Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31697 del 02/03/2015
Penale Sent. Sez. 5 Num. 31697 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: BRUNO PAOLO ANTONIO
SENTENZA
Sul ricorso proposto dal
Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Roma
avverso la sentenza del Giudice di pace di Terracina del 12 novembre 2013, nel
procedimento a carico di LOMBARDI Cosimo, nato ad Angri il 04/06/1943 e di DE
ANGELIS Gabriella, nata a Terracina il 28/08/1938;
sentita la relazione del consigliere dr. Paolo Antonio Bruno.
Lette le conclusioni del P.G, in persona del Sostituto dr. Fulvio Baldi, che ha
concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO
1.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice di pace di Terracina
dichiarava non doversi procedere nei confronti di Cosimo Lombardi e di Gabriella De
Angelis, imputati dei reati di ingiuria e lesione personale in danno di Rosalba
Guadagno, in quanto gli stessi reati erano estinti per intervenuta remissione di
Data Udienza: 02/03/2015
querela, oltre consequenziali statuizioni. Rilevava il giudicante che la persona offesa
aveva proposto rituale remissione di querela e che, all’udienza del 25.6.2013,
stante l’assenza degli imputati, era stata disposta la rinnovazione della notifica del
decreto di citazione, unitamente alla notizia della remissione di querela, con
espresso avvertimento che, in caso di mancata comparizione per l’udienza all’uopo
fissata, l’assenza degli imputati sarebbe stata ritenuta come tacita accettazione.
Avverso detta pronuncia il PG di Roma ha proposto ricorso per cassazione,
lamentando violazione ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento
stata desunta da un comportamento omissivo (mancata comparizione all’udienza
della persona offesa) non qualificabile come remissorio, secondo costante
insegnamento di questa Corte regolatrice.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1 II ricorso è, in tutta evidenza, inammissibile, siccome fondato su un
presupposto palesemente erroneo. Il PG ricorrente ha, infatti, contestato l’erronea
qualificazione, in termini di remissione tacita di querela, del lamentato
comportamento della persona offesa querelante, ove, invece, nella fattispecie si era
verificato l’esatto contrario, ossia l’assenza degli imputati e non già della persona
offesa. Costei, infatti, aveva ritualmente rimesso la querela a suo tempo proposta
e, a fronte di tale remissione, gli imputati, pur ritualmente avvertiti, erano rimasti
assenti. Da tale contegno omissivo ed indifferente il Giudicante ha tratto,
giustamente, il convincimento che la querela fosse stata accettata e, a fronte di
tacita accettazione, ha ritualmente fatto luogo alla declaratoria di non doversi
procedere con formula corrispondente.
D’altronde, è stato ripetutamente affermato da questa Corte regolatrice che
nel procedimento davanti al giudice di pace, ai fini dell’efficacia della remissione di
querela, non è indispensabile l’accettazione del querelato, essendo sufficiente che
non vi sia da parte di quest’ultimo un rifiuto espresso o tacito della remissione. Ne
consegue che, in assenza di altri elementi, anche la contumacia dell’imputato può
essere apprezzata quale indice dell’assenza della volontà di coltivare il processo per
giungere alla rilevazione della propria innocenza (Sez. 5, n. 2776 del 18/11/2010
dep. 2011, Cassano, Rv. 249084; id. n. 3359 del 11/11/2010, dep. 2011, Navarro,
Rv. 249411); id n. 4696 del 05/12/2008, Zatti, Rv. 242618).
2. Non resta allora che far luogo alla declaratoria di inammissibilità del
ricorso, nei termini di cui in dispositivo.
P.Q.M.
2
all’art. 152 cod., sul rilievo che, illegittimamente, la remissione tacita di querela era
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 02/03/2015