Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31698 del 15/05/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 31698 Anno 2014
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

VISINTIN ELENA n. 12/11/1963
avverso la sentenza 937/2011 del 23/4/2013 della CORTE DI APPELLO DI
TRIESTE
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GIOVANNI D’ANGELO che ha
concluso chiedendo il rigetto del ricorso
Udito il difensore avv. LUCIA CAMPOREALE in sostituzione dell’avv. Genovese )1.
che ha concluso chiedendo raccoglimento del ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Appello di Trieste con sentenza del 23 aprile 2013 confermava in
punto di responsabilità la sentenza del Tribunale di Trieste del 19 febbraio 2010
condanna di Visintin Elena per i reati di millantato credito e falso ideologico e
materiale, riducendo la pena.
Alla Visintin era contestato di aver millantato rapporti con professori e
personale della Università di Trieste per fare conseguire agli studenti Stucchi e
Formenti esami universitari senza svolgerli ovvero sostenendoli in modo definito
“informale”. In cambio la donna riceveva denaro.
Con primo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in
relazione al reato di millantato credito. Afferma che non sono affidabili le
testimonianze di Stucchi e Formentí perché le somme da lei percepite dalle famiglie
dei predetti erano soltanto finalizzate al rimborso delle spese di vitto ed alloggio

Data Udienza: 15/05/2014

che forniva ai due studenti. Rileva, quindi, come le dichiarazioni dei due studenti
e del loro genitori confermino tale conclusione e che è illogica la valutazione dei
giudici di mento sulla eccessività delle somme di denaro inviate alla donna. Con
secondo motivo deduce il vizio di motivazione con riferimento alle condotte di
falso, segnalando la erroneità della valutazione della Corte di Appello laddove ha
ritenuto che i falsi fossero da attribuire all’imputato e non ai due studenti, che
erano i soggetti interessati a simulare la carriera universitaria.
Il ricorso è inammissibile.

individuazione di vizi logici ovvero di significative carenze della motivazione ma
consistono nella ripetizione della tesi difensiva e nella richiesta di valutare il merito
delle prove per giungere ad una diversa conclusione rispetto alla Corte di Appello;
nè vi è alcuna deduzione di violazione legge essendo lo sviluppo dei motivi attinenti
alla sola motivazione.
E’ palesemente infondata anche la singola contestazione di illogicità in quanto
le valutazioni della Corte di Appello in ordine alla non corrispondenza tra entità dei
pagamenti ricevuti dalla donna ed il ragionevole controvalore della fornitura di
vitto e alloggio sono, al contrario, certamente logiche potendo quindi ben valere a
convincere della non veridicità della tesi difensiva
Anche il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto il generico
ragionamento del ricorso sul possibile interesse diretto alla formazione di falsi
documenti in capo a Stucchi e Formenti non è in grado di smentire la ricostruzione
fatta dai giudici di merito in ordine alla attività della Visintin per la formazione dei
falsi documenti; peraltro dalla sentenza risulta che proprio la ricorrente era
direttamente interessata ai falsi in quanto finalizzati ad occultare la sua millanteria.
Valutate le ragioni della inammissibilità, è adeguata la misura della sanzione
pecuniaria determinata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Rom così deciso il 15 maggio 2014
Il Coj gli

estensore

il Presidente

Tutti gli argomenti sviluppati con il primo motivo non sono riferibili alla

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