpo, ematoma sottoangolomandibolare sn»

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