Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3170 del 18/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 3170 Anno 2016
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: BONI MONICA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PUGLIESE JONATHAN N. IL 12/06/1985
avverso l’ordinanza n. 29/2015 TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO,
del 22/01/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;

Data Udienza: 18/11/2015

Ritenuto in fatto

1.Con ordinanza resa il 22 gennaio 2015 il Tribunale di sorveglianza di Milano
disponeva la revoca con effetto “ex tunc” della misura dell’affidamento in prova ai
servizi sociali, concessa al condannato Jonathan Pugliese e ciò in ragione delle
plurime violazioni delle prescrizioni impostegli e della perdurante assunzione di
sostanze stupefacenti, nonostante la sottoposizione al programma di

2. Avverso l’indicato provvedimento, ha proposto ricorso per cassazione
l’interessato a mezzo del difensore, chiedendone l’annullamento per:
a)

inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 47 ord. pen. e vizio di

motivazione, in quanto l’ordinanza impugnata non ha rispettato i criteri individuati
dalla giurisprudenza di legittimità per la revoca dell’affidamento in prova, che è
giustificato dal compimento di condotte criminose ed oggettivamente gravi,
dimostrative dell’impossibilità di rieducazione del reo, non sussistenti nel caso per
l’assenza di altri precedenti, la provenienza di famiglia non deviante, l’iscrizione a
corso scolastico e la prestazione in passato di attività lavorativa, tutti elementi
indicativi della volontà di concreto inserimento nel tessuto sociale ed economico;
b) mancanza dì esigenze preventive, irragionevolezza della sanzione e della revoca
con effetti retroattivi; in subordine, sua sostituzione con la revoca “ex nunc”.
L’ordinanza impugnata fa ricorso a motivazione di stile per giustificare la revoca
retroattiva della misura alternativa, che non evidenzia un comportamento così
negativo da rivelare la mancata adesione sin dall’inizio al processo rieducativo e
non prende in esame la condotta complessiva tenuta durante l’esperimento.
Nemmeno la relazione degli operatori sociali è del tutto negativa perché riferisce
della frequenza di un corso di formazione, del lavoro svolto, della regolare
presentazione ai colloqui e dei regolari contatti col Ser.T..

Considerato in diritto

Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi manifestamente infondati.
1.L’ordinanza impugnata ha ritenuto di dover revocare con efficacia retroattiva
la misura alternativa concessa al ricorrente in ragione delle plurime violazioni alle
relative prescrizioni, di cui egli si era reso responsabile; a tal fine ha indicato che,
nonostante le plurime diffide rivoltegli dal magistrato di sorveglianza al rispetto
delle prescrizioni, il Pugliese aveva proseguito nell’assunzione di stupefacenti, non
aveva mantenuto regolari contatti con gli operatori sanitari del settore
tossicodipendenze ed aveva cercato di alterare i risultati delle analisi cui si era
sottoposto.

1

disintossicazione.

1.1 Da tali presupposti fattuali di sicura acquisizione, perchè attestati dalle
relazioni agli atti, il Tribunale ha dedotto che il Pugliese ha fallito l’esperimento,
avendo posto in essere condotte devianti e nocive in violazione delle prescrizioni
impostegli ed avendo dimostrato l’assenza di una seria volontà o comunque
l’incapacità di rispettare le limitazioni inerenti la misura e di seguire un serio
percorso di recupero. E poiché le trasgressioni, plurime e gravi, si sono verificate
per tutto il corso della prova ed il condannato è rimasto insensibile anche ai

atteggiamento dimostrativo di mancanza di consapevolezza dei doveri connessi e di
senso di responsabilità, ha ritenuto che la protrazione dell’esperimento fosse privo
di utilità, dal momento che l’opportunità riabilitativa offerta al ricorrente si era
rilevata inutile.
1.2 A fronte di un chiaro e documentato percorso argomentativo il ricorrente
oppone circostanze che dovrebbero avere un significato favorevole, ma che il
Tribunale ha evidentemente ritenuto subvalenti rispetto alle trasgressioni accertate
e che, per i limiti cognitivi propri del giudizio di legittimità, non possono essere
direttamente apprezzate da questa Corte: l’impegno nel corso di formazione e
nell’attività lavorativa non smentiscono la protratta assunzione di droghe, né il
tentativo di sottrarsi alle conseguenti responsabilità, l’andamento del tutto
infruttuoso ed insoddisfacente evidenziato nell’ordinanza per tutto il corso della
misura e l’insuccesso del trattamento riabilitativo per mancanza di impegno da
parte dello stesso ricorrente, il che dà conto in modo compiuto e logico anche delle
ragioni della disposta revoca con effetto retroattivo. Né può chiedersi a questa
Corte, priva di poteri di cognizione sul fatto, di sostituire il provvedimento
impugnato con la revoca con efficacia “ex nunc”.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile; ne discende la condanna della
proponente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa
insiti nella proposizione di impugnazione di tale tenore, della somma che si stima
equa di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2015.

richiami delle autorità preposte alla vigilanza sull’esecuzione della misura con un

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA