Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31699 del 03/03/2015
Penale Sent. Sez. 5 Num. 31699 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: ZAZA CARLO
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Barzillona Antonio, nato a Catania il 06/09/1982
avverso l’ordinanza del 29/07/2014 del Tribunale di Termini Innerese
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Eduardo
Scardaccione, che ha concluso per la riqualificazione del ricorso come appello e
la trasmissione degli atti al Tribunale di Palermo;
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato veniva rigettata l’istanza di revoca del
sequestro probatorio disposto su un’autovettura di proprietà di Antonio
Barzillona, indagato per il reato di cui all’art. 624 cod. pen..
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Data Udienza: 03/03/2015
L’imputato ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione sulla
sussistenza dei presupposti del sequestro.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto proposto al di fuori dei casi consentiti.
L’ordinanza con la quale il giudice del dibattimento rigetta un’istanza di
potendo il gravame essere esperito avverso la stessa solo unitamente alla
sentenza che definisce il relativo grado del giudizio. L’art. 325 cod. proc. pen.
riferisce infatti la possibilità del ricorso per cassazione, attraverso il rinvio ai
precedenti artt. 322-bis e 324, unicamente ai provvedimenti emessi a seguito di
riesame e di appello, quest’ultimo avverso ordinanze in materia di sequestro
preventivo; né l’art. 263 cod. proc. pen. contiene, in tema di sequestro,
disposizioni che deroghino al generale principio di impugnabilità dell’ordinanza
dibattimentale unitamente alla sentenza, di cui all’art. 586 cod. proc. pen. (Sez.
1, n. 1635 del 16/12/2014, dep. 2015, Ioannis, Rv. 261864; Sez. 2, n. 43778
del 10/10/2013, Raia, Rv. 257307; Sez. 3, n. 2878 del 30/11/2007, Camiletti,
Rv. 238591). Non sussistono invece le condizioni per la conversione del ricorso in
appello, richiesta dal Procuratore generale, in quanto la stessa è praticabile nel
diverso caso in cui oggetto del ricorso siano le ordinanze in materia di sequestro
preventivo, appellabili in forza della previsione dell’art. 322-bis cod. proc. pen.
(Sez. 6, n. 26232 del 11/06/2013, Parnasso, Rv. 256814; Sez. 3, n. 41179 del
25/10/2002, Falsini, Rv. 222975).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della
Cassa delle Ammende che, valutata l’entità della vicenda processuale, appare
equo determinare in C 1.000.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C.1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
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revoca del sequestro probatorio non è infatti autonomamente impugnabile,
Così deciso il 03/03/2015